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Imprenditore agricolo: definizione e caratteristiche

L’imprenditore agricolo viene considerato in modo diverso da quello commerciale, nel codice civile. In modo particolare le norme distinguono le due categorie e prevedono dei trattamenti di favore per i primi. Vediamo quali sono le differenze.

Nel nostro Paese è stata introdotta la figura dell’imprenditore agricolo professionale con il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004. In sostanza in base all’oggetto dell’attività d’impresa, il legislatore ha previsto alcune agevolazioni per determinate categorie.

Le attività agricole non devono sottostare agli stessi obblighi di quelle commerciali. Esse, infatti, sono sottoposti a rischi più elevati, collegati sia la mercato che a fenomeni naturali, per questo motivo sono previste delle esenzioni.

Nelle prossime righe analizzeremo chi effettivamente rientra nella categoria e quali sono i vantaggi.

Chi è l’imprenditore agricolo?

L’art. 2135 del codice civile afferma che:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

In modo particolare rientra nella categoria di imprenditore agricolo chi si occupa di attività dirette connesse alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria ad esso, sia di carattere vegetale che animale.
Rientrano in questa fattispecie anche le attività inerenti alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle stesse.

Ad ogni modo il riferimento ad attività specifiche effettuato nella norma sopra citata ha carattere puramente esplicativo, come ha più volte ribaditi la giurisprudenza, la quale ha specificato che si devono includere anche diverse attività atipiche. La tenuta della contabilità per imprese agricole associate, ad esempio, rientra nella categoria.

In sostanza per trattarsi di un imprenditore agricolo professionale ci devono essere i seguenti requisiti:

  • dedicare gran parte del tempo lavorativo ad attività agricole
  • avere conoscenze e competenze professionali
  • ricavare la prevalenza del proprio reddito 

In sostanza sia le persone fisiche sia le società e cooperative che operano nel settore possono usufruire di contributi e agevolazioni, non previsti per chi opera invece in altri settori o in modo non professionale.

Attività essenziali e connesse

Abbiamo visto che, nel codice civile, l’imprenditore agricolo viene classificato come un soggetto o una società impiegati nella coltivazione di un fondo o nell’allevamento di animali, ma anche in attività connesse a queste.

E’ quindi possibili dividere le attività in due macro categorie, ovvero:

  • essenziali
  • connesse

Nel primo caso si tratta di coltivazioni tradizionali come l’orticoltura, la floricoltura, le serre, i vivai, ma anche alla selvicoltura, ovvero la cura del bosco. L’allevamento invece si riferisce agli animali da cortile, cavalli da corsa, api, animali da pelliccia, ma anche cani, gatti e animali addestrabili.

Sono riconducibile alle attività per connessione tutte quelle volte a conservare, trasformare o commercializzare i prodotti in questione.

Differenze tra imprenditore agricolo e commerciale

Chiarito chi è un imprenditore agricolo, risulta abbastanza semplice individuare quali sono quelli commerciali, ovvero tutti coloro che non appartengono alla prima categoria.

Ad ogni modo un ulteriore chiarimento è presente nell’art. 2195 c.c.:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano

Ci sono alcuni interrogativi per quanto riguarda l’individuazione di una terza categoria, cioè l’imprenditore civile. Parte della dottrina è favorevole ad effettuare questa ripartizione considerando non commerciali le attività che si occupano di trasformare materie prime e di vendere dei beni propri.
Nel codice civile, infatti, l’imprenditoria commerciale è legata all’intermediazione e alle lavorazioni industriali

Altri sostengono, invece, che si debbano classificare come commerciali tutte le attività non agricole.
Avviamento e agevolazioni

Per esercitare l’attività di imprenditore agricolo è necessario acquisire un allevamento o un fondo rustico, anche affittandolo ai sensi della Legge 203/82 con patto in deroga ex articolo 45 della stessa legge. In seguito l’interessato può iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’azienda e richiedere Partita IVA all’Agenzia delle Entrate.

Per gli over 40 sono previste specifiche agevolazioni, come previsto dalla legge 441798.

All’avvio c’è la possibilità di scegliere il regime Iva speciale o normale. Nel primo caso la detrazione è forfettaria in base a quanto stabilito dal DM del 12 maggio 1992, ovvero:

  • 7,5%: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; animali vivi della specie suina, ovina e caprina; volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati; conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta;
  • 7%: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
  • 12,5%: vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcol. 

Le operazioni non indicate sopra devono essere comunque registrare e indicate in modo separato nella liquidazione periodica e annuale.

Inoltre, gli imprenditori agricoli che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro nell’anno precedente sono esenti da imposta, obblighi contabili e iscrizione al Registro delle imprese.

Fonti normative

  • ​Art. 2195 c.c.
  • Art. 2135 c.c
IMPRENDITORE AGRICOLO
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