In Italia, il diritto allo studio è un principio fondamentale, radicato nella sua costituzione e nelle politiche educative. Questo diritto è cruciale per promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione, indipendentemente dalla situazione economica, sociale o geografica degli studenti ed è, altresì, un diritto fondamentale e inalienabile della persona, sancito anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU.
In questo articolo, esploreremo in dettaglio il diritto allo studio in Italia, analizzando le sue basi normative, le circostanze in cui può essere esercitato e le misure adottate per garantirne l'effettiva attuazione.
In Italia è sancito dall'articolo 34 della Costituzione che afferma: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
In Italia, l'istruzione è obbligatoria fino a 16 anni, coprendo la scuola primaria e secondaria. Durante questi anni, lo Stato garantisce l'accesso gratuito all'istruzione, fornendo libri di testo e materiali didattici a costo ridotto o gratuitamente per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
L'accesso all'istruzione superiore, in particolare alle università, è un altro aspetto importante del diritto allo studio e sebbene vi si acceda tramite una tassa di iscrizione, il sistema italiano prevede diverse misure per garantire che lo studente non sia escluso per motivi economici. Queste includono: borse di studio, esoneri dalle tasse, alloggi e mense a tariffe agevolate e prestiti d'onore.
Proprio per supportare quanto espresso nell’art. 34 della Costituzione italiana anche ai lavoratori è concesso di poter essere studenti e la relativa tutela legislativa la troviamo nell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori. Al lavoratore studente non è precluso alcun diritto, anzi, sono riconosciute alcuni sostegni per consentirgli di portare avanti l’attività formativa, quali:
Per evitare abusi di suddette agevolazioni, il terzo comma del sopracitato art. 10 riconosce al datore di lavoro la facoltà di richiedere tutta la documentazione che attesti l’effettiva frequenza di attività formative da parte del lavoratore, incluse certificazioni di partecipazione agli esami (l’esito dei quali non ha rilevanza).
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