Il tentato omicidio, contrariamente all’delitto consumato, è un delitto non compiuto per ragioni indipendenti dalla volontà del colpevole.
Questo tipo di condotta è disciplinata dall’ordinamento penale che ne prevede la punizione. Qual è la pena prevista per questo reato? Perché viene punito nonostante il reo abbia fallito nel suo intento?
Gli elementi caratterizzanti il tentato omicidio sono due:
L’elemento materiale, ossia l’azione, a sua volta si differenzia in:
Come espresso dal primo comma dell’articolo 56 del Codice penale, è chiamato a rispondere di tentato omicidio “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto” nella circostanza in cui “l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. Questo articolo assolve alla funzione di attribuire la giusta punizione agli individui che, coscientemente ed intenzionalmente compiono atti prodromici alla commissione di un delitto. Tale condotta, tuttavia, non è giunta alla consumazione per cause esterne alla volontà del colpevole, restando quindi irrealizzata.
Ci troviamo di fronte ad un tentato omicidio, dunque, quando l’autore non riesce nell’intento di realizzare il suo disegno criminoso per motivi indipendenti dalla sua volontà. Le condizioni del tentato omicidio sono identiche a quelle del delitto consumato, con l’unica differenza che si caratterizzano dalla realizzazione imperfetta.
Nella casistica esaminata, il delitto è definito “tentato” quando non si consuma ma vengono attuate le azioni ritenute idonee e non equivocabili al compimento del delitto stesso. Tale premessa è volta a definire le differenze che intercorrono tra l’ipotesi di tentato omicidio, di omicidio colposo e preterintenzionale.
Le differenze tra questi tre delitti sono le seguenti:
Come premesso in precedenza, il tentato omicidio si verifica quando non si concretizza la morte della vittima, ma l’aggressore ha agito con l’intenzione non equivoca di ucciderla. Ma qual è la pena prevista? Questo reato è disciplinato dall’articolo 56 del Codice penale. Esso prevede che:
chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà
La riduzione delle singole pene previste per ciascun delitto è dovuta esclusivamente al fatto che il criminale, per un motivo o per un altro, non è riuscito nel suo intento. Tali misure possono essere così schematizzate:
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