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Legato testamentario: cos’è e come funziona?

Il legato testamentario attribuisce ad alcuni beneficiari beni o diritti a carico dell’eredità. Ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono le differenze tra gli eredi e i legatari? Proviamo a trovare delle risposte con questo articolo.

Attraverso il testamento un soggetto può decidere a chi lasciare i propri beni, rispettando le quote ereditarie che spettano per legge ai cosiddetti legittimari, ovvero i parenti più stretti, che concorrono tra di loro per ottenere parti del patrimonio.

In alcuni casi, però, ci possono essere anche dei legatari, ovvero dei beneficiari di diritti specifici come quello di proprietà, di uso, di usufrutto, ecc. Si tratta sempre si rapporti attivi, nel senso che non vengono contemplati i debiti della persona deceduta.

In altre parole con il testamento possono essere assegnati dei diritti a titolo universale o particolare, in quest’ultimo caso si tratta di un legato testamentario.

Ma procediamo con ordine, analizzando il significato di tale strumento giuridico e descrivendo le principali differenze con l’eredità, dato che spesso i due concetti vengono confusi e non è facile definirli correttamente.

Perciò, se hai da poco letto il testamento di una persona cara che è venuta a mancare e hai scoperto di essere un legatario, ti consigliamo di leggere le righe seguenti, per chiarirti le idee.

Cos’è il legato testamentario?

Durante la propria vita un individuo può lasciare un documento scritto per dichiarare le proprie volontà in merito a chi potrà usufruire dei suoi beni, dopo la sua morte. Stiamo parlando del testamento. In Italia, comunque, la legge non lascia totale libertà di decisione, ponendo dei limiti, ovvero stabilendo alcune quote legittime da assegnare ai parenti più stretti. Solo una piccola parte rimane libera.

Detto ciò possono essere stabiliti diversi tipi di diritti:

  • a titolo universale: eredità
  • a titolo particolare: legato testamentario

L’art. 588 del codice civile afferma infatti che:

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.].

Ma cosa accade, quindi, se durante la lettura di un testamento un soggetto scopre di essere un legatario?

Proviamo a fare subito un esempio per capire di cosa si tratta. Se a un individuo vengono lasciati tutti i mobili di una casa, non diviene proprietario dell’edificio, ma solo di ciò che si trova al suo interno. In questo caso egli subentra nella successione con un titolo particolare, visto che avrà dei diritti soltanto per i beni in oggetto. Inoltre, a differenza degli eredi, egli avrà soltanto rapporti attivi, e non passivi, cioè non può caricarsi di alcuni debiti del defunto.

Per questo motivo l’erede, invece, subentra a titolo universale, facendosi carico anche delle obbligazioni non coperte dal titolare principale prima della sua morte.

Il legato testamentario è automatico, nel senso che non è necessario accettare la successione, ma è comunque possibile rinunciare ad essa.

Differenza tra eredità e legato

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto il legato testamentario, sottolineando che ha diverse differenze rispetto all’eredità. In particolare abbiamo detto che quest’ultima è un titolo universale che riguarda anche i debiti contratti dal parente deceduto. Ora vediamo di focalizzare l’attenzione sulle peculiarità che contraddistinguono questi due strumenti giuridici.

La prima cosa da ribadire è il fatto che il legato si riferisce a un diritto specifico, mentre un erede può beneficiare della quota legittima che gli appartiene, non determinabile a priori, ma soltanto in via residuale, considerando tutti i legittimari coinvolti e dividendo il patrimonio in base ad essi.

Uno degli aspetti più significativi è inerente al pagamento dei debiti, rispetto ai quali gli eredi devono rispondere in modo proporzionale alla loro quota, mentre i legatari non sono coinvolti.
Ad esempio se il legato testamentario si riferisce a un immobile sul quale grava un mutuo, il pagamento sarà a carico degli eredi.

