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Impedimenti matrimoniali: quali sono?

Convolare a nozze per sugellare l’unione con il proprio partner è un vero e proprio atto giuridico, sia esso a fini civili o religiosi, ma potrebbero sussistere alcune condizioni incompatibili con quanto previsto dal Codice civile: gli impedimenti matrimoniali.

Gli impedimenti matrimoniali possono costituire un divieto di contrarre matrimonio, oppure un divieto di celebrazione dello stesso e si dividono in due categorie: dirimenti e impedenti. In presenza di impedimenti dirimenti l’unione è da considerarsi nulla, mentre gli impedimenti impedienti possono rendere il matrimonio irregolare, ponendo il divieto di celebrazione da parte dall’ufficiale di stato civile.

​Impedimenti matrimoniali dirimenti

Quali sono le circostanze che costituiscono un ostacolo alla legale costituzione del matrimonio? Le norme giuridiche prevedono che, in assenza di una o più delle seguenti condizioni, non è possibile validare l’unione matrimoniale:

  • La maggiore età: i soggetti con età inferiore a 18 anni non possono sposarsi civilmente tuttavia, in alcuni casi particolari, è possibile ammettere al matrimonio chi abbia raggiunto la soglia dei 16 anni, come previsto dall’art. 84 del C.c. Il tribunale, in questo caso, dovrà accertare la maturità e la capacità di valutazione e comprensione del minorenne. Rientra in questa casistica la convivenza more uxorio mentre nel cosiddetto “matrimonio riparatore” tra soggetti minorenni non è ravvisata la condizione necessaria per la celebrazione. È generalmente valutata positivamente l’attesa di un figlio a patto che sia manifestata la volontà di dare al nascituro un ambiente familiare ed accogliente accettato dalla comunità.

  • Sanità mentale: in base all’art. 85 del C.c., l’infermità mentale è da considerarsi tra gli impedimenti matrimoniali. Gli interdetti, ed i soggetti in temporaneo stato di incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione, non possono contrarre il vincolo matrimoniale.
  • Libertà di stato: non sono consentite le nozze a chiunque risulti ancora vincolato da una precedente unione coniugale. Chi è legato da un precedente vincolo può riacquistare la libertà solamente in seguito all’annullamento del precedente matrimonio, divorzio o morte del coniuge.
  • Assenza di rapporti familiari e parentela: i vincoli parentali tra gli sposi rappresentano a tutti gli effetti degli impedimenti matrimoniali, pertanto non è consentita la celebrazione delle nozze tra ascendenti e discendenti in linea retta (sia legittimi che naturali), fratelli e sorelle, zii e nipoti. Non sono ammesse anche le unioni tra fratelli adottivi, tra adottante e adottato, e tra gli affini in linea retta fino al secondo grado.
  • Nessun delitto, tentato o consumato omicidio: l’art. 88 del C.c. stabilisce che non è consentito il vincolo matrimoniale se uno tra gli sposi ha contratto una condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro.

​Impedimenti matrimoniali impedienti

Non determinano la nullità del vincolo coniugale, invece, gli impedimenti matrimoniali impedienti. Rappresentano situazioni di minore gravità rispetto a quelli precedentemente elencati pertanto il matrimonio è comunque valido, tuttavia viene inflitta una sanzione agli sposi.

Le sanzioni vengono irrogate nelle seguenti circostanze:

  • Omessa pubblicazione dell’annuncio di matrimonio: la mancata pubblicazione comporta una sanzione da 41€ e 206€ a carico degli sposi e del pubblico ufficiale.
  • Mancato rispetto del lutto vedovile: così come previsto dall’art. 89 del C.c., per contrarre una nuova unione matrimoniale la donna deve lasciar trascorrere almeno 300 giorni dalla morte del precedente coniuge. Questo divieto è stato determinato al fine di evitare possibili incertezze sulla paternità di un eventuale nascituro e non si applica in caso di accertata impotenza del precedente marito. La sanzione prevista, a carico di sposi e pubblico ufficiale, è da 20€ a 82€.

​Opposizione al matrimonio

​In caso di esistenza di uno o più impedimenti matrimoniali, siano essi dirimenti o impedienti, è legittimata l’opposizione al matrimonio stesso. Possono avanzare l’opposizione i soggetti privati, ad esempio genitori, parenti o coniugi (in caso di vincolo di precedente matrimonio), ed i soggetti pubblici così come stabilito dall’articolo 102 del Codice civile.

L’opposizione verrà notificata agli sposi e all’ufficiale di stato civile attraverso un atto di citazione. Tale misura produrrà l’effetto di sospensione immediata della celebrazione delle nozze fintanto che, con successiva sentenza, non si sia appurata la non sussistenza dell’impedimento in questione.


​Impedimenti canonici

L’ordinamento civile differisce, almeno in parte, dall’ordinamento canonico in materia di matrimoni: le unioni matrimoniali canoniche, infatti, sono celebrate nelle forme liturgiche e sostanziali determinate dal Codice di diritto canonico.
Gli impedimenti matrimoniali canonici, previsti dal legislatore ecclesiastico, sono in tutto 12 e riguardano i soggetti “battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti” così come riportato:

  • ​di potenza;
  • di vincolo;
  • di ordine sacro;
  • di voto;
  • di età;
  • di parentela legale;
  • di consanguineità;
  • di affinità;
  • di ratto;
  • di crimine;
  • di pubblica onestà;
  • di disparità di culto

Fonti normative

  • ​articolo 84 del Codice civile;
  • articolo 85 del Codice civile;
  • articolo 89 del Codice civile;
  • articolo 102 del Codice civile;
  • Codice di Diritto Canonico 1073-1094
IMPEDIMENTI MATRIMONIALI MATRIMONIO CIVILE MATRIMONIO RELIGIOSO
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