Le frodi carosello sono comportamenti illeciti messi in atto per evadere le tasse, in particolare per non versare l’Iva dovuta allo Stato. Si tratta di operazioni frequenti, che avvengono tra società appartenenti a stati diversi.
Quando si pensa al carosello, viene subito in mente la classica giostra che gira ripetutamente, ed è ciò che accade metaforicamente quando vengono messi in atto particolari comportamenti fraudolenti per evadere l’Iva.
L’evasione avviene attraverso una serie di passaggi di merci tra società presenti in Stati diversi, con l’obiettivo di aggirare le norme in materia fiscale.
Si tratta, quindi, di una particolare tipologia di reato tributario, ovvero di una violazione del diritto penale, collegato al pagamento di tributi, cioè all’evasione fiscale.
Lo scopo di tale comportamento è quello di vendere prodotti a prezzi più bassi, quindi più concorrenziali. dato che i soggetti responsabili non devono pagare l’Iva.
Vediamo, quindi, di analizzare in seguito come avviene questa particolare evasione delle tasse, considerando anche che per alcuni scambi di prodotti è previsto il reverse charge, ovvero un’inversione contabile.
Le frodi carosello vengono attuate per vendere sul mercato prodotti a prezzi vantaggiosi, dato che attraverso vari passaggi tra società diverse, appartenenti a vari Stati, non viene versata regolarmente l’imposta sul valore aggiunto.
Il meccanismo viene messo in atto sfruttando il cosiddetto reverse charge e utilizzando le società cartiere, cioè fittizie, interposte nelle operazioni commerciali per potere detrarre illegalmente l’iva sugli acquisti.
Ad esempio un fornitore tedesco può vedere, in modo finto, quindi solo su carta un prodotto a una società cartiera italiana, emettendo una fattura senza contabilizzare l’iva come prevede l’inversione contabile.
Successivamente il bene viene ceduto al reale acquirente, con una fattura comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto. Il reale compratore italiano, quindi, può detrarre l'imposta illegalmente. Esso ottiene un credito Iva indebito.
Ovviamente le società carosello non effettuano dichiarazione dei redditi, anzi molto spesso sono intestate a soggetti nullatenenti, che vengono pagati per assumersi il rischio dell’operazione, In gergo essi vengono definiti “teste di legno”.
Proprio come accade nella nota giostra, in realtà il meccanismo si ripete attraverso diversi passaggi tra più società fittizie, fino ad arrivare al cessionario originari, che fa ripartire il giro.
Comportamenti di questo tipo sono puniti in modo molto severo sia a livello nazionale che europeo. Nel nostro Paese si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 74/2000 in materia di reati tributari. In particolare si tratta del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, cioè falsa fatturazione, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Alla base del comportamento fraudolento c’è una normativa che ha lo scopo di regolare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sugli scambi comunitari, cioè il reverse charge.
Si tratta di una inversione contabile, attraverso la quale l’imposta viene trasferita, o caricata “charge” alla controparte, in modo contrario “reverse” a ciò che accade in genere.
Solitamente, infatti, il meccanismo prevede che il debitore d’imposta sia il venditore, che deve quindi poi versare l’Iva allo Stato.
Con il reverse charge succede proprio il contrario. Il cessionario non deve inserire la voce relativa all’imposta sul valore aggiunto in fattura, e deve inserire una dicitura del tipo:
“Operazione esente da imposta da bollo e senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972”.
Il riferimento normativo è dato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sottolinea:
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, e' dovuta dai cessionari o committenti, quando
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Tale procedura deve essere applicata, per legge, nei seguenti casi:
Il compratore, perciò, ha l’obbligo di integrare la fattura ricevuta, aggiungendo l’Iva. Quando si tratta di frodi carosello tale operazione viene effettuata da una società fittizia, con lo scopo di evadere la tassa.
Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, in alcuni casi, vengono sfruttate società fittizie, dette cartiere, per mettere in atto comportamenti illeciti inerenti ad evasioni fiscali.
Esse vengono inserite in operazioni commerciali, in pratica tra le transazioni che devono essere effettuata tra imprese italiane ed europee, per realizzare maggiori guadagni e per detrarre illegalmente l’Iva.
In pratica succede che il cessionario vende un bene ad una società cartiera italiana, in regime di reverse charge. Questa ultima si occupa soltanto di emettere una fattura finta, per “rivendere” il bene in questione al reale acquirente italiano.
In tal caso viene emessa una fattura comprensiva dell’iva al 22%, che non verrà mai versata allo Stato. Inoltre l’impresa finta, ovviamente, non presenterà mai la dichiarazione dei redditi.
L’unico obiettivo è quello di effettuare le frodi carosello, quindi creare documenti inesistenti, per questo motivo sono affidate a soggetti nullatenenti, che vengono pagati per fare da prestanome.
Il vero acquirente nazionale riceve, quindi, la fattura dalla cartiera e contabilmente si crea un credito iva non legittimo. Inoltre, spesso il bene viene acquistato ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello del mercato.
Il reato viene commesso quindi, attraverso vari giri di “carta”, dato che nella realtà l’operazione riguarda soltanto due soggetto, cioè il committente di un paese europeo, e il compratore italiano.
Nelle frodi carosello la società cartiera si contraddistingue per i seguenti elementi:
A volte vengono messi in atto meccanismi più complessi, che prevedono la presenza di ulteriori aziende filtro “buffer”, con l’obiettivo di creare delle frodi più articolate, rendendo più difficile rintracciare dei collegamenti con le imprese responsabili.
Per arginare il fenomeno delle frodi carosello, il legislatore ha previsto la solidarietà tra il cessionario e l’acquirente per quanto riguarda il pagamento dell’imposta.
Nella legge 311/2004, infatti, si sottolinea che il venditore, in quanto operatore professionale soggetto ad iva è solidamente responsabile del pagamento dell’Iva, nei casi in cui questa non venga regolarmente versata dal compratore.
In particolare ciò avviene quando il prezzo della vendita risulta essere inferiore al normale, se si tratta di beni contemplati in appositi decreti ministeriali, con lo scopo di tutelare particolari categorie merceologiche, spesso a rischio di frode.
In modo particolare avviene per il settore tecnologico, soprattutto per quanto riguarda pc e smartphone.
Ad ogni modo la responsabilità solidale non si applica se il soggetto riesce a dimostrare che è stato praticato un prezzo inferiore per validi motivi dimostrabili.
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