Inoltre, il legatario non deve accettare i beni, dato che questi rientrano direttamente nel suo patrimonio. 

L’art. 649 del codice civile, sottolinea che:

Il legato si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459, 2648 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [519, 650 c.c.].​Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.].
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3, 622, 672 c.c.]

Un’ulteriore differenza riguarda i termini del diritto. Gli eredi posseggono il titolo in modo definitivo, mentre con il legato testamentario può essere prevista una scadenza. Ad esempio un soggetto può avere la facoltà di disporre di un bene per 10 anni, e successivamente il bene rientrerà a far parte del patrimonio ereditario.

Tuttavia, sebbene abbiamo detto che il legatario non subentra in tutti i rapporti giuridici del de cuius, avendo una responsabilità limitata, va sottolineato che in alcuni casi può essere gravato da un onere. Ciò significa che nel testamento può essere scritto qualcosa del genere “lascio a tizio tutti i quadri di casa, ma deve dare a Caio 2000 euro”: L’onere, ad ogni modo, non potrà mai superare il valore del legato testamentario, al massimo può essere equivalente.

Ci potrebbero essere anche alcuni oneri impliciti, come le spese di trasporto per i quadri, che sono totalmente a carico del beneficiario. In questo caso è possibile rinunciare ai beni, se i costi per poterne usufruire sono troppo elevati.

Sublegato e prelegato

Il testatore può decidere in merito ai propri beni, ma deve rispettare alcuni limiti previsti dalla legge, in particolare l’art. 549 del codice civile, ci chiarisce che:

Il testatore non può imporre pesi [551, 647 c.c.] o condizioni [633, 634 c.c.] sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [713 ss. c.c.].

Detto ciò possiamo distinguere due diverse situazioni:

  • sublegato: quando la disposizione è a carico di un legatario e non di un erede. Ad esempio un soggetto può essere legato ad una somma di denaro, ma deve versare ad un altro una parte di essa. 
  • prelegato: una disposizione a carico di tutta l’eredità, nella quale l’erede ricopre anche il ruolo di legatario.

Tipologie di legato testamentario

Per concludere è utile elencare le varie tipologie di legato testamentario, a seconda degli effetti che produce:

  • effetti reali: per diretta volontà del testatore viene trasferito un bene o un servizio 
  • effetti obbligatori: se si tratta di legato di cosa di terzi, quindi l’onerato deve provvedere a procurare il bene al beneficiario, a proprie spese
  • effetti liberatori: un debitore viene liberato del proprio debiti, all’apertura della successione

Ad ogni modo è possibile distinguere anche le seguenti tipologie di legato testamentario:

  • di specie: se viene trasferita una proprietà o un altro diritto reale
  • di quantità: vengono specificati il genere e la quantità di beni. Ad esempio “lascio a Tizio 50 quadri”


Legato testamentario e lesione legittima

Il legato con lesione della legittima si può avere nei casi in cui a un erede, a cui spetti per legge una quota di legittima, venga lasciato un legato che arrechi una lesione alla legittima, dato che corrisponderebbe a una quota non rispettante le norme della divisione ereditaria.

Tra i legittimari troviamo i figli, il coniuge e in loro assenza gli ascendenti, 

Qualora nel testamento a uno degli eredi venga lasciato un legato, quest’ultimo può decidere di accettarlo o di rifiutarlo e percepire quindi la quota di legittima che gli spetta per legge.

In questa situazione bisognerà impugnare il legato testamentario per lesione di legittima mettendo in atto una “azione di riduzione”, regolamentata dall’art. 554 del c.c., tale norma indica che le disposizioni testamentarie superanti la quota di legittima sono atte a riduzioni nei limiti della quota stessa.


Fonti normative

  • art. 549 del codice civile
  • art. 554 del codice civile
  • art. 588 del codice civile
  • art. 649 del codice civile

EREDITÀ LEGATO TESTAMENTARIO TESTAMENTO
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