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Etilometro: è possibile evitare la “prova del palloncino”?

L’etilometro è uno strumento utilizzato dalle forze dell’ordine per verificare se un conducente si trova in stato di ebbrezza. Ma è possibile sottrarsi al controllo?


Se la polizia ferma un automobilista e decide di sottoporlo all’alcoltest, ovvero alla prova del palloncino, come viene definita comunemente, con un gergo colloquiale, quali sono i diritti che l’interessato deve conoscere? A quali rischi va incontro chi decide di sottrarsi al test senza dei validi motivi? Scopriamolo nelle prossime righe.

Etilometro e guida in stato di ebbrezza

L’Etilometro viene utilizzato per verificare se un conducente si trova in una condizione di alterazione psicofisica determinata da sostanze alcoliche. Si tratta di una situazione pericolosa che può modificare e sviare il comportamento normale dei soggetti e la soglia di attenzione indispensabile quando di guida un veicolo. L’alcol, infatti, causa una distorsione della realtà e un rallentamento dei riflessi.

Il problema sorge quando si supera il cosiddetto tasso alcolemico, o meglio il Codice della Strada considera stato di ebbrezza, un tasso alcolemico che supera il valore di 0,5g/l. 

Per verificare tale valore è necessario procedere con un accertamento tramite etilometro, uno strumento utile per verificare la situazione in modo immediato. 

Le sanzioni previste si sono notevolmente inasprite nel corso degli anni, per fungere da deterrenti ed evitare comportamenti pericolosi nelle strade. 

In modo particolare le conseguenze sono:

  • Con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • Con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Se il conducente non ha provocato dei sinistri stradali, comunque, può chiedere che l’arresto venga sostituito da lavori socialmente utili.

Va sottolineato però, che alcune categorie, possono essere sottoposte a sanzioni ben più pesanti. I conducenti di età inferiore ai 21 anni, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e i conducenti professionali che stanno svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.

Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.

Etilometro: è possibile evitare il test?

Se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, la legge prevede che debba essere punito come nel caso più grave, quindi sanzionato come se di fatto avesse superato il valore di 1,5 g/l. 

Nel nostro Paese, infatti, non si può obbligare un soggetto a compiere una determinata azione, quindi un conducente può anche liberamente scegliere di non sottoporsi all’accertamento, ma deve valutare le conseguenze. Solamente l’arresto può essere obbligato con la forza, secondo le leggi italiane.

Va precisato anche che, lo stato di ebbrezza può essere constatato anche per via sintomatica, cioè valutando il comportamento del conducente. Ad esempio dal colore rosso degli occhi, dall’alito, dall’impossibilità di camminare eretti o dall’incapacità a formulare frasi sensate si può presumere che una persona sia ubriaca.

Generalmente, come accennato, viene applicata la sanzione più severa, ma la Cassazione ha affermato che in alcuni casi può essere applicata la cosiddetta “particolare tenuità del fatto”, con la sent. n. 42255/17 del 15.09.2017 In sostanza il colpevole potrebbe essere perdonato.

Come contestare la validità dell’alcoltest?

Chi è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, ma ritiene che i test effettuati con l’etilometro siano errati, ha la possibilità di difendersi?

Certamente sì. La Cassazione, con la sentenza n. 38618 del 19.09.2019, ha evidenziato che l’amministrazione deve fornire la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio, sottoponendolo a taratura almeno una volta all’anno, e deve dimostrare tutto ciò attraverso un certificato, che deve essere menzionato nel verbale ed esibito al conducente su richiesta. Se la verifica non è stata effettuata, ogni sanzione è nulla.

Ma non solo. Prima di effettuare la prova del palloncino, gli agenti devono avvisare il conducente della possibilità di nominare un avvocato di fiducia, ad assistere alla verifica. Ovviamente il legale deve essere in zona e non deve passare troppo tempo. Se non viene comunicata tale possibilità la sanzione diventa nulla soltanto se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l, ovvero quando si passa in ambito penale.

GUIDA IN STATO DI EBREZZA CODICE DELLA STRADA ETILOMETRO
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