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Frodi alimentari: cosa sono e come difendersi

Molto cibi rischiano di diventare oggetto di frodi alimentari, che oltre a provocare danni economici (frodi commerciali) possono arrecare danni alla salute pubblica e del consumatore (frodi sanitarie). Vediamo nel dettaglio cosa sono e come difendersi.

Frode alimentare: cos'è?

Si verifica una frode alimentare quando si produce o si commercia un alimento non corrispondente alla normativa in vigore, oppure attuando comportamenti illeciti che alterano le informazioni su provenienza, qualità, composizione e caratteristiche di un prodotto alimentare.

Le frodi alimentari possono essere di due tipi:

  • sanitarie, cioè quando si attenta alla salute del consumatore (artt. 442 e 444 del Codice Penale). Presuppone cioè la probabilità o la certezza di procurare danni ai cittadini che assumono quelle derrate alimentari, che possono contenere prodotti di degradazione, sostanze chimiche o contaminanti dannosi. In questo tipo di frode viene sanzionato sia chi ha prodotto l’alimento sia chi lo ha commercializzato e distribuito;
  • commerciali, in cui si lede "solo" economicamente il consumatore truffato (art. 515 del Codice Penale). Questo tipo di frode permette di ottenere dei profitti illeciti attraverso varie manipolazioni - possono esserci incongruenze sulla denominazione, provenienza, qualità o quantità dell'alimento - che non sono tali da determinare particolari problemi o danni alla salute pubblica, ma che portano comunque a un guadagno illecito a danno del consumatore.

Molto cibi rischiano di diventare oggetto di queste frodi: in particolare, quelle più diffuse riguardano alcuni prodotti italiani d'eccellenza come vino, mozzarelle, latte, carni, pesce, pane e pasta.

Lo scopo delle frodi è infatti abbattere i costi di produzione, spesso mettendo a rischio la nostra salute.

Ma come possiamo fare a riconoscerle? Scopriamolo.

Come riconoscere le frodi alimentari?

La Polizia Sanitaria, il Ministero della Salute Italiana e la UNC (Unione Nazionale Consumatori) hanno individuato 4 categorie per riconoscere le frodi alimentari:

Sofisticazione

Si tratta della modifica di un alimento scadente per renderlo simile ad un prodotto di ottima qualità. Per ottenere questi risultati si ricorre spesso all’aggiunta di sostanze chimiche non consentite che mascherano colori o sapori degli alimenti.

Alcuni esempi sono l’aggiunta di anidride solforosa alla carne macinata per renderla di colore rosso, l’aggiunta di coloranti alla pasta per farla sembrare all’uovo o l’addizione di perossido di benzoile alla mozzarella per renderla più bianca.

Adulterazione

Comporta la modifica significativa della composizione originale di un alimento; generalmente si tratta di una sostituzione operata con ingredienti di qualità inferiore. Il valore nutrizionale e le sue caratteristiche igienico-sanitarie del cibo adulterato subiscono variazioni che mettono a rischio la salute umana.

Per questo motivo, oltre a configurarsi come una frode commerciale, l’adulterazione può rappresentare anche una frode di tipo sanitario.

Nelle adulterazioni rientrano casi come la produzione di formaggi con sottoprodotti della lavorazione, l’aggiunta di metanolo al vino per aumentarne la gradazione alcolica o l’aggiunta di olio di semi all’olio di oliva (poi etichettato come olio di oliva puro al 100%).

Contraffazione

Avviene quando si conferisce al prodotto una denominazione che invece dovrebbe appartenere a un prodotto più pregiato, attribuendovi così caratteristiche diverse da quelle reali. In realtà, l’alimento è prodotto inserendo sostanze diverse da quelle che normalmente sono previste.

Sono un esempio di contraffazione i prodotti scongelati e poi venduti come se fossero dei cibi freschi, oppure un formaggio comune che viene marchiato con il simbolo di un prodotto a denominazione di origine controllata.

Alterazione

Avviene quando si smerciano come regolari alimenti che hanno subito delle modifiche nei componenti o nutrienti, come il processo naturale di degenerazione dell'alimento. Spesso queste modifiche alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto sono dovute ad una scorretta conservazione o gestione.

L’esempio tipico è quello della modifica della data di scadenza posta sulla etichetta o del risanamento di prodotti ammuffiti per metterli in vendita come freschi.

Frodi Alimentari: come difendersi

Come difendersi dal rischio di incorrere in frodi alimentari? Il "rischio zero" non esiste, tuttavia ci si può avvicinare notevolmente seguendo alcuni consigli:

  • acquistare i prodotti in negozi e mercati di fiducia, e non da venditori improvvisati o al di fuori di negozi e mercati;
  • imparare a conoscere le materie prime, la loro storia, la loro provenienza ecc.
  • leggere attentamente le etichette dei prodotti prima di acquistarli;
  • prediligere alimenti di stagione, a “filiera corta” o “a Km zero”, cibi sani, preferibilmente cucinati direttamente;
  • diffidare di cibi troppo elaborati, con tanti ingredienti, con etichette poco comprensibili o poco leggibili;
  • imparare a utilizzare i propri sensi.

