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Divorzio breve: serve un avvocato?

Per il divorzio breve serve un avvocato? Dipende, in alcuni casi non è necessaria la consulenza di un legale, devono però esserci i presupposti definiti dalla legge. In genere non serve un avvocato in caso di divorzio in comune, se non ci sono figli minorenni o che necessitano di essere mantenuti.

Lo sappiamo un po’ tutti che al giorno d’oggi le separazioni e i conseguenti divorzi sono sempre più frequenti. Se la coppia non riesce più a convivere cerca di porre fine agli obblighi reciproci che sono nati con il matrimonio, per potere vivere in modo migliore.

I motivi che possono causare una rottura sono molteplici, tra i più frequenti ci sono comunque i tradimenti, che portano a vere e proprie litigate tra i coniugi, e risulta impossibile arrivare a compromessi utili per una separazione consensuale.

Se le due parti non riescono a trovare degli accordi pacifici è necessaria una causa in tribunale per stabilire i reciproci diritti e doveri, in questo caso si parla di separazione giudiziale e sarà un giudice a stabilire, con una sentenza, quali sono i compiti di entrambi e cosa va suddiviso il loro patrimonio. 

In ogni caso, dopo la separazione erano necessari minimo 3 anni per potere procedere a una chiusura definitiva del matrimonio, attraverso il divorzio.

Solo recentemente è stata introdotta la possibilità del “divorzio breve”, in particolare a partire da maggio 2015, con la quale è possibile ridurre i tempi a 6 o 12 mesi a seconda dei casi, come vedremo a breve.

La separazione come presupposto al divorzio breve

Innanzitutto è necessario chiarire che prima di potere divorziare, anche con le tempistiche brevi, è necessaria la separazione. Si tratta di un “gradino intermedio” cioè un periodo utile per potere pensare a quanto sta succedendo ed eventualmente decidere di fare un passo indietro e salvare il matrimonio.

Con la separazione, infatti, non viene cancellato in modo definitivo il matrimonio, ma vengono sospesi gli obblighi associati ad esso, come ad esempio il dovere di fedeltà, di convivenza, di sostegno morale reciproco. Rimane attivo solamente l’obbligo di mantenere il coniuge considerato più debole economicamente, garantendo lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Esistono due diverse modalità per la separazione:

  • giudiziale: nel caso in cui marito e moglie non riescano a trovare degli accordi, l’unica strada da seguire è la causa in tribunale, con la quale il giudice emetterà una sentenza stabilendo i reciproci doveri
  • consensuale: se i coniugi hanno una intesa su tutti gli aspetti, la separazione è più semplice e può essere effettuata in tre modi diversi: in comune, in tribunale o con la negoziazione assistita dei reciproci avvocati.

Solamente dopo questa prima fase, si può procedere con il divorzio, che può essere fatto anche senza un avvocato, come analizzeremo più avanti.

Cosa si intende per divorzio breve?

In seguito alla separazione la coppia può scegliere se chiudere definitivamente il matrimonio con il divorzio, o se recuperare il loro rapporto tornando a vivere assieme.

Se l’opinione rimane la stessa e i coniugi intendono procedere, bisogna attendere un periodo di tempo sancito dalla legge, prima di chiedere il divorzio. Tale tempistica ha subito dei cambiamenti negli ultimi anni.

Inizialmente era necessario attendere minimo tre anni per arrivare al divorzio, ma dal 26 maggio 2015 le regole sono cambiate.

Con la nuova legge viene introdotto il cosiddetto “divorzio breve”, riducendo notevolmente i tempi, nel seguente modo:

  • 6 mesi se c’è stata una separazione consensuale
  • 12 mesi e c’è stata una separazione giudiziale

Come abbiamo detto, con il divorzio vengono cancellati definitivamente i rapporti tra i coniugi. Anche gli obblighi vengono eliminati, come il versamento dell’assegno di mantenimento che si trasforma in assegno di divorzio, solamente nel caso in cui la parte più debole non sia in grado di mantenersi in modo autonomo.  In questo caso, però, non si deve più garantire lo stesso tenore di vita del matrimonio, ma l’autosufficienza.

E’ possibile chiedere il divorzio con due diverse modalità:

  • negoziazione assistita: gli avvocati assistono le parti a definire gli estremi del loro accordo, che in realtà è solo una formalità, presentando un atto scritto al pubblico ministero
  • in Comune: in questo caso non è necessaria la presenza degli avvocati e l’atto di negoziazione viene effettuato davanti al sindaco.

Alla nostra domanda possiamo rispondere quindi dicendo che non serve necessariamente un avvocato se si opta per il divorzio breve in Comune.

Divorzio breve in Comune senza avvocato

La legge prevede che i coniugi possano divorziare attraverso un accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile, presso il Comune. L’atto deve essere concluso presso il comune nel quale è stato registrato il matrimonio o in quello di residenza di almeno una delle parti.

Non essendoci l’obbligo di assistenza legale è necessario che ci siano alcune caratteristiche per potere effettuare un divorzio breve in comune:

  • non ci devono essere figli minorenni, maggiorenni incapaci o non autosufficienti, o portatori di handicap
  • non possono venire regolate questioni economiche attraverso accordi di trasferimento patrimoniale, cioè non può essere fatta la cessione della casa coniugale, e pattuire il mantenimento

Si tratta, quindi, di una procedura molto snella e semplice, attraverso la quale si può semplicemente porre fine al matrimonio, senza disporre altre condizioni. 

Ma come avviene

Devono essere presentati all’ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

  • copia dei documenti di identità di entrambi i coniugi
  • un’autocertificazione in grado di attestare l’indirizzo di residenza, il luogo e la data di matrimonio, e l’assenza di figli, oppure la presenza di figli maggiorenni autosufficienti
  • l’atto di separazione, cioè la copia della sentenze in caso di separazione giudiziale, il decreto di omologazione in caso di separazione consensuale o l’originale dell’accordo sottoscritto nella procedura di negoziazione assistita.

I due coniugi devono esporre le proprie dichiarazioni, che vengono successivamente raccolte in accordo sottoscritto dalle parti.

Dopo 30 giorni vengono i coniugi vengono convocati nuovamente per confermare le proprie dichiarazioni. Se confermano la loro versione gli effetti diventano effettivi dalla data di firma dell’accordo. Se non dovessero presentarsi la loro assenza equivale alla conferma, quindi all’assenza di un ripensamento.

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