La guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale che può avere pesanti conseguenze per chi lo commette. Vediamo insieme le sanzioni previste dal Codice della strada
L'articolo 186 del Codice della Strada sanziona il comportamento di guida in stato di ebbrezza che, come detto, è un reato contravvenzionale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.
E' prevista, inoltre, una sanzione amministrativa se il tasso alcolemico è compreso fra gli 0,51 grammi per litro e 0,8 grammi per litro di sangue.
Come detto, nel caso di un tasso alcolemico compreso fra gli o,51 e gli 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione prevista dal Codice della strada è amministrativa e non penale: la guida in stato di ebbrezza, in questo caso, non è un reato. In sostanza è meno grave rispetto ad un tasso alcolemico più alto. In questi casi l'autorità competente è il Giudice di Pace ed il conducente che ha commesso l'infrazione potrà, tramite il proprio difensore, far valere le sue ragioni mostrando eventuali vizi formali e/o sostanziali contenute all'interno del procedimento amministrativo.
Vediamo, dunque, gli importi delle sanzioni: questi importi sono stati da poco aggiornati così come previsto dal comma 2, lettera A dell'articolo 186 del Codice della Strada. La sanzione pecuniaria per questo tipo di infrazione varia da 532 euro a 2127 euro.
La Cassazione ha sentenziato che per ciò che concerne la cifra della sanzione, questa non è contestabile attraverso un difensore del conducente ma, tramite Giudice di Pace, il difensore del conducente potrà solamente far valere il proprio ricorso ove ne sussistano i presupposti.
La lettera B del comma 2 sempre dell'articolo 186 del Codice della Strada ha, invece, una rilevanza penale e non amministrativa. Si tratta,come dicevamo, di un reato contravvenzionale che prevede una sanzione in denaro che varia da 800 euro a 3200 euro ma, oltre a ciò, prevede anche l'arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico accertato è compreso fra gli 0,81 grammi ed 1,5 grammi per litro di sangue. Se si supera la soglia dell'1,5 grammi per litro di sangue, la sanzione amministrativa sale tra i 1500 ed i 6000 euro e l'arresto potrà arrivare, in quel caso specifico, fino ad un anno di reclusione.
In tutti questi casi sono previsti tutti i principi del Codice di Procedura Penale che prevedono l'avvertimento al conducente sulla facoltà di essere assistito da un difensore. Si deve però prestare attenzione: così come la giurisprudenza ha più volte sentenziato, nel caso in cui il difensore dell'indagato non arrivi in breve tempo sul posto, l'autorità Giudiziaria potrà procedere ai rilievi del caso senza che nessuna implicazione di nullità possa essere attribuita per questo. In sostanza, dunque, se il difensore dell'indagato non arriva in tempi brevi, potranno essere fatti tutti i rilievi sul posto senza doverlo aspettare.
Il Codice della strada prevede che per un tasso alcolemico superiore agli 0,5 grammi per litro di sangue, oltre a quanto visto fino ad ora vengano decurtati anche 10 punti dalla patente di guida del conducente. Per ciò che riguarda invece i neopatentati - che sono sanzionabili in questo modo per tasso alcolemico accertato anche inferiore allo 05, grammi per litro di sangue, i punti decurtabili dalla patente sono 5.
Il comma 2-bis dell'articolo 186 del Codice della Strada prevede alcune sanzioni ancora più gravi di quanto visto fino ad ora. Pur non cambiando la classificazione fra sanzione amministrativa o penale in base al tasso alcolemico accertato, il Codice prevede che "le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate se il conducente in statodi ebbrezza provoca un incidente". Inoltre, in caso di incidente stradale, "è disposto il fermo amministrativo del mezzo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito commesso".
Si definisce incidente stradale anche l'evento per cui non ci siano feriti o soggetti infortunati. Proprio la presenza di feriti ed infortunati, infatti, sarà utile nello stabilire la gravità minima e massima edittale in ragione dell'accaduto.
Ed è ancora più grave il tutto se il conducente ha un tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro di sangue e provoca un incidente: in questo caso, infatti, il conducente che ha causato un incidente per guida in stato di ebbrezza sarà sanzionato anche con la revoca della patente e la confisca del veicolo (se di proprietà del conducente).
La revoca della patente è una cosa ben diversa dal ritiro della stessa o dalla sospensione: la revoca della patente, infatti, costringe il conducente a sostenere nuovamente l'esame di guida per essere nuovamente abilitato alla guida e dunque a circolare. Oltre a ciò, come visto prima, si somma la sanzione penale che è definita secondo quanto previsto dal Codice della strada.
Una ulteriore conseguenza per aver provocato un incidente per guida in stato di ebbrezza, è l'impossibilità di scontare la pena attraverso lavori di pubblica utilità o socialmente utili. Questo è ciò che è previsto dal comma 9-bis dell'articolo 186 del Codice della strada.
Ma pur non avendo questa possibilità, il conducente ha la possibilità di richiedere la così detta messa alla prova: un istituto che ha anch'esso l'effetto dell'estinzione del reato fatte salve le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione o la revoca della patente. Con la messa alla prova, il conducente può prestare servizio con ore di lavori di pubblica utilità oltre al versamento in denaro di una somma al fondo Vittime della Strada a titolo di condotta riparatoria del reato che ha commesso.
Per chi guida in stato di ebbrezza fra le ore 22 e le 7 del mattino, l'ammenda è maggiorata da un terzo alla metà di quanto normalmente previsto. L'aggravante è applicabile solamente al reato e, dunque, se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro di sangue.
Per tutti i conducenti di età inferiore a 21 anni - neopatentati - o per chi abbia conseguito la patente da meno di 3 anni o per i professionisti (chi utilizza dunque un veicolo per lavoro), il Codice della strada prevede una sanzione speciale. A questi soggetti, infatti, non è consentito guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue pena una sanzione amministrativa che varia fino a 658 euro.
Nel caso di incidente le sanzioni sono raddoppiate. Fino a 0,8 grammi per litro le sanzioni sono le stesse del conducente tradizionale ma aumentate di un terzo mentre sopra 0,8 grammi per litro di sangue le sanzioni sono maggiorate della metà rispetto a quelle ordinarie.
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