Cerchi un avvocato esperto in
Proprietà intellettuale
Guide legali proprietà intellettuale

Segni distintivi dell’azienda: quali sono le tutele?

I segni distintivi dell’azienda sono principalmente la ditta, l’insegna, il marchio e le creazioni intellettuali. Esse hanno l’obiettivo di rendere una realtà imprenditoriale concorrenziale e riconoscibile nel mercato. Vediamo come sono tutelati.

Le imprese operano in un mercato competitivo, quindi hanno l’esigenza di distinguersi attraverso degli elementi specifici, di facile individuazione.

I segni distintivi dell’azienda, ovvero la ditta, l’insegna e il marchio hanno proprio l’obiettivo di rendere distinguibile un’attività rispetto alle altre, attraverso l’uso esclusivo degli stessi.

Per avere successo nel mercato, pertanto, è fondamentale essere percepiti in modo diverso dai concorrenti, in modo facilmente riconoscibile dal consumatore. Per questo motivo la legge prevede una serie di tutele, per evitare che l’immagine di un’azienda venga copiata e utilizzata da altri in modo illecito.

Ad ogni modo quando di parla di elementi identificativi aziendali non è possibile definirli in modo esatto, non essendo un numero chiuso. Ad esempio rientrano nella categoria anche slogan pubblicitari, le divise indossate dal personale, ecc.

Cosa sono i segni distintivi dell’azienda?

I segni distintivi dell’azienda sono dei veri e propri “collettori di clientela” , dato che consentono alle aziende di agire in modo più consapevole e mirato in un mercato caratterizzato da forte concorrenza.

Il loro obiettivo, infatti, è quello di differenziare le aziende agli occhi dei potenziali clienti, rendendo le realtà uniche e facilmente riconoscibili.

Detto ciò, risulta evidente che, attorno ai concetto di ditta, insegna, marchio, o segni atipici, ruotino diversi interessi, ovvero:

  • il consumatore vuole avere delle certezze in merito alla provenienza di beni e servizi, per non essere tratto in inganno
  • gli imprenditori vogliono distinguersi dalla concorrenza per riuscire ad attirare maggiori clienti e aumentare i profitti

Ad ogni modo, solamente attraverso una regolamentazione inerente ai segni distintivi dell’azienda è possibile competere in modo legale e ordinato nel mercato.

Ogni segno ha delle caratteristiche e una regolamentazione ad hoc, ad ogni modo è possibile sottolineare alcuni principi comuni.

Innanzitutto l’imprenditore può scegliere liberamente i simboli e le immagini da utilizzare, nel rispetto dei requisiti di novità, capacità distintiva e verità.
Inoltre, non si deve trarre in inganno il pubblico di riferimento.

Il fulcro delle norme di riferimento, in tale ambito, hanno l’obiettivo di tutelare il diritto degli imprenditori all’utilizzo esclusivo dei loro segni distintivi dell’azienda.

La ditta

Senza dubbio riveste un ruolo primario la ditta, ovvero il nome che un imprenditore ha dato alla propria attività. Si tratta, infatti, di un elemento necessario per potere essere individuati