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Dimissioni online: come fare?

Per dare le dimissioni online bisogna servirsi della procedura telematica disponibile sul portale Cliclavoro. Per interrompere il proprio contratto di lavoro, infatti, non basta più una lettera indirizzata al datore di lavoro.

Dimissioni online

Le dimissioni online, vale a dire la procedura di comunicazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sono state introdotte per combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco, consistenti nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni priva di data al momento della nascita del rapporto di lavoro.

A partire dal 16 marzo 2016, quindi, la lettera di dimissioni non basta più, per effetto delle disposizioni contenute all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act.

Chi è obbligato a dare le dimissioni online?

Tutti i lavoratori del settore privato (questa procedura non si applica infatti al pubblico impiego) che vogliono concludere un rapporto di lavoro devono compilare e trasmettere per via telematica al Ministero del Lavoro un modulo di dimissioni o risoluzione consensuale, pena l’inefficacia della cessazione del rapporto.

Dall’obbligo invece sono esclusi i seguenti casi:

  • dimissioni nel lavoro domestico;
  • dimissioni in periodo prova;
  • rapporti di lavoro marittimo;
  • lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria;
  • dimissioni e risoluzioni consensuali sottoscritte presso le commissioni di certificazione;
  • dimissioni volontarie della lavoratrice madre o lavoratore padre nei primi 3 anni di vita del bambino (comprese le risoluzioni consensuali).

Anche le dimissioni per giusta causa vanno comunicate secondo la stessa procedura online.

Come dare le dimissioni online?

Per rassegnare le proprie dimissioni volontarie, il lavoratore privato può scegliere se:

  • avvalersi dell’assistenza di un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ecc.);
  • procedere direttamente online, munendosi del codice PIN dispositivo dell'INPS oppure con la propria identità digitale SPID.

In entrambi i casi è necessario:

  • compilare il modulo, accedendo al portale Cliclavoro, alla specifica pagina dedicata al cittadino o ai soggetti abilitati;
  • trasmettere il modello al datore di lavoro a mezzo PEC e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

La stessa procedura si applica anche alla revoca delle dimissioni, che deve essere effettuata entro 7 giorni dalla loro trasmissione.

Dimissioni online tramite PIN INPS

Uno dei modi più semplici per accedere alla procedura sul sito ministeriale Cliclavoro e dare le dimissioni online è avere il PIN dispositivo INPS. Dall’apposita scheda denominata “Dimissioni volontarie” sul sito ClicLavoro si può accedere alla pagina per poi inserire i propri dati di accesso all’INPS.

Dimissioni on line con SPID

Le dimissioni telematiche allo stesso modo possono essere trasmesse tramite il portale Cliclavoro con accesso tramite SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Dimissioni online tramite soggetto abilitato

Chi non vuol procedere alle dimissioni online fai-da-te, può rivolgersi ad intermediari abilitati per l’inoltro della comunicazione di dimissioni.

I soggetti abilitati alle dimissioni online sono i seguenti:

  • patronati;
  • sindacati;
  • commissioni di certificazione;
  • enti bilaterali;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In questo caso, il lavoratore privato che vuole dimettersi dal proprio impiego dovrà recarsi presso uno di questi soggetti e comunicare la sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro. I soggetti assisteranno quindi il lavoratore nello svolgimento dell'intera procedura.

Come si calcolano i giorni di preavviso per le dimissioni?

Rimane importante sottolineare che anche con il nuovo sistema di dimissioni telematiche, il lavoratore privato che decide di dare le proprie dimissioni volontarie è tenuto comunque a rispettare i termini del preavvisoL'unica eccezione riguarda i casi di dimissioni per giusta causa, in cui le dimissioni sono date in tronco.

Il lavoratore deve pertanto comunicare con congruo anticipo che vuole dimettersi. Il preavviso di dimissioni varia in base a CCNL e mansioni, per cui è bene verificare le tempistiche in base al proprio contratto nazionale di lavoro di riferimento e agli accordi presi con l'azienda al momento dell'assunzione.

In generale, tuttavia, in caso di dimissioni quando intercorre un rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere: 

  • 8 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 15 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Per un rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

  • 4 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 8 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Ricordiamo che al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso dovuto, viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

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