Per essere consapevoli di ciò che si acquista, il consiglio è di leggere attentamente l’etichetta: grazie a questa potrete sapere l’esatta composizione dell’alimento (ingredienti, additivi, conservanti, ecc.), le modalità di conservazione, la scadenza, il nome del produttore, il lotto di produzione e recentemente anche l’origine delle materie prime.

È buona regola anche diffidare dei prezzi estremamente bassi. In alcuni prodotti come l’olio extravergine d’oliva, un prezzo troppo basso è sintomo di olio di bassa qualità perché importato o addizionato con olio di semi.

Etichettatura: che cosa dicono le norme europee

In questa materia molte novità sono state introdotte con la pubblicazione del regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, che introduce l’obbligo di indicare le informazioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute (obbligatorie a partire dal 13 dicembre 2016), impone l’evidenziazione della presenza di allergeni, prevede il divieto di indicazioni fuorvianti e una dimensione minima dei caratteri per rendere le etichette più facilmente leggibili.

Viene inoltre esteso l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle carni suine, ovine, caprine e del pollame, siano esse fresche, refrigerate o congelate. Il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati e somministrati al consumatore finale, ma non ai prodotti pre-imballati nei punti vendita.

Le informazioni obbligatorie in etichetta sono quindi:

  • quantità netta dell’alimento
  • data di scadenza
  • dichiarazione nutrizionale e condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego

Inoltre vanno dichiarate:

  • denominazione dell’alimento: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto” sono due tra le nuove indicazioni specifiche che accompagnano la denominazione. Indicano prodotti che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari;
  • elenco degli ingredienti: tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono indicati con la dicitura “nano”; per gli oli e grassi vegetali si indica l’origine dell’olio stesso (olio di semi di arachide, olio di palma, ecc.). Va indicato inoltre qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato che provochi allergie o intolleranze: nella lista degli ingredienti gli allergeni sono enfatizzati con caratteri distinti per colore, forma, ecc.;
  • quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti: è richiesta in una serie di casi, ad esempio quando l’ingrediente figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
  • nome e indirizzo: vanno indicati il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
  • paese d’origine o luogo di provenienza: indicare la provenienza è obbligatorio in tutti quei casi in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento;
  • istruzioni per l’uso: sono da indicare nei casi in cui la loro omissione renda difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • quantità di alcol: per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, è obbligatorio indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo.

Come segnalare una frode alimentare?

Nel caso di irregolarità, la prima cosa da fare è rivolgersi al rivenditore per segnalare il prodotto irregolare (muniti di copia dello scontrino). Nella maggior parte dei casi, sarà il rivenditore stesso a rivalersi sul fornitore.

In caso di polemiche, invece, si può semplicemente richiedere l’intervento della Polizia locale, che applicherà eventualmente le sanzioni previste dalla Legge.

Nei casi, invece, di alimenti che provocano danni alla salute (intossicazioni alimentari, forme allergiche da istamina, rottura di denti da corpi estranei, ecc.) la situazione è ovviamente più grave e complessa. La prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico, chiedendo un’analisi approfondita di quanto riscontrato.

In questi casi non sarà sufficiente rivolgersi al rivenditore, in quanto le malattie potrebbero essere provocate da varie cause. Di conseguenza, soltanto le autorità sanitarie avranno le competenze per risolvere il caso.

Le principali autorità competenti in materia di tutela del cittadino dalle frodi alimentari sono:

  • le ASL (Aziende Sanitarie Locali), che vigilano sull'igiene delle aziende e degli esercizi commerciali. Ad esse possono rivolgersi anche i singoli cittadini, qualora vi siano reclami riconducibili al consumo di un determinato alimento;
  • NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dell’Arma dei Carabinieri, che esercitano funzioni di controllo e di vigilanza igienico sanitaria in stretta collaborazione con il Ministero della Salute.

Per segnalazioni ci si può rivolgere anche al Call Center anti-contraffazione attivato dal Ministero dello Sviluppo economico (tel. 06-47055800), che dopo la valutazione della denuncia farà scattare i controlli. Infine, ci si può anche rivolgere ad associazioni dei consumatori come l’UNC (Unione Nazionale Consumatori) o il Movimento Difesa del Cittadino che si occupa con particolare attenzione delle frodi alimentari.


Fonti normative

art. 442 del Codice Penale

art. 444 del Codice Penale

art. 515 del Codice Penale

Regolamento (UE) 1169/2011

TUTELA DEL CONSUMATORE FRODI ALIMENTARI
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