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Diritto alimentare: che cosa si tratta?

Per diritto alimentare si intende quella branca del diritto che norma la prodizione, la distribuzione e la somministrazione di alimenti e bevande; comprende anche le regole relative alla formulazione di prodotti e le norme relative all’igiene e alla sicurezza degli alimenti.

In questo articolo tratteremo cos’è il diritto alimentare, la normativa alimentare, il pacchetto d’igiene, i controlli ufficiali e le fonti normative.


Diritto alimentare: cos’è

In riferimento a quanto sopra indicato possiamo affermare che si parla di diritto alimentare quando vogliamo indicare tutto l’insieme di leggi che regolano la:

  • produzione
  • distribuzione
  • somministrazione
  • etichettatura
  • presentazione
  • pubblicizzazione
  • igiene
  • sicurezza

di alimenti e bevande.

Diritto alimentare: la normativa alimentare

I punti salienti su cui si basa il diritto alimentare sono:

  • garantire controlli coordinati durante tutta la filiera alimentare
  • mettere in atto interventi necessari risultanti dall’analisi del rischio
  • conferire la responsabilità all’OSA (operatore del settore alimentare)
  • garantire la tracciabilità degli alimenti
  • ritenere il consumatore parte attiva nella sicurezza alimentare.

Da tenere in considerazione il Regolamento 178/2002, fonte del diritto alimentare, il quale definisce i principi basilari delle leggi alimentari, crea l’autorità europea per i controlli e stabilisce quali procedure bisogna applicare in materia di sicurezza alimentare.

Diritto alimentare: il “pacchetto igiene”

Il pacchetto igiene è una parte molto importante del diritto alimentare in materia di sicurezza.

Di seguito troverete alcuni regolamenti che compongono questo pacchetto:

  • Regolamento CE 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari.
  • Regolamento CE 853/2004 –norme specifiche sugli alimenti di origine animale.
  • Regolamento CE 854/2004, norme relative all’organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine animale che saranno destinati al consumo umano.
  • Regolamento CE 882/2004, per quanto riguarda i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di mangimi, alimenti e alle disposizioni in materia di salute e benessere dell’animale.

A seguito dell’entrata in vigore di tali norme, i produttori alimentari si sono travati nella condizione di dover mettere in atto tutta una serie di attività affinchè tutto quello che arrivi sulle nostre tavole sia sicuro.

Con tali disposizioni sono state messe in atto per salvaguardare tutta la parte qualitativa, organolettica e igienico–sanitaria degli alimenti che consumiamo.

Diritto alimentare: controlli ufficiali

Nel diritto alimentare, rispetto al passato, alcuni regolamenti sono stati parzialmente modificati o revisionati, più nello specifico vedremo effettivamente cosa è cambiato tenendo sempre presente la difficolta con cui le leggi in materia sono emanate e la loro interpretazione non sempre facile.

Tutti i controlli fatti per legge su prodotti alimentari o bevande hanno lo scopo di verificare che il prodotto finale sia conforme in modo da evitare eventuali rischi per la salute e gli interessi del consumatore finale, oltre a garantirne il commercio leale.

Nei regolamenti 882/2004 e 854/204, attualmente abrogati e sostituiti dal nuovo Regolamento UE 625/2017, entrato in vigore a dicembre 2019, venivano stabiliti e definite la linee guida da seguire per i controlli ufficiali.

Adesso vedremo, con l’entrata in vigore di questo nuovo regolamento cosa è cambiato:

Innanzitutto vi è stato un ampliamento dell’area di attuazione dei controlli, riguarderanno i seguenti settori:

  • La sicurezza alimentare e gli alimenti: tutte le fasi di produzione, di trasformazione e distribuzione. Ancora da valutare le disposizioni per garantire una vendita leale che tuteli l’interesse dei consumatori.
  • Il processo di fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti che entreranno in contatto con gli alimenti durante il processo di lavorazione.
  • OGM: l’immissione volontaria nell’ambiente.
  • Mangimi e la loro sicurezza in ogni fase della filiera produttiva.
  • Salute e benessere degli animali.
  • Procedure da attuare prevenire o minimizzare gli eventuali rischi sanitari per l’uomo e gli animali.
  • Produzione di tipo biologica riportante l’etichettatura di “prodotto biologico”.
  • Piante: utilizzo di fitosanitari e pesticidi.
  • Etichettatura di prodotti come : IGP, DOP e STG.

I vari controlli sono programmati a scadenze precise, in relazione alla valutazione del rischio però potranno avvenire anche a sorpresa.

Tali controlli sono di norma obbligatori in ogni settore e sono riparametrati in base alla grandezza e alla tipologia di attività.

La figura che sarà incaricata di effettuare tali controlli dovrà tassativamente :

  • controllare le attrezzature e i mezzi di trasporto presenti;
  • verificare le materie prime, i prodotti semilavorati e i coadiuvanti tecnologici;
  • verificare se i prodotti utilizzati per la pulizia siano idonei per gli ambienti in cui vengono manipolati gli alimenti;
  • verificare puntualmente il rispetto delle condizioni igieniche all’interno dei locali di trasformazione e nei locali ad uso degli operatori;
  • controllare che siano presenti i dati di tracciabilità, di conformità dell’etichettatura e nella conformità di tutti i materiali che entreranno in contatto con gli alimenti;
  • avrà la facoltatività di intervistare gli operatori
  • decidere se il protocollo dei prerequisiti (detti PRP) siano rispettati soprattutto che i punti critici ( detti CCP), riscontrati dall’analisi di rischio, siano tenuti sottocontrollo;
  • può effettuare dei campionamenti e delle analisi sugli alimenti.

La nuova normativa ha introdotto la possibilità di richiedere, da parte del produttore del settore alimentare, una controperizia delle analisi e dei campionamenti fatti dall’ufficiale di controllo, le spese per tale controperizia saranno però a carico del richiedente.

A tal proposito, l’ufficiale preposto al controllo che andrà ad effettuare la campionatura per primo, dovrà prelevare una quantità di prodotto sufficiente, tale per cui sia poi possibile effettuare, eventualmente, una controperizia.

Si potrà poi procedere con la pubblicazione, dopo il conseguimento dei risultati dei controlli fatti, il livello di conformità ottenuto dalle singole imprese, al fine di accrescere il livello di trasparenza della filiera agroalimentare.

Se si parla di prodotti di origine animale, ad esempio nella produzione di carne, all’ora le ispezioni verranno fatte in merito all’igiene nella produzione, al fine di valutare se vi sia presenza o meno di residui di medicinali ad uso veterinario e di contaminati di origine animale.

Fonti normative

  • reg. 178/2002
  • reg. CE 852/2004
  • reg.882/2004, oggi abrogati
  • reg. 854/204, oggi abrogati
  • sostituiti dal nuovo Regolamento UE 625/2017
  • reg. CE 2073/2005
  • reg. UE 1381/2019
  • reg.178/2002


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