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Assegno alimentare: chi ne ha diritto?

L’assegno alimentare, comunemente definito con l’espressione gli alimenti, viene spesso confuso con l’assegno familiare o il mantenimento, con questa breve guida cercheremo di fare chiarezza.

All’interno del nucleo familiare vige il principio di assistenza e solidarietà il quale prevede una serie di prestazioni di carattere patrimoniali. Tali prestazioni si manifestano nel versamento di una somma di denaro. Nello specifico, la parte più stabile economicamente è tenuta a sostenere la controparte più bisognosa.

L’entità dell’assegno alimentare viene stabilita tenendo conto delle necessità del richiedente e delle condizioni economiche di chi li deve somministrare. L’assegno alimentare ha come obiettivo la copertura di vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, nonché tutti quei beni idonei a garantire una vita dignitosa al beneficiario.

Che cos’è l’assegno alimentare?

L’assegno alimentare, comunemente definito con l’espressione gli alimenti, è un sostegno economico fornito ai familiari più stretti qualora si trovino in un reale stato di bisogno fisico o economico. Questo stato di bisogno deve essere effettivo tale da non permettere al familiare di provvedere al proprio sostentamento. 

La Cassazione definisce lo stato di bisogno:

quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.

L’obbligo di versare l’assegno alimentare scatta dunque quando si verificano queste tre condizioni:

  • stato di bisogno;
  • impossibilità a lavorare;
  • possibilità economica del soggetto obbligato a versare la somma dovuta.

L’incapacità di provvedere autonomamente al procurarsi un reddito è connessa anche alle problematiche relative all’età, al fatto di non aver mai lavorato e all’assenza delle condizioni fondamentali per lavorare.
Il familiare a cui è richiesto di versare l’assegno alimentare, può adempiere a tale compito in modo alternativo, ad esempio ospitandolo direttamente nella propria casa. 

Assegno alimentare, familiare e di mantenimento: facciamo chiarezza

Quando si parla di alimenti, spesso ci si ritrova a confondere concetti molto diversi fra loro. Innanzitutto, va precisato che esistono tre tipologie di assegno:

  • assegno di mantenimento;
  • assegno divorzile;
  • assegno alimentare.

I primi due spesso vengono definiti con l’espressione comune assegno familiare o mantenimento. La legge però distingue con chiarezza le due tipologie di assistenza.

L’assegno di mantenimento viene assegnato a carico del coniuge con il reddito più alto, a sostegno dell’altro, quando una coppia di coniugi si separa. Tale contributo deve consentire al coniuge economicamente più debole di coprire tutte le proprie esigenze, mantenendo così lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Nel caso in cui la parte debole abbia violato una delle regole del matrimonio come la fedeltà, la convivenza, l’assistenza morale e materiale, i giudici escludono l’assegnazione del mantenimento. Potrebbe verificarsi una non assegnazione anche quando il matrimonio ha avuto una brevissima durata e i coniugi sono ancora giovani e in grado di procurarsi un lavoro.

Nel momento in cui la coppia decide di divorziale, il mantenimento viene sostituito con l’assegno divorzile. L’entità di tale sostegno è inferiore rispetto al precedente e dovrà essere versata fino a che l’ex coniuge non sarà in grado di mantenersi da solo. L’obiettivo di tale contributo è garantire l’autosufficienza alla parte più debole della ormai ex coppia.

Infine, vi è l’assegno alimentare, di cui si parlerà durante questa breve guida. Un sostegno con funzione e beneficiari diversi dai precedenti.

Chi deve versare l’assegno alimentare?

A versare l’assegno alimentare non è chiamato solo il coniuge. Ad occuparsi del sostegno economico di chi non è in grado di farlo, sono chiamati diversi soggetti. Tenendo conto dell’intensità del legame, la legge stabilisce una gerarchia familiare.

Oltre al coniuge, i principali obbligati sono:

  • figli;
  • genitori o ascendenti;
  • affini;
  • fratelli.

A seguito del coniuge vi sono i figli, anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi. Seguono i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi. Vi sono poi i generi, le nuore, i suoceri. Infine, fratelli e sorelle. Nel caso in cui ci siano più obbligati di pari grado, il contributo per l’assegno alimentare viene diviso tra le varie parti tenendo conto delle condizioni economiche di ciascuno di essi. Tuttavia, il giudice può disporre, in date circostanze, che l’obbligazione venga posta a carico di un solo familiare.

Va ricordato che nella disciplina degli alimenti, vige il divieto della compensazione. Questo significa che chi si trova in stato di bisogno deve essere soccorso e soddisfatto in quanto l’obbligo alimentare ha natura principale rispetto a qualsiasi altro obbligo di pagamento.

Calcolo dell’importo dell’assegno alimentare: cosa dice la legge?

A determinare l’entità dell’assegno alimentare, vengono tenuti conto dei criteri stabiliti dall’articolo 438 del codice civile. Questo articolo stabilisce che l’importo dell’assegno alimentare deve essere proporzionale sia al bisogno del richiedente sia alle condizioni economiche dell’obbligato. Il supporto economico deve garantire al beneficiario il vitto, l'alloggio, le cure mediche, l'abbigliamento e tutto ciò che si renda eventualmente necessario per garantirgli un'esistenza dignitosa.

La Corte precisa che nel valutare lo stato di bisogno di colui che richiede l'assegno alimentare, si deve tenere conto di tutte le risorse economiche delle quali questi disponga: 

Il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita.

Un’altra situazione rilevante, trattata dal codice civile, riguarda la situazione in cui gli obbligati sono fratelli o sorelle. In questo caso l’assegno alimentare viene versato per rispondere economicamente alle esigenze strettamente necessarie.

Una volta stabilite le necessità del soggetto in difficoltà, si prevede che l’obbligato corrisponda un assegno periodico.

Nel caso in cui mutino le condizioni economiche di una delle due parti, l’importo dell’assegno alimentare può essere ridotto o incrementato o anche cessare. La riduzione degli alimenti può anche derivare da una condotta disordinata del beneficiario dell’assegno.

ASSEGNO ALIMENTARE
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