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Omicidio stradale: le pene previste

L’omicidio stradale è un reato introdotto nel 2016, disciplinato dall’art, 589 bis del codice penale, che va quindi specificare l’omicidio colposo in riferimento a incidenti stradali. In caso di morte di una persona a causa di una infrazione al Codice della Strada, sono previste pene più severe.

Gli incidenti stradali nel nostro Paese sono sempre più frequenti, quasi ogni giorno è possibile sentire nei telegiornali notizie riguardanti gravi sinistri che hanno causato il decesso di individui. Non rispettare le regole del Codice della Strada in alcuni casi può determinare gravi conseguenze, per questo le infrazioni vengono punite anche molto pesantemente.

Ovviamente l’illecito per essere punito secondo quanto previsto dalla nuova normativa deve essere la causa diretta del decesso. Ad esempio se avviene un sinistro tra un conducente che viaggia superando i limiti di velocità e uno che sta effettuando una inversione a U dove non è possibile. 

Nei casi più gravi, ad ogni modo, è previsto l’arresto obbligatorio se il responsabile era alla guida sotto effetto di stupefacenti, con un tasso alcolemico elevato e non si è fermato a prestare soccorso alla vittima. 

Il reato di omicidio stradale

A partire dal 2016 chi provoca il decesso di una persona causando un incidente a seguito della violazione delle norme del Codice della Strada viene punito più severamente rispetto al passato, in quanto è stato introdotto il nuovo reato di omicidio stradale, che diventa quindi un caso specifico, con proprie regole.

Di recente la Cassazione ha ulteriormente chiarito la situazione, affermando che la violazione, come ad esempio l’accesso di velocità deve essere la causa scatenante dell’incidente, per essere punita come previsto dal nuovo articolo del codice penale. Detto ciò risulta ovvio che devono essere valutati eventuali concorsi di colpa per determinare il colpevole.

L’art. 589 bis, infatti, afferma che:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Da quanto possiamo leggere il legislatore ha previsto un reato “semplice”, cioè commesso senza gravi violazione, e situazioni aggravanti determinate dall’uso eccessivo di alcol e sostanze stupefacenti, che potrebbero avere compromesso le capacità di guida.

In particolare i fattori aggravanti sono:

  • guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l
  • guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • viaggiare al doppio della velocità consentita, non inferiore a 70 km/h nei centri urbani, o superando di 50 km/h il limiti su strade extraurbane
  • procedere contromano o attraversare un incrocio con semaforo rosso
  • inversione di marcia vicino a incroci, curve, dossi, e dopo avere superato un veicolo vicino ad attraversamenti pedonali

Come anticipato, comunque, in alcuni casi le dinamiche dell’incidente non sono strettamente collegate alla violazione del conducente, ma sono del tutti imprevedibili, e anche prestando maggiore attenzione sarebbe stato impossibile evitare l’impatto. Ecco perché, a volte, i presunti colpevoli vengono assolti o vengono puniti in modo più lieve del previsto, anche se il sinistro ha causato un decesso.

Pene previste per omicidio stradale

Abbiamo visto che, dal 2016, è stato introdotto il nuovo reato di omicidio stradale, per punire più severamente chi si rende responsabile di gravi incidenti stradali per non avere rispettato le regole del Codice della Strada.

Ma come viene effettivamente punito il colpevole? Proviamo a capire cosa rischia chi causa il decesso di una persona a seguito di un sinistro.

L’art. 589 bis del cp prevede:

  • la reclusione da 2 a 7 anni in caso di reato “semplice”
  • la reclusione da 5 a 10 anni in caso di aggravanti, cioè assunzione di alcool o droghe.

La pena viene ulteriormente inasprita con la reclusione da 8 a 12 anni nei casi di:

  • guida in stato di ebbrezza particolarmente grave, quindi superando 1,5g/l
  • guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti di autisti professionisti, responsabili del trasporto di persone, con un massa superiore a 3,5 tonnellate, con rimorchi a traino, autoarticolati e autosnodati. Va ricordato che per tali categorie è imposto un tasso alcolemico pari a zero.

Inoltre, in base al singolo caso concreto, la pena può aumentare se la persona non ha la patente di guida o se risulta scaduta o revocata. Un altro aspetto valutato negativamente è il veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Ma non solo. Se il responsabile non presta soccorso e di dà alla fuga la punizione viene aumentate da un terzo a due terzi, e in ogni caso non può essere inferiore a 5 anni.

Se si verifica la morte o la lesione di più persone, viene inflitta la pena massima per la violazione più grave, aumentata fino a 3 volte. La reclusione massima, però, non può superare i 18 anni.

Oltre a quanto abbiamo detto fino ad ora, va sottolineato che in caso di lesioni od omicidio stradale viene sempre effettuata la revoca della patente, come sanzione accessoria. 

E’ possibile riavere la patente solamente:

  • dopo 15 anni se è stata causata la morte di una persona
  • dopo 5 anni se sono state provocate lesioni gravi

Nelle situazioni più gravi, nelle quali il responsabile non si ferma per prestare soccorso, è necessario attendere anche fino a 30 anni prima di avere la patente.

Quando è obbligatorio l’arresto?

Come abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, a partire dal 2016 è stato introdotto il reato di omicidio stradale, e inasprite le relative pene. Tutto ciò serve non solo per punire chi effettua gravi violazioni al Codice della Strada, ma anche come deterrente per scongiurare futuri incidenti.

In alcuni casi è necessario valutare la situazione e verificare se esistono concorsi di colpa tra vittima e colpevole. A volte, infatti, alcuni fatti sono imprevedibili, e non determinati esclusivamente da illeciti commesso da un conducente.

Se si verificano, però, determinati comportamenti, scatta l’arresto obbligatorio, in particolare quando:

  • viene rilevato uno stato di ebbrezza grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l 
  • viene rilevata la presenza di sostanze stupefacenti
  • viene rilevato uno stato di ebbrezza media, tra 0,81 e 1,5 g/l
  • rifiuto dell’alcoltest

In particolare se il responsabile dell’incidente si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, viene considerato come grave i irreparabile pregiudizio alle indagini, e può essere sottoposto al prelievo forzato di campioni biologici.

Le forze dell’ordine devono contattare l’avvocato dell’interessato e successivamente accompagnare il soggetto in ospedale per sottoporsi ai test. 

L’arresto immediato previsto in caso di flagranza di reato non viene effettuato se il conducente si dimostra collaborativo, si ferma a prestare soccorso alla vittima e si mette a disposizione della polizia giudiziaria.

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