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Fideiussione omnibus nullità: cosa dice la Cassazione?

Le fideiussioni omnibus e la loro nullità sono stati recentemente oggetto di sentenze da parte della Cassazione. Vediamo quindi quali sono le novità in materia, per capire quando si verifica l’illegittimità.

Sono illegittime le fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi: le clausole erano state bocciate dalla Banca d’Italia per violazione della corrispondenza.

Hai firmato, negli scorsi anni, una fideiussione e ora la banca ti chiede di adempiere perché il debito principale non è stato restituito? Non sai come liberarti da questo vincolo e vorresti scoprire se esiste un sistema per far dichiarare la nullità della fideiussione? Una sentenza della Cassazione di questi giorni segna una vera e propria Caporetto per le banche. Vediamo di che si tratta.

Cos’è la fideiussione?

La fideiussione è un contratto, attraverso il quale un individuo pone delle garanzie in merito a una obbligazione presa da un altro soggetto. Il fideiussore può essere una banca, un’assicurazione, o un privato cittadino, ma in grado di far fronte al pagamento del debito nel caso in cui il diretto interessato non potesse farlo.

In alcuni casi ci può essere una promessa unilaterale, e il debitore principale potrebbe essere all’oscuro di tutto. Il fideiussore, in pratica, potrebbe coprire il credito stipulando un contratto direttamente con il creditore.

I soggetti coinvolti in una pratica di questo tipo sono essenzialmente 3, anche se, come abbiamo detto, a volte potrebbero essere solamente due. In ogni caso si tratta di:

  • fideiussore: colui che presta la garanzia
  • debitore: chi ha contratto l’obbligazione iniziale
  • creditore: chi ha il diritto di recuperare il credito

Il fideiussore può essere un comune cittadino, solitamente una persona di fiducia, che intende aiutare un amico o un parente a uscire da una situazione di indebitamento, oppure una banca o un’assicurazione.

In base all’istituto di riferimento ci può essere quindi:

  • una fideiussione bancaria
  • una fideiussione assicurativa

In genere la seconda modalità ha tempi più rapidi e pratiche più semplici da espletare, in quanto si tratta di un normale contratto assicurativo, per il quale è previsto il pagamento di una polizza.

Per quanto riguarda la Banca, invece, una procedura di questo tipo viene definita anche “credito di firme” e necessità di più tempo, in quanto l’Istituto provvederà ad effettuare controlli in merito alla situazione del debitore principale, per capire i rischi relativi. Inoltre, la Banca può farsi carico anche dalla cosiddetta fideiussione omnibus, cioè una garanzia in merito ai debiti attuali e a quelli futuri, per la quale tuttavia è necessario stabilire un tetto massimo.

L’istituto di credito può essere garante:

  • con beneficio di escussione: cioè solamente per l’importo residuo non pagato dal titolare dell’obbligazione, quindi dopo l’escussione dello stesso.
  • in modo solidale: con l’impegno di assolvere a tutti gli obblighi contratti

Cos’è la fideiussione omnibus?

La fideiussione omnibus viene prestata come garanzia della totalità dei debiti, sia presenti che futuri, come ci suggerisce il termine stesso, infatti “omnibus” significa omnicomprensivo.

Il fideiussore in questo caso deve farsi carico del pagamento di tutte le obbligazioni, anche quelle successive alla sottoscrizione del contratto, derivanti da qualsiasi tipo di operazione. Si tratta in altre parole di una garanzia generica per tutti i debiti che può assumere un individuo o una società.

Generalmente viene richiesta quando una persona ha un’apertura di credito presso una banca, e quest’ultima ha preteso la presenza di un garante per evitare rischi in merito.

E’ una pratica utilizzata molto spesso per eludere alla responsabilità limitata di alcune piccole aziende, che possono accedere a finanziamenti solamente se i soci sono disposti a prestare una garanzia totale, garantendo così alla banca delle sicurezze in caso di insolvenze della società.

Il soggetto che si impegna in qualità di fideiussore omnibus, si accolla notevoli rischi, in quanto dovrà fare fronte al pagamento di svariate obbligazioni, anche future.

Per questo motivo ci sono state diverse discussioni in materia, nell’ottica di stabilire se si tratta di una modalità giuridicamente valida oppure no.

Per evitare la nullità, nella fideiussione omnibus deve essere indicato un tetto massimo di copertura, oltre il quale non è possibile coprire le obbligazioni assunte dal debitore principale.

Se ciò non avviene l’accordo non è valido a causa dell’indeterminabilità dell’oggetto.

Fideiussione omnibus nullità: come si stabilisce?

Bankitalia ha ritenuto illegittimo – per violazione della concorrenza – lo schema redatto dall’Abi volto a disciplinare le clausole per le fideiussioni omnibus. Questo provvedimento non ha però imposto alcuna sanzione nei confronti degli istituti di credito che, proprio per questo, hanno continuato ad operare come nel passato, facendo “di testa propria” e sottoponendo ai propri clienti sempre i vecchi modelli di fideiussione bocciati dalla Banca d’Italia.

Invece la Cassazione, nella sentenza in commento, ha ribadito lo stop alle clausole della fideiussione omnibus perché Bankitalia le ha ritenute frutto di un “grande cartello” fra istituti di credito, ordinando all’Abi di cancellarle dallo schema di condizioni generali. È infatti sufficiente – scrive la Suprema Corte – che l’organo di vigilanza (appunto la Banca d’Italia) abbia accertato l’intesa restrittiva della concorrenza anche se il relativo provvedimento non contiene sanzioni. 

Il giudice cui il cittadino ricorre non dovrà, a questo punto, valutare se la fideiussione è legittima o meno, se è nulla cioè o se invece rispetta i principi della concorrenza: tale verifica è già stata fatta dall’organo di vigilanza (all’epoca la Banca d’Italia, oggi l’Agcm). Per cui il tribunale dovrà solo verificare se il contratto di fideiussione sottoposto dall’istituto di credito è identico o meno allo schema Abi e, in tale ipotesi, annullarlo.

Conta solo che l’istituto di credito abbia sottoposto al cliente il modulo con le clausole incriminate.

«Quel che rileva – si legge nella sentenza in commento – è, dunque, l’accertamento dell’intesa restrittiva da parte della Banca d’Italia: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state pronunciate diffide o sanzioni».

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