Cosa si intende per denominazione di origine controllata o protetta DOC/DOP? In questo articolo, analizziamo la disciplina normativa delle DOC a livello internazionale e nazionale.
Spesso accade di trovare, in un'enoteca piuttosto che in un supermercato, vini recanti la denominazione di origine controllata DOC.
Cosa significa? Si tratta di un vero e proprio marchio? O è piuttosto una certificazione dell'origine del prodotto che sto acquistando?
La denominazione di origine controllata, Doc è tipica del settore enogastronomico ed è utilizzata al fine di certificare la zona di origine di un prodotto, o meglio, la zona in cui sono state raccolte le uve utilizzate per produrlo.
Quindi, la sigla DOC è limitata al solo settore dei vini? Perché? Il vino è da sempre il settore più regolamentato per quanto riguarda le certificazioni di origine. Infatti, non si contano più gli sforzi profusi dai Legislatori per tutelare questo prodotto e i suoi consumatori da indicazioni fallaci e contraffazioni.
La DOC rientra sotto il più ampio ombrello delle DOP (denominazioni di origine protette) e mira a salvaguardare la tipicità dei prodotti, nonché la tradizione e la cultura agroalimentare che hanno portato alla sua peculiare produzione.
Come noto, sono numerose le indicazioni geografiche protette, ma quali sono le differenze? Cosa distingue un'indicazione geografica protetta (IGP) da una DOP?
La prima indica un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione del prodotto. La seconda, invece, descrive beni agroalimentari che sono stati prodotti, trasformati e preparati in una specifica zona geografica.
Ciò che le accomuna è dato dal fatto che entrambe mirano a tutelare i legittimi interessi dei consumatori e dei produttori.
Tanto premesso, analizziamo qui di seguito le normazioni più rilevanti.
Come sopra anticipato, numerose sono le disposizioni normative che tutelano in un modo piuttosto che in un altro le denominazioni di origine controllata.
Già l'Accordo di Madrid, del 1891, sanziona le false o fallaci indicazioni di provenienza apposte sui prodotti.
Nel 1958, viene siglato l'Accordo di Lisbona per la protezione dei marchi di origine, entrato in vigore otto anni più tardi, nel 1966 e ratificato anche dall'Italia.
L'obiettivo di questo testo normativo consiste nel garantire una protezione legale ai prodotti e alle indicazioni geografiche di origine, così da difenderne la reputazione e tutelarli da eventuali atti di contraffazione.
L'Accordo risponde, dunque, alla sentita esigenza di facilitare la protezione internazionale delle Doc mediante una singola semplice ed accessibile procedura di registrazione delle stesse.
Il c.d. Sistema di Lisbona prevede che un marchio territoriale iscritto nel registro dall'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale sia riconosciuta e tutelata da tutti i Paesi contraenti.
È, altresì, prevista una procedura di opposizione che consente ad uno o più Paesi contraenti di non riconoscere la DOC nel caso in cui il nome o un segno ad esso simile sia già presente sul proprio territorio come marchio o come semplice nome di prodotto.
Il 20 maggio 2015, viene adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona su Denominazioni d'Origine ed Indicazioni Geografiche. Questo testo normativo viene siglato al fin di migliorare il Sistema di Lisbona al fine di renderlo il più attrattivo possibile per gli utilizzatori e per i potenziali nuovi Stati contraenti.
Tra le novità più significative segnaliamo le seguenti:
La prima vera e propria normazione a livello europeo inerente alle DOC è il Regolamento CEE 823/1987, intitolato "Regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate".
L'articolo 1 esordisce stabilendo che "il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate". Tale individuazione si basa, ai sensi del successivo articolo 2, tra i tanti, sugli elementi:
"a) delimitazione della zona di produzione;
b) tipo di vitigno;
c) pratiche colturali;
d) metodi di verificazione".
Si precisa che il Consiglio ha rimesso agli Stati membri l'onere di individuare i predetti parametri al fine di individuare i vini "di particolare qualità".
Nel 1992, l'Unione Europea adotta il regolamento n. 2081, abrogato dal Reg. UE 510/2006.
Quest'ultima normativa regolamenta la materia delle denominazioni geografiche degli alimenti di qualità introducendo una distinzione fra i prodotti interamente ottenuti in un determinato territorio e quelli che devono, essenzialmente o esclusivamente, le proprie caratteristiche a questo particolare legame agro-ambientale.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 510/2006, la denominazione di origine è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
- originario di tale regione, di tale luogo denominato o di tale paese,
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata."
Sempre lo stesso articolo definisce le indicazioni geografiche, invece, come "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata."
Il successivo articolo stabilisce che "un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto".
L'articolo 4 prevede che per poter beneficiare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. Tale disciplinare deve contenere il nome del prodotto agricolo o alimentare, la descrizione dello stesso, la delimitazione geografica della sua produzione e gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo sia originario della zona geografica delimitata.
Nel corso degli ultimi dieci anni, l'Unione Europea ha adottato numerose disposizioni normative inerenti alle DOP di specifici prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda il settore vinicolo, interessante è il Reg. UE 1308/2013, il quale disciplina la procedura di domanda di protezione della DO con riferimento al settore vitivinicolo.
In particolare, ai sensi dell'articolo 94 dello stesso, la domanda di protezione di una DO, che può essere presentata da un consorzio di produttori o, in casi eccezionali, da un singolo produttore, deve necessariamente contenere: il nome del richiedente, l'indirizzo dello stesso, il disciplinare di produzione e un documento riepilogativo di quest'ultimo.
L'articolo 96 prevede che "le domande di protezione di una denominazione o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare". Lo Stato membro, cui è presentata la predetta domanda, la esamina per verificare se essa sia conforme alla succitata disposizione e, se la verifica ha esito positivo, pubblica la domanda al fine di consentire, nei due mesi successivi alla pubblicazione, ai soggetti residenti nel territorio dello stesso e che possano avere un interesse legittimo ad opporsi la possibilità di proporre opposizione avverso la domanda di protezione.
La normativa italiana si è adeguata ai parametri stringenti individuati dall'Unione Europea adottando normative inerenti alla produzione di vini conformi a quanto precedentemente stabilito dall'Organizzazione sovranazionale.
Numerose sono state le disposizioni di legge adottate dal Legislatore nostrano, tra cui annoveriamo la legge 164/1992, il decreto legislativo 61/2010 e, infine, la legge 238/2016.
In particolare, quest'ultima esordisce all'articolo 1 ribadendo che "il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale".
Il successivo articolo 33 individua i requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG. Con particolare riferimento alle DOC, lo stesso statuisce che "il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, la IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, dell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori ineterssati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT".
Conformente alle disposizioni contenute nella sottosezione 2 del Reg. UE 1308/2013, la legge 238/2016 ribadisce che il conferimento della protezione avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di protezione da parte della Commissione Europea, ai sensi delle disposizioni.
Come sopra ampiamente illustrato, la protezione tipica delle DOP tutela non solo gli interessi legittimi dei consumatori di avere la certezza di acquistare un prodotto di qualità certificata e di compiere scelte di acquisto consapevoli, ma anche quelli dei produttori.
Con particolare riguardo a questi ultimi, la legislazione europea e italiana perseguono l'obiettivo di garantire agli operatori del settore agroalimentare un giusto guadagno in ragione della qualità e delle caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione.
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