La petizione ereditaria è un’azione che può essere intrapresa dall’erede per chiedere la restituzione di un bene che gli spetta di diritto, quindi contro un eventuale possessore senza titolo o a titolo ereditario. Vediamo come funziona esattamente.
Quando si parla del decesso di una persona non è mai un momento facile. Ma, tralasciando i sentimenti che inevitabilmente coinvolgono amici e parenti, è necessario conoscere quali sono le situazioni che si potrebbero creare da un punto di vista legale.
Dopo la morte di un individuo, viene aperta la cosiddetta successione che può essere legittima o testamentaria, e serve per trasferire il patrimonio del defunto agli eredi.
La legge tutela questi ultimi, permettendo loro di agire nei confronti di chi possiede i beni in questione in modo illegittimo.
Come vedremo ci può essere una legittimazione attiva o passiva, ma in ogni caso è importante sottolineare le differenze tra una petizione ereditaria e un’azione di rivendica.
Prima di soffermarci ad analizzare come funziona una petizione ereditaria, è necessario fare una piccola parentesi per comprendere esattamente cosa accade in seguito alla morte di un soggetto, che tecnicamente viene definito come “de cuius”.
Tutto il patrimonio di quest’ultimo, deve essere frazionato in diverse quote e assegnato a chi ne ha diritto, ovvero gli eredi.
A tal proposito bisogna distinguere:
E’ possibile diventare eredi in due modi diversi:
E' uno strumento a disposizione dell’erede per fare valere il proprio diritto su un determinato bene in possesso di altri.
L’articolo 533 c.c. afferma infatti che:
L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22 c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell'usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni
L’intenzione del legislatore, come possiamo leggere, è quella di permettere agli interessati di fare valere i propri diritti su tutti i beni ereditari, o su una quota degli stessi.
L’onere della prova, comunque, spetta sempre all’attore detto anche legittimato attivo, che intende procedere contro chi possiede i beni, ovvero il legittimato passivo.
L’attore, oltre ad ottenere la restituzione dei beni in oggetto da parte di chi li possiede senza avere un titolo valido, può anche accertare la propria qualità di erede, che una volta acquistata non può venire meno.
La legittimità attiva per quanto riguarda la petizione ereditaria, viene riconosciuta per legge all’erede sia testamentario che legittimo.
Ad ogni modo con la proposizione di tale azione avviene in automatico l’accettazione tacita dell’eredità.
L’onere della prova spetta a chi agisce effettuando la richiesta, e deve dimostrare:
E’ possibile rivolgersi al Giudice nei seguenti casi:
Quando si parla di possesso si fa riferimento alla disponibilità materiale di un bene da parte di un soggetto che si comporta come se fosse il proprietario, ai danni dell’effettivo titolare del diritto di proprietà.
Ad ogni modo tale situazione non deve essere confusa con la detenzione, che prevede la disponibilità materiale di qualcosa, riconoscendo però la proprietà altrui, come avviene per esempio quando si tratta di vivere in affitto in un appartamento, pagando il canone concordato attraverso il contratto di locazione.
E' importante analizzare anche la posizione del cosiddetto legittimato passivo, ovvero di colui che possiede i beni in oggetto.
Egli può vantare un titolo che la controparte non ritiene essere valido, oppure non avere alcun titolo.
Nel caso in cui la domanda venga riconosciuta dal Giudice, egli deve necessariamente restituire ciò che possiede in modo non legittimo.
A tal riguardo si devono analizzare i seguenti aspetti:
Ad ogni modo, se risulta essere la parte soccombente:
La petizione ereditaria non deve essere confusa con l’azione di rivendica, dato che esistono notevoli differenze tra le due ipotesi.
Nel primo caso l’azione ha lo scopo di discutere in merito agli elementi costitutivi dell’asse ereditario, nel secondo invece viene messo in discussione il titolo stesso che determina il possesso dei beni da parte del de cuius.
Inoltre, la petizione ereditaria è imprescrittibile, ovvero non cade mai in prescrizione, anche se bisogna prestare attenzione agli effetti dell’avvenuta usucapione. Infatti se il convenuto ha avuto il possesso indisturbato del bene per diversi anni potrebbe vantare dei diritti sullo stesso.
Ad ogni modo, essendo un argomento non facile da comprendere, o meglio essendoci diversi aspetti da tenere in considerazione, è sempre consigliabile sentire il parere di un avvocato civilista esperto in materia, per comprendere esattamente se ci sono gli estremi per agire.
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