Nel nostro Paese, l'ingresso annuale e regolare di personale proveniente da paesi extra UE viene regolato attraverso quote programmatiche, esplicitate nel Decreto Flussi. Esiste però la possibilità, per alcune categorie, di fare ingresso per lavoro al di fuori di queste quote.
In Italia esiste la possibilità, per datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, di assumere personale proveniente da Paesi extraeuropei.
L'iter per consentire l'accesso della risorsa entro i confini nazionali e la successiva formalizzazione del contratto di collaborazione lavorativa, sono regolati da una serie di step, che prendono le mosse a partire dalla formulazione ufficiale della richiesta da parte del datore di lavoro interessato.
Le fasi successive implicano una valutazione, da parte dei soggetti preposti, concernente la validità legale delle condizioni contrattuali proposte allo straniero, unitamente ad una valutazione della situazione del lavoratore straniero al fine di escludere al presenza di circostanze che rappresentino un ostacolo all'ingresso nel Paese.
Interverranno altresì le autorità consolari presenti nel Paese di origine dello straniero, per il rilascio del visto di ingresso, nonché lo Sportello Unico per l'Immigrazione che, all'arrivo in Italia, espleterà gli ultimi passaggi per formalizzare il soggiorno regolare e l'assunzione.
Per diverse categorie di lavoratori, l'intera procedura si collega tuttavia al contenuto del cosiddetto "Decreto Flussi". Tramite suddetto Decreto infatti, il Governo in carica stabilisce il numero massimo di ingressi consentiti nel Paese per ragioni lavorative in un lasso di tempo definito.
Il Decreto Flussi più recente (DPCM 29.12.22), chiarisce le quote programmatiche suddivise per tipologie di lavoratori:
Una novità recentemente introdotta, vincola tuttavia il datore di lavoro a verificare l'assenza di personale già presente sul territorio italiano che possa andare a ricoprire la mansione, prima di poter effettivamente fare domanda per risorse straniere.
In questa rapida panoramica non abbiamo incluso alcune particolari tipologie di professionisti provenienti dall'estero, che possono fare ingresso per lavoro al di fuori delle quote programmatiche.
Vediamo quindi quali sono i profili interessati da questa possibilità.
Il riferimento normativo primario da considerare è rappresentato dall'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.L. 286/1998), il quale definisce le tipologie di professionisti che, per la particolare natura del loro profilo e delle loro prestazioni, rientrano in questa possibilità. In dettaglio:
Per quanto concerne l'assunzione di tutte le figure sopra elencate, anche in tal caso è prevista l'osservanza di un iter che prende comunque sempre le mosse dall'iniziativa del datore di lavoro.
Questi dovrà anzitutto compilare ed indirizzare la richiesta di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. La domanda può essere formulata attraverso la compilazione di appositi moduli (predisposti dal Ministero del Lavoro) e trasmessa allo Sportello per via telematica. Essa dovrà contenere una serie di informazioni essenziali:
Così come per le richieste destinate ai profili previsti dalle quote flussi, anche in questo caso seguiranno le verifiche da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e della Questura, al fine di confermare la regolarità della proposta contrattuale e l'assenza di questioni ostative.
Una volta espletati con successo tutti i passaggi previsti, lo straniero potrà ottenere il nulla osta del flusso fuori quota. Una volta ottenuto, avrà 120 giorni a disposizione per recarsi presso rappresentanza diplomatica o consolato italiano nel proprio Paese, al fine di richiedere il visto di ingresso.
Esattamente come per le altre tipologie di lavoratori stranieri, anche in tal caso, una volta effettuato l'ingresso in Italia, il lavoratore dovrà presentarsi presso lo Sportello Unico, dove potrà sottoscrivere il contratto, richiedendo altresì il permesso di soggiorno.
L'insieme delle procedure, nella sostanza, non differisce dunque da quelle già definite per le altre tipologie di lavoratori. La principale differenza è dunque determinata dal tipo di profilo / ruolo rivestito dal lavoratore, che lo rendono di primario interesse per l'impresa, l'organizzazione, l'ente o l'istituzione pubblica o privata.
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