L’articolo 76 del Dpr 445/2000 tratta, in particolare, le false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, che vengono punite tipologie di reato previste dal codice penale.
Secondo il Dpr 445/2000 sono state stabilite le regole in materia di documentazione amministrativa, ovvero tutte le varie tipologie di documenti amministrativi, inoltre, esso descrive come, tali documenti, debbano essere utilizzati.
Si tratta di documenti che danno forma al contenuto dell’atto al quale fanno riferimento e che sono esplicativi dell'attività amministrativa.
Questa documentazione, essendo molto complessa e di natura estremamente varia, è stata semplificata dalla legge attraverso l’introduzione di certificati e dichiarazioni sostitutive: per esempio, il capo VI del Dpr stabilisce quali sono le sanzioni da adottare nel caso in cui vengano rese false dichiarazioni a pubblico ufficiale. In particolare, l’articolo 76, tratta, appunto le false dichiarazioni a pubblico ufficiale.
Quando parliamo di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, dobbiamo fare un passettino indietro e capire chi è effettivamente il pubblico ufficiale, secondo la giurisprudenza italiana.
L'art. 357 del codice penale, infatti, spiega chi sono considerati pubblici ufficiali così:
“ coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” ed anche “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Le false dichiarazioni a pubblico ufficiale possono essere le cosiddette autocertificazioni, menzionate nell'art. 46 del Dpr 445/2000 e, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, trattate nell'art. 47 del Dpr 445/2000.
Le prime, ovvero le autocertificazioni, sono le dichiarazioni che sostituiscono i documenti che vengono rilasciati dalla pubblica amministrazione; esse hanno l'obbligo di essere sottoscritte. Pe quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, esse vengono utilizzate per dichiarare i fatti o le qualità personali che non sono presenti nell'elenco dell'art. 46 del Dpr 445/2000.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, le pubbliche amministrazioni, in qualità di pubblico ufficiale sono tenute ad accertare la veridicità delle dichiarazioni: i controlli possono essere effettuati sia in maniera telematica che tramite appositi registri che hanno già in possesso.
In presenza di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art 76 dello stesso Dpr. Tali sanzioni sono espressamente menzionate nell’art. 48, comma 2, del Dpr, il quale afferma che
"Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate."
Secondo l'art. 76 è prevista le prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano false dichiarazioni a pubblico ufficiale oppure usano atti falsi.
Invece, l’art. 48 del Dpr stabilisce le varie modalità con cui devono essere rilasciate le dichiarazioni sostitutive alla Pubblica Amministrazione e richiama tale norma: questa, prevede una responsabilità penale nel caso in cui vengano rilasciate false dichiarazioni a pubblico ufficiale anche mediante dichiarazioni sostitutive.
In entrambi i casi, trattandosi di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, c'è la possibilità che vengano integrati i reati menzionati negli artt. 483 e 495 del codice penale.
Le ipotesi di reato previste per chi rende false dichiarazioni a pubblico ufficiale possono essere essenzialmente due:
Entrambi i reati fanno parte di quei reati contro la fede pubblica: il primo fa riferimento a false dichiarazioni rese su atti pubblici, il secondo, invece, si riferisce a false dichiarazioni resa a pubblico ufficiale.
Qualora ci si trovasse davanti ad una condanna per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, legalmente si potrebbe agire in due modi, ovvero, o facendo richiesta di patteggiamento, oppure, venendo ammessi al giudizio per rito abbreviato.
In caso di patteggiamento è possibile avere uno sconto di pena fino ad un terzo: l'imputato ed il pubblico ministero si accordano su un tot di pena e richiedono al giudice l'applicazione di questa.
Ci sono, però, dei casi in cui le false dichiarazioni a pubblico ufficiale non vengono punite, poichè rientrano nella sfera del cosiddetto "falso tollerabile", ovvero:
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