Cerchi un avvocato esperto in
Successioni e Testamenti
Guide legali successioni e testamenti

Petizione ereditaria: cos’è e come funziona?

La petizione ereditaria è un’azione che può essere intrapresa dall’erede per chiedere la restituzione di un bene che gli spetta di diritto, quindi contro un eventuale possessore senza titolo o a titolo ereditario. Vediamo come funziona esattamente.

Quando si parla del decesso di una persona non è mai un momento facile. Ma, tralasciando i sentimenti che inevitabilmente coinvolgono amici e parenti, è necessario conoscere quali sono le situazioni che si potrebbero creare da un punto di vista legale.

Dopo la morte di un individuo, viene aperta la cosiddetta successione che può essere legittima o testamentaria, e serve per trasferire il patrimonio del defunto agli eredi.

La legge tutela questi ultimi, permettendo loro di agire nei confronti di chi possiede i beni in questione in modo illegittimo.

Come vedremo ci può essere una legittimazione attiva o passiva, ma in ogni caso è importante sottolineare le differenze tra una petizione ereditaria e un’azione di rivendica.

Chi sono gli eredi?

Prima di soffermarci ad analizzare come funziona una petizione ereditaria, è necessario fare una piccola parentesi per comprendere esattamente cosa accade in seguito alla morte di un soggetto, che tecnicamente viene definito come “de cuius”.

Tutto il patrimonio di quest’ultimo, deve essere frazionato in diverse quote e assegnato a chi ne ha diritto, ovvero gli eredi.

A tal proposito bisogna distinguere:

  • l’eredità: tutto ciò che apparteneva al de cuius, quindi le proprietà ma anche eventuali debiti e crediti o contratti in corso. Può essere stabilita per legge o con un testamento
  • il legato: può essere disposto soltanto con il testamento, e comporta l’acquisizione di un diritto o titolarità su un bene specifico. 

E’ possibile diventare eredi in due modi diversi:

  • per successione legittima: gli articoli 565 e successivi del codice civile descrivono quali sono i soggetti che per legge sono chiamati a succedere al defunto. Essi sono il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i nonni, i fratelli, altri parenti fino al 4 grado e infine lo Stato. Ovviamente hanno la precedenza le persone più vicine secondo l’asse di parentela
  • per successione testamentaria: in alcuni casi il soggetto potrebbe avere lasciato un testamento indicando le proprie volontà, specificando quali quote lasciare a ciascuno. In tal caso possono essere previsti anche alcuni legatari. Negli articoli 587 e successivi del codice civile è possibile trovare la descrizione di questo aspetto.

Cos’è la petizione ereditaria?

E' uno strumento a disposizione dell’erede per fare valere il proprio diritto su un determinato bene in possesso di altri.

L’articolo 533 c.c. afferma infatti che:

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22 c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell'usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni

L’intenzione del legislatore, come possiamo leggere, è quella di permettere agli interessati di fare valere i propri diritti su tutti i beni ereditari, o su una quota degli stessi.

L’onere della prova, comunque, spetta sempre all’attore detto anche legittimato attivo, che intende procedere contro chi possiede i beni, ovvero il legittimato passivo.

L’attore, oltre ad ottenere la restituzione dei beni in oggetto da parte di chi li possiede senza avere un titolo valido, può anche accertare la propria qualità di erede, che una volta acquistata non può venire meno.

Petizione ereditaria: la legittimazione attiva

La legittimità attiva per quanto riguarda la petizione ereditaria, viene riconosciuta per legge all’erede sia testamentario che legittimo.

Ad ogni modo con la proposizione di tale azione avviene in automatico l’accettazione tacita dell’eredità.

L’onere della prova spetta a chi agisce effettuando la richiesta, e deve dimostrare:

  • la morte del de cuius
  • la sua qualità di erede
  • che i beni in oggetto fanno parte dell’asse ereditario

E’ possibile rivolgersi al Giudice nei seguenti casi:

  • quando qualcuno possiede uno o più beni affermando di essere un erede
  • quando qualcuno possiede uno o beni senza vantare alcun titolo

Quando si parla di possesso si fa riferimento alla disponibilità materiale di un bene da parte di un soggetto che si comporta come se fosse il proprietario, ai danni dell’effettivo titolare del diritto di proprietà.

Ad ogni modo tale situazione non deve essere confusa con la detenzione, che prevede la disponibilità materiale di qualcosa, riconoscendo però la proprietà altrui, come avviene per esempio quando si tratta di vivere in affitto in un appartamento, pagando il canone concordato attraverso il contratto di locazione.

Petizione ereditaria: la legittimazione passiva

E' importante analizzare anche la posizione del cosiddetto legittimato passivo, ovvero di colui che possiede i beni in oggetto.

Egli può vantare un titolo che la controparte non ritiene essere valido, oppure non avere alcun titolo.

Nel caso in cui la domanda venga riconosciuta dal Giudice, egli deve necessariamente restituire ciò che possiede in modo non legittimo.

A tal riguardo si devono analizzare i seguenti aspetti:

  • la buona fede del possessore: nel caso in cui, pensasse di avere, erroneamente, un titolo valido. L’errore, comunque, deve essere scusabile, ovvero non deve derivare da una colpa grave
  • la mala fede del possessore: consapevole di non avere alcun diritto in merito

Ad ogni modo, se risulta essere la parte soccombente:

  • dovrà restituire il bene
  • dovrà restituire eventuali frutti guadagnati su di esso
  • potrà avere diritto ad un rimborso per eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie effettuate
  • potrà avere un’indennità se ha apportato dei miglioramenti, in tal caso l’importo cambia a seconda della buona o mala fede
  • se ha venduto l’immobile, in buona fede, dovrà versare all’erede l’importo ricevuto, se invece l’operazione è stata effettuata in mala fede, dovrà corrispondere anche un risarcimento danni.

Rivendica o petizione ereditaria?

La petizione ereditaria non deve essere confusa con l’azione di rivendica, dato che esistono notevoli differenze tra le due ipotesi.

Nel primo caso l’azione ha lo scopo di discutere in merito agli elementi costitutivi dell’asse ereditario, nel secondo invece viene messo in discussione il titolo stesso che determina il possesso dei beni da parte del de cuius.

Inoltre, la petizione ereditaria è imprescrittibile, ovvero non cade mai in prescrizione, anche se bisogna prestare attenzione agli effetti dell’avvenuta usucapione. Infatti se il convenuto ha avuto il possesso indisturbato del bene per diversi anni potrebbe vantare dei diritti sullo stesso.

Ad ogni modo, essendo un argomento non facile da comprendere, o meglio essendoci diversi aspetti da tenere in considerazione, è sempre consigliabile sentire il parere di un avvocato civilista esperto in materia, per comprendere esattamente se ci sono gli estremi per agire.

Fonti normative

  • Art. 565 c.c.​
  • Art. 587 c.c.
  • Art. 536 c.c.
  • Art. 533 c.c.
  • Art. 1148 c.c.
  • Art. 1149 c.c.
  • Art. 1150 c.c.
  • Art. 1150 c.c.
  • Art. 936 c.c.
PETIZIONI EREDITARIE SUCCESSIONI ED EREDITÀ USUCAPIONE
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN SUCCESSIONI E TESTAMENTI?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.