La petizione è uno degli strumenti tipici di una democrazia. I cittadini, infatti, hanno l’opportunità di sottoporre al Parlamento alcune questioni che ritengono importanti, fornendo alcune soluzioni. Vediamo come funziona esattamente.
Si sente spesso parlare di petizioni, ma di fatto non sempre ci sono idee chiare al riguardo. Soprattutto negli ultimi anni tale strumenti si è diffuso maggiormente, anche grazie a portali web dedicati, che permettono di lanciare richieste e chiedere la firma a diverse persone.
Risulta evidente, infatti, che attraverso il web è possibile diffondere più rapidamente e a un numero maggiore di destinatari alcune richieste. Capita così che, se la questione riesce a colpire diversi soggetti, si riesca a recuperare molto più velocemente un gran numero di firme.
Ma di cosa si tratta esattamente? A chi si deve presentare la richiesta e in quale modo?
Scopriamolo nelle righe seguenti.
La petizione è una richiesta fatta da più individui insieme con lo scopo di chiedere a un ente pubblico misure legislative o interventi normativi per soddisfare esigenze comuni.
Non rientra in tale casistica il soddisfacimento dell’interesse di un singolo cittadino.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 50 della Costituzione, che afferma quanto segue:
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
In pratica si tratta di un diritto concesso da tutte le moderne democrazie, dato che si permette al cittadino di partecipare alla vita politica e di proporre delle soluzioni per risolvere determinati problemi.
Da un punto di vista operativo è il Parlamento, l’organo che deve occuparsi delle petizioni. In particolare i regolamenti parlamentari definiscono come si deve agire di fronte ad esse.
Le Commissioni competenti devono nominare un relatore, per deliberare in merito alla presa in considerazione o all’archiviazione della richiesta fatta dai cittadini.
L’art. 140 del Regolamento del Senato afferma che:
1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.
L’art. 141 R.S. prevede invece che:
1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.
E’ evidente, quindi che l’esame in Commissione può prevedere una risoluzione diretta ad interessare il Governo in merito alle richieste, abbinando eventualmente un progetto di legge all’ordine del giorno.
Nella realtà dei fatti, comunque, sebbene sia uno strumento disciplinato e previsto da più fonti, spesso è poco incisivo o troppo generico.
Come abbiamo accennato in apertura, negli ultimi anni si sono diffuse in modo particolare le petizioni online, ovvero lanciate da portali web specifici e condivise dagli utenti tramite i social network, facendole diventare virali. In tal caso, quindi, è facile ottenere in fretta in elevato numero di adesioni.
Le petizioni devono essere inviate al Presidente del Senato e della Camera, sia tramite posta ordinaria che email o fax. Ovviamente il documento deve essere sottoscritto dal presentatore e deve essere indicato un recapito per ricevere la corrispondenza.
Inoltre, il firmatario deve allegare un documento di identità valido, per consentire gli accertamenti in merito al requisito della cittadinanza italiana.
Ad ogni modo non esistono soltanto le petizioni rivolte al parlamento, anche quelle da presentare al Comune.
Secondo quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, TUEL, approvato con il decreto legislativo n. 27 del 2000, gli Statuti comunali devono prevedere delle regole per quanto riguarda l’ammissione di istanze di cittadini, con lo scopo di promuovere e incentivare la tutela degli interessi collettivi.
Per inviare la richiesta non si devono seguire particolari formalità, è sufficiente scrivere il testo su carta libera, descrivendo il problema e ipotizzando eventuali soluzioni. Ovviamente, per rendere il tutto più efficace è necessario raccogliere molte firme.
Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato che nelle moderne democrazie, sono previsti degli strumenti per consentire ai cittadini di partecipare alla vita politica.
Per quanto riguarda l’Italia tale diritto è espressamente previsto dalla Costituzione.
Ma non si tratta di una caratteristica tipica soltanto del nostro Paese. Infatti la petizione è anche uno dei diritti fondamentali dell’UE, come sancito dall’art. 227 del TFUE, ovvero il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea:
l diritto di petizione è accessibile a tutti i cittadini dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, individualmente o in associazione con altri.
Per essere ricevibili, le petizioni devono riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'Unione europea e che concernono direttamente i loro autori: quest'ultima condizione è applicata in senso molto esteso
Perciò, tutti i cittadini europei, o che risiedono in uno stato membro, possono presentare una petizione al Parlamento Europeo, in modo individuale o collettivo.
Ma non solo. Anche le società e le organizzazioni hanno la facoltà di inviare le proprie richieste e proposte, se hanno la propria sede sociale all’interno del territorio Ue.
Per capire l’importanza di tale possibilità basti pensare che l’Ue conta oltre 500 milioni di cittadini, e che la vocazione del Parlamento europeo è proprio quella di dare voce e di poter seguire in modo appropriato le richieste di tali soggetti.
In pratica esso può pronunciarsi su una certa questione a seguito di una segnalazione o reclamo a titolo sia individuale che collettivo. Può trattarsi di una violazione di un diritto, di una normativa comunitaria o altro.
La Commissione per le petizioni fa da “ponte” tra le istituzioni comunitarie e i cittadini, e rende possibile attuare una sorta di valutazione all’operato delle varie istituzioni europee nei confronti delle preoccupazioni sollevate dai cittadini.
Non sono previste particolari formalità, infatti la richiesta può essere inviata in modo cartaceo o elettronico, in una qualsiasi delle lingue dell’Ue.
L’esame delle richieste avviene in modo trasparente, in molti casi le discussioni avvengono durante le riunioni della commissione, e i firmatari possono partecipare attivamente.
Quando ciò non è possibile, comunque, i firmatari vengono informati in merito all’esito attraverso una lettera dal presidente.
Sebbene possa sembrare un argomento simile, non bisogna commettere l’errore di confondere le petizioni con le iniziative legislative popolari.
In tal caso si tratta di un impulso legislativo popolare, possibile se ci sono almeno 50 mila elettori, e il progetto deve essere redatto in articoli.
L’art. 71 della Costituzione afferma a riguardo che:
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
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