Quanti e quali sono i gradi di giudizio nell'ordinamento italiano? E, più nello specifico, quali e quanti sono i gradi di giudizio amministrativo? Facciamo chiarezza e vediamolo insieme.
Prima di vedere, nello specifico, i gradi di giudizio amministrativo, è doveroso fare chiarezza e distinguere quelli che sono i gradi di giudizio anche nelle altre categorie giudiziarie. In particolare, i gradi che più assomigliano a quelli previsti per l'amministrativo sono quelli del procedimento civile. Abbiamo poi anche il procedimento penale ma gli Uffici Giudiziari, per la gestione del penale, hanno una gestione molto particolare che è giusto affrontare in altro luogo.
Vediamo, dunque, come si compone l'ordinamento italiano per i processi civili e poi scendiamo più nello specifico andando a vedere meglio i gradi di giudizio amministrativi.
L'ordinamento italiano prevede, come in altri Stati europei, che la sentenza emessa in primo grado non sia definitiva. Il giudice chiamato per primo a pronunciarsi in merito ad una domanda, dunque, anche se subito esecutiva non è definitiva.
Questa sentenza, conosciuta appunto con il nome di primo grado, se viene impugnata entro un determinato periodo può essere impugnata e può essere riportata in discussione al secondo grado di giudizio che potrà confermarla o modificarla (sia tutta che solamente in parte). Ma chi sono i giudici di primo grado? Sono sempre il Giudice di Pace o il Tribunale stesso.
Il Giudice Pace, dunque, è il giudice che è chiamato ad esaminare e sentenziare un procedimento di una materia specifica o con un valore modico. Al contrario, il Tribunale ha la competenza su cause con valori superiori. Inoltre, mentre il Tribunale può decidere con un solo giudice o da un collegio di tre giudici, il Giudice di Pace è sempre da solo nella sua decisione: è monocratico. In Tribunale è la materia di competenza della causa a stabilire se vi sarà un collegio o se il giudice sarà monocratico.
Il giudice di secondo grado, invece, è la Corte d'Appello - se il primo grado è stato giudicato da un Tribunale - e può essere giudice sempre e solo di secondo grado. In secondo grado, la sentenza di primo grado può essere confermata o cambiata anche completamente.
Il terzo grado di giudizio, infine, è la Cassazione. Il suo giudizio è detto di legittima o di merito. Il motivo di questo nome sta nel fatto che la Corte di Cassazione giudica senza entrare nel merito della controversia ma semplicemente valuta la corrispondenza tra ciò che è stato deciso e la legge. La Corte Suprema - altro nome per la Corte di Cassazione - ha un'unica sede ovvero a Roma, in Piazza Cavour. Le decisioni della Corte di Cassazione sono definitive e non possono, quindi, essere più impugnate.
Vediamo, ora, il mondo specifico della materia amministrativa. Intanto è giusto dire che il processo amministrativo - che può essere richiesto da una persona fisica o giuridica - ha il fine di tutelare interessi legittimi di cui si è titolari o per soddisfare delle pretese risarcitorie da lesioni.
Gli organi della Giustizia Amministrativa in primo grado sono il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) mentre il Consiglio di Stato è l'organo preposto per il secondo grado è il Consiglio di Stato.
La Regione Autonoma della Sicilia, invece, l'organo di appello è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
Sono giudici amministrativi speciali la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, le Commissioni per i ricorsi in materia di brevetti, i Commissari Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici, i Consigli Nazionali di alcuni ordini professionali.
Resterebbero da analizzare i gradi di giudizio nel procedimento penale ma ne faremo un discorso a parte: i gradi di giudizio veri e propri sono gli stessi del processo civile - in definitiva - ma gli Uffici Giudiziari sono comunque molto più articolati, come detto ad inizio dell'articolo.
Anche per quanto riguarda il giudizio amministrativo, si può operare un controllo giurisdizionale per valutare se le decisioni sono state prese in modo corretto. Le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti possono essere quindi impugnate davanti alla Corte di Cassazione.
L'articolo 113 della Costituzione sostiene infatti che "Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa".
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