L’esecutore testamentario è un soggetto nominato per occuparsi dell'esecuzione delle volontà scritte in un testamento. Vediamo quali sono i compiti e quanto dura l’incarico.
Il legislatore ha previsto che un soggetto possa nominare qualcuno per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie. Ma quando è prevista questa possibilità? Chi può essere nominato? Quali sono i compiti? Quanto dura l’incarico.
Nelle prossime righe rispondere alle suddette domande.
L’esecutore testamentario è un soggetto incaricato per dare esecuzione ad una specifica volontà indicata in un testamento.
Sebbene di norma la nomina è contenuta nell’atto testamentario, si ritiene sia possibile anche nominare l’esecutore come mandatario post mortem.
In genere si tratta di una persona di fiducia, alla quale viene affidato il compito di dare esecuzione, gratuitamente, alle disposizioni lasciate dal de cuius.
Detto ciò, non si tratta di un incarico sempre necessario, ma utile quando sono presenti disposizioni che necessitano di attuazione. Ad esempio se il testatore ha previsto che gli eredi debbano vendere un immobile e utilizzare il ricavato per altri scopi specifici.
L’art. 700 c.c. affermai:
Il testatore può nominare [701 c.c.] uno o più esecutori testamentari [629 c. 3 c.c.] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [702 c.c.], altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [708 c.c.], salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio
Possono essere nominati i soggetti che hanno la capacità piena per obbligarsi, compresi i chiamati alla successione, quindi anche eredi e legatari.
L’art. 701 c.c. sottolinea infatti che:
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi [394, 414 ss., 424, 1425 c.c.].Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Come possiamo notare, si tratta di una definizione piuttosto ampia, ma la giurisprudenza ha individuato anche i falliti come soggetto incapaci, per quanto riguarda la nomina.
Chi viene nominato esecutore testamentario deve però accettare la carica, attraverso una dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale competente. L’accettazione viene annotata nel registro delle successioni.
L’accettazione non è obbligatoria, ed è prevista la possibilità di dichiarare il rifiuto, con le stesse modalità indicate sopra.
Inoltre, gli eredi possono fissare un termine per l’accettazione dell’incarico, e una volta scaduti i termini, si considera in automatico valida la rinuncia alla nomina.
L’esecutore testamentario, che ha deciso di accettare l’incarico, che si ricorda essere a titolo gratuito, ha i seguenti compiti:
In sostanza per riuscire a compiere le funzioni che gli sono state affidate l’esecutore testamentario ha il potere di amministrare i beni, anche prendendo il possesso degli stessi per un tempo non superiore a un anno dal momento dell’apertura della successione.
Il testatore può anche disporre che la divisione sia effettuata dall’esecutore testamentario se non si tratta di un erede o legatario, in base a quanto stabilito dall’art. 733.c.c:
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727 c.c.], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore [718 c.c.].
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua
E’ previsto anche un rendiconto della gestione, ciò significa che il soggetto incaricato ha delle responsabilità inerenti all’operato, sebbene non percepisca una retribuzione in merito.
Detto ciò ogni interessato può chiedere l’esonero del soggetto, in presenza di gravi irregolarità e in caso di comportamenti che hanno lesa la fiducia nei suoi confronti.
L’incarico dell’esecutore testamentario non deve durare più di un anno, in base a quanto stabilito dall’art. 703 c.c., ma può esserci una proroga di un altro anno al massimo, da parte dell’autorità giudiziaria.
Per tutta la durata dell’incarico egli non deve chiedere l’autorizzazione per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai beni ereditari che ha in possesso, per l’alienazione degli stessi invece deve chiedere l’autorizzazione al giudice competente.
Tuttavia, se la vendita è prevista dal testamento non è necessaria alcuna autorizzazione.
Ad ogni modo, come accennato, ci può essere la cessazione dell’ufficio se si verificano le seguenti ipotesi:
Per concludere il nostro approfondimento, proponiamo dei riassunti delle sentenze della Cassazione più significative in materia:
Fonti normative
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