Il Decreto Flussi è un documento che racchiude la programmazione delle quote in ingresso previste per lavoratori stranieri in Italia.
Con il termine "Decreto Flussi" si fa riferimento al documento di programmazione transitoria dei flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio italiano. In altre parole, esso sancisce periodicamente il numero massimo di cittadini non facenti parte dell'Unione Europea che possono fare ingresso nel nostro Paese a scopo lavorativo.
Il Decreto è stato introdotto per la prima volta dalla Legge n. 40/1998 (altresì nota come "Legge Turco-Napolitano"), contenente una serie di linee guida generali in tema di immigrazione, indicazioni poi consolidatesi nel D.L. 25 luglio 1998, n. 286, il cosiddetto "Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero". Al suo interno è possibile ravvisare tre tematiche fondamentali:
Per quanto concerne il primo tema, nel nostro Paese la gestione dei flussi migratori avviene attraverso la definizione di quote programmatiche.
Trattasi di un testo che specifica in termini numerici il numero massimo annuale di stranieri che possono entrare nel Paese per ragioni di lavoro, distinguendo fra lavoratori stagionali, lavoratori autonomi e subordinati non stagionali.
Il documento prevede altresì delle quote per la conversione in permesso di lavoro:
- dei permessi di soggiorno inizialmente rilasciati agli stranieri per ragioni di studio;
- dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in permessi per lavoro subordinato non stagionale.
Giunti a questo punto verrebbe dunque da chiedersi secondo quali procedure il lavoratore straniero può beneficiare del Decreto per fare ingresso in Italia.
La procedura di domanda di ingresso è anzitutto telematica, ma deve partire dal datore di lavoro, italiano o straniero, regolarmente residente nel nostro Paese.
La procedura di avvio comincia con la presentazione della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro che intenda assumere il lavoratore extracomunitario. Tale richiesta va formulata su apposita piattaforma online del Ministero dell'Interno, a partire dalla data stabilita proprio all'interno del Decreto Flussi.
Per l'esame delle domande pervenute, viene rispettato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione. L'analisi vede coinvolti:
- l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (il quale deve verificare che le condizioni stabilite dal contratto proposto ed inserito nella richiesta, risultino validi in base ai criteri di legge);
- l'Ufficio Immigrazione della Questura, al fine di verificare che sussistano le condizioni per l'ammissibilità dello straniero.
Dopodiché, vagliata la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di questioni ostative, interverrà lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il quale (entro un termine di legge di 60 giorni - poi nella prassi anche superato tale termine) convocherà il datore di lavoro, il quale dovrà presentare la documentazione necessaria richiesta nella domanda e potrà ottenere il rilascio del nulla osta (valido per sei mesi a partire dal rilascio), con sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Si configurano dunque i presupposti per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto presso gli uffici consolari del proprio Paese. Al lavoratore viene comunicata la proposta di contratto e, salvo ulteriori ragioni ostative, entro 30 giorni si vedrà rilasciare un visto di ingresso ed assegnare un codice fiscale.
All'arrivo in Italia, il lavoratore dovrà presentarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione che, verificati i documenti, certifica l'attribuzione del codice fiscale. A sua volta, il lavoratore potrà finalmente sottoscrivere il contratto, depositato poi presso lo Sportello. Contestualmente, egli dovrà sottoscrivere un modulo di richiesta del permesso di soggiorno, destinato alla Questura di competenza.
Il DPCM 29.12.22 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2023), stabilisce le nuove quote in ingresso di lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Vediamo nel dettaglio i contenuti.
La novità più importante introdotta dal Decreto consiste nell'onere, da parte del datore di lavoro che intenda avvalersi di personale straniero, di verificare dapprima, presso il Centro per l'Impiego competente territorialmente, dell'effettiva indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia per la mansione da ricoprire (art. 9 comma 2). Si fa eccezione per le richieste relative ai lavoratori stagionali ed ai lavoratori che hanno ultimato percorsi formativi all'estero.
Oltre dunque alla procedura precedentemente descritta per richiedere il nulla osta, per tutti i casi previsti il datore di lavoro dovrà presentare la domanda di richiesta personale presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ed allegare alla richiesta di nulla osta il modello di autocerificazione che trova in allegato alla Circolare del 30 gennaio, a titolo di dichiarazione sostitutiva.
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