Convolare a nozze per sugellare l’unione con il proprio partner è un vero e proprio atto giuridico, sia esso a fini civili o religiosi, ma potrebbero sussistere alcune condizioni incompatibili con quanto previsto dal Codice civile: gli impedimenti matrimoniali.
Gli impedimenti matrimoniali possono costituire un divieto di contrarre matrimonio, oppure un divieto di celebrazione dello stesso e si dividono in due categorie: dirimenti e impedenti. In presenza di impedimenti dirimenti l’unione è da considerarsi nulla, mentre gli impedimenti impedienti possono rendere il matrimonio irregolare, ponendo il divieto di celebrazione da parte dall’ufficiale di stato civile.
Quali sono le circostanze che costituiscono un ostacolo alla legale costituzione del matrimonio? Le norme giuridiche prevedono che, in assenza di una o più delle seguenti condizioni, non è possibile validare l’unione matrimoniale:
Non determinano la nullità del vincolo coniugale, invece, gli impedimenti matrimoniali impedienti. Rappresentano situazioni di minore gravità rispetto a quelli precedentemente elencati pertanto il matrimonio è comunque valido, tuttavia viene inflitta una sanzione agli sposi.
Le sanzioni vengono irrogate nelle seguenti circostanze:
In caso di esistenza di uno o più impedimenti matrimoniali, siano essi dirimenti o impedienti, è legittimata l’opposizione al matrimonio stesso. Possono avanzare l’opposizione i soggetti privati, ad esempio genitori, parenti o coniugi (in caso di vincolo di precedente matrimonio), ed i soggetti pubblici così come stabilito dall’articolo 102 del Codice civile.
L’opposizione verrà notificata agli sposi e all’ufficiale di stato civile attraverso un atto di citazione. Tale misura produrrà l’effetto di sospensione immediata della celebrazione delle nozze fintanto che, con successiva sentenza, non si sia appurata la non sussistenza dell’impedimento in questione.
L’ordinamento civile differisce, almeno in parte, dall’ordinamento canonico in materia di matrimoni: le unioni matrimoniali canoniche, infatti, sono celebrate nelle forme liturgiche e sostanziali determinate dal Codice di diritto canonico.
Gli impedimenti matrimoniali canonici, previsti dal legislatore ecclesiastico, sono in tutto 12 e riguardano i soggetti “battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti” così come riportato:
Fonti normative
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