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Eredità Digitale: che cos’è e come si trasferisce?

Eredità digitale, non so quanti di voi nella vita hanno mai sentito questa parola, eppure con l’avvento dei social, tutti noi abbiamo creato sul web una nostra identità digitale che alla nostra morte diventerà per gli eredi una “eredità digitale”.


In questo articolo tratteremo vari aspetti dell’eredità digitale, ad esempio, da quali beni è composta, i diversi modi di trasmissione, l’eredità digitale nei profili social network e su altre piattaforme, la trasmissione delle password a mezzo testamento e le fonti normative.

Eredità digitale: da quali beni è composta

Con la voce “eredità digitale” si vuole indicare tutto l’insieme di:

  • dati personali e sensibili;

  • i beni materiali che nascono come digitali, cioè tutti i supporti fisici che contengono i nostri dati sensibili: pc, smartphone, chiavi , tablet, usb, hard disk;

  • le piattaforme digitali e i social network;

  • le chiavi crittografiche o le password.

A differenza dei dispositivi reali/materiali che possiamo fisicamente distruggere, tutto ciò che noi chiamiamo “identità digitale” e che è stato da noi caricato online, non si può distruggere così facilmente.

Tutti questi dati non si cancellano dopo la morte della persona ma restano online, quindi i nostri eredi potranno reclamare in un futuro la nostra eredità digitale.

Diversi modi di trasmissione dell’eredità digitale 

Nell’eredità digitale la trasmissione “mortis causa” di tutti i beni materiali “digitali” ( progetti, opere dell’ingegno, lettre conservate su supporti informatici o digitali) è uguale alla trasmissione di qualunque altro bene materiale.

Il testatore ha diverse possibilità per decidere come amministrare il passaggio dei propri beni :

  • può stoccare tutti i contenuti digitali su un supporto di archiviazione fisico e autorizzare direttamente il passaggio del diritto di proprietà su tale bene;

  • autorizzare direttamente il passaggio del diritto di proprietà del file informatico.

  • Applicando quanto previsto dal Testo unico in materia di Diritto d’autore, quindi legare le opere che si trovano all’interno di uno o piu’ file al diritto di sfruttamento economico di queste ultime.

Naturalmente il testatore può disporre solamente dei beni di sua proprietà, e non devono essere beni già gravati da vizi, quali ad esempio beni ricevuti in dotazione ma di proprietà di un soggetto terzo ( tipo del datore di lavoro)

La normativa inoltre indica due modalità per passare le proprie credenziali:

  • Consegnandole direttamente, all’apertura della successione, a un soggetto determinato o

  • autorizzare un soggetto legittimato ad ottenerle dal gestore del servizio, indirettamente.

Per il passaggio dell’eredità digitale può essere anche utile avvalersi del mandato “post mortem”, sarebbe un incarico unilateralmente affidato nel testamento, che autorizza il mandatario a recuperare le credenziali dal luogo o dal depositario indicato dal mandante-testatore, al fine di compiere le volontà del “de cuius”.


Diversi modi di trasmissione dell’eredità digitale

Sempre parlando di eredità digitale, la cosa si complica un po’ se parliamo dei nostri profili social presenti sulle piattaforme Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, LinkedIn, che di solito non sono sempre assoggettai all’ordinamento giuridico del sottoscrittore.

Il più delle volte questi social network sono soggetti alle leggi del Common Law e nella maggior parte delle volte chi le utilizza non è proprietario del profilo che ha creato, ma ne è solamente l’utilizzatore.

In alcuni casi invece le condizioni generali del servizio prevedono che in caso di morte del titolare la sua casella e-mail venga distrutta/cancellata, con la relativa perdita del il suo contenuto, questo è il caso della piattaforma Yahoo.

Altri noti servizi di posta elettronica adottano invece politiche molto diverse.

Google offre agli utenti di poter indicare a chi potrà essere consentito l’accesso all’account e autorizzarne la cancellazione tramite la funzione “Gestione account inattivo”.

Google preferisce adottare tale politica in modo da aiutare i famigliari del defunto a recuperare alcuni contenuti presenti all’interno dell’ account e a decidere se mantenerlo attivo o cancellarlo.

Sempre però rispettando la privacy del defunto e quindi senza mai fornire i dati d’accesso.

Facebook e Instagram invece danno la possibilità di trasformare la pagina del profilo della persona che non c’è più in una pagina commemorativa, inserendo un “contatto erede” che potrà operarvi con notevoli limitazioni.

Cosa diversa per le piattaforme di gioco online ( casinò online o similari, YouTube , Twitch) nelle quali avviene uno scambio di denaro tra l’utilizzatore e il provider, qui il testatore può legare il rapporto giuridico che lui ha con il provider che mette a disposizione la piattaforma.

Su queste piattaforme l’addebito e l’accredito delle somme di denaro avviene su un c/c o su una carta di credito, quindi il testatore può legare il diritto di proprietà su una somma di denaro precisa.

Eredità digitale: trasmissione password a mezzo testamento.

Nell’eredità digitale la trasmissione delle password è definita come “legato di password”, il cui oggetto cambia in base al contenuto protetto dalle credenziali.

Qualora nell’atto “post mortem” le credenziali di accesso vengano indicate come pura chiave d’accesso e quindi non generino diritti su quanto contenuto, all’interno del legato password sono considerate come mero mezzo di accesso al contenuto custodito.

Si parla invece di “legato di specie a contenuto atipico”, con l’unico limite delle liceità del suo oggetto, quando quest’ultimo attribuisce al legatario oltre alle credenziali di accesso, anche i diritti su ciò che viene protetto.

Nel passaggio dell’eredità digitale Il legato di password può essere anche utilizzato come legato di posizione contrattuale, facendo in modo che il legatario possa subentrare nel rapporto contrattuale col gestore di un servizio attivo. Sempre se espressamente autorizzato nel regolamento contrattuale sottoscritto del servizio stesso.


​Fonti normative

  • Reg. UE 2016/679.
  • D.lgs. 101/2018, all’art. 2-terdecies, co. 1
  • ex art. 6, par. 1, lett. b e lett. f del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR);
  • ex art. 2 terdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
  • l’art. 2-terdecies, co. 1, del d.lgs. n. 196/2003 (sempreché risulti applicabile la legge italiana) consente di ottenere – in forza dell’art. 15 del GDPR.


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