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Ferie non godute: quando devono essere pagate?

A ciascun lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo di vacanza retribuito, così come garantito dalla Costituzione e dalla legge pertanto non può essere monetizzato ma, in alcuni casi eccezionali, le ferie non godute possono essere liquidate in busta paga.

La finalità delle ferie è, appunto, quella di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e mentali, concedendogli dei periodi di meritato ristoro. Questi periodi di astensione lavorativa sono indispensabili non solo al dipendente per soddisfare le proprie esigenze psicofisiche, ma anche per consentirgli maggior tempo da destinare alla cura dei rapporti affettivi e sociali, nonché il godimento di momenti dedicati allo svago personale. Proprio per questi motivi, le ferie non godute non sono monetizzabili: non è consentito, cioè, rinunciare alle proprie giornate di astensione dal lavoro in cambio di un’indennità, salvo che in alcune specifiche circostanze.

​Ferie non godute: che cosa sono

​Come precedentemente anticipato, le ferie sono un diritto irrinunciabile, così come previsto dall’articolo 36 della Costituzione italiana, pertanto, non è proprio possibile lavorare senza sosta per un anno intero, rinunciando ad un adeguato periodo di riposo.

Come stabilito dal D.Lgs. 66/2003 (legge sull’orario di lavoro), la loro durata minima è di 4 settimane all’anno che possono essere così ripartite:

  • due settimane devono essere godute in maniera continuativa nel corso dell’anno di maturazione;
  • le altre due settimane possono essere fruite anche in maniera frazionata entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Per legge, quindi, è possibile fruire di almeno due settimane consecutive di astensione dal lavoro durante l’anno di maturazione mentre, per quanto riguarda le restanti due settimane, è opportuno pianificarne il godimento entro i successivi 18 mesi. I vari contratti collettivi nazionali di categoria, tuttavia, possono stabilire un lasso di tempo per la loro fruizione più ampio a patto che venga rispettata natura funzionale delle stesse, ossia il recupero psicofisico delle energie. È possibile, inoltre, concedere al lavoratore un numero maggiore di giorni di riposo oltre il limite minimo di 28 giorni (4 settimane) stabilito dalla legge.

Le ferie non godute, quindi, sono quei periodi di riposo non fruiti dal lavoratore entro i limiti di tempo previsti dalla legge così come precedentemente riportato, oppure a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo.

​Quando e come vengono pagate le ferie eccedenti?

È fondamentale ricordare che il diritto alle ferie è a tutti gli effetti una prerogativa irrinunciabile, pertanto il lavoratore non può richiedere la liquidazione in busta paga dei giorni di vacanza maturati e non goduti.

È altrettanto vero, però, che esistono alcune circostanze eccezionali che consentono di ricevere un’indennità sostitutiva di ferie. In questi casi è possibile ricevere una retribuzione relativa alle giornate di astensione dal lavoro non fruite, ossia quei periodi di vacanza maturati e rimasti “nel cassetto” inutilizzati.

La monetizzazione delle giornate spettanti e non fruite, dunque, è consentita esclusivamente nei seguenti casi eccezionali:

  • interruzione del rapporto lavorativo;​
  • ferie non godute maturate durante contratti lavorativi a termine con durata inferiore ad 1 anno;
  • quando il CCNL prevede un periodo di astensione lavorativa superiore al minimo imposto per legge, cioè 4 settimane, ed il lavoratore non ne usufruisce.

In questi specifici casi previsti dalla legge, i giorni maturati e non goduti vengono retribuiti allo stesso modo dei giorni lavorativi in azienda: in termini di denaro, un giorno non goduto sarà pagato quanto il salario previsto per una giornata lavorativa.

La retribuzione delle giornate maturate eccedenti non comprende maggiorazioni o bonus occasionali come, ad esempio, gli straordinari o il lavoro in turno di notte, salvo esplicita indicazione prevista dal contratto nazionale sottoscritto. I periodi di vacanza non fruiti e rimborsati subiscono una tassazione del tutto identica alle ore lavorative ordinarie.

​Programmazione del periodo di ferie: a chi spetta decidere?

Come previsto dall’Art. 2109 del Codice Civile, spetta al datore di lavoro stabilire la pianificazione delle vacanze dei dipendenti dovendo considerare organizzazione ed esigenze dell’azienda, nonché gli interessi di tutti i lavoratori.

Il datore è quindi tenuto a compiere una scelta equa che tenga conto delle necessità di ciascun dipendente e, per questo motivo, è auspicabile concordare il prima possibile un piano ferie che rispetti le esigenze di tutte le parti.

Il lavoratore, quindi, dovrebbe presentare una richiesta scritta relativa al periodo di sua preferenza con congruo anticipo, in questo modo il datore di lavoro avrà più tempo per l’organizzazione di un calendario idoneo per l’intero staff aziendale e, di conseguenza, aumenteranno le possibilità che le proprie richieste vengano accolte. La richiesta avanzata dal lavoratore dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

  • il numero di giorni maturati durante l’anno (in alternativa è possibile richiedere un anticipo sulle ferie);
  • tenere in considerazioni eventuali chiusure previste dall’azienda;
  • considerare che il datore di lavoro è tenuto a concedere minimo due settimane di vacanza consecutive durante l’anno.

Può accadere, tuttavia, che il datore di lavoro non firmi, o si attardi ad accordare, i periodi di vacanza spettanti, per mancanza di volontà o per negligenza. In queste circostanze il lavoratore può rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro per segnalare il caso.

​Sanzioni per il mancato godimento delle ferie: cosa sono e come evitarle

In caso di ferie non godute entro i termini previsti dalla legge, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del datore di lavoro stesso:

  • da 400 a 1.500 euro nel caso in cui la violazione coinvolga più di 5 lavoratori oppure sia stata ripetuta per almeno due anni;​ 
  • da 800 a 4.500 euro nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano 10 o più, oppure se il mancato godimento si è verificato per almeno 4 anni.

La sanzione è prevista anche qualora il lavoratore abbia goduto solo in parte del periodo di astensione lavorativa minimo previsto dalla legge.
Il lavoratore potrà inoltre agire in giudizio presentando le seguenti richieste:

  • risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
  • il godimento delle ferie non godute nelle tempistiche previste.       

Per tutelarsi ed evitare di incorrere nelle conseguenze sopraelencate, il datore di lavoro può obbligare il dipendente a fruire delle giornate di vacanza. Nel caso in cui il lavoratore rifiutasse ingiustificatamente qualsiasi offerta avanzata dal datore in merito al periodo di fruizione, perderebbe qualsiasi diritto al risarcimento danni.

​Fonti normative:

  • articolo 36 della Costituzione italiana​
  • D.Lgs. 66/2003;
  • articolo 2109 del Codice Civile
FERIE NON GODUTE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE FERIE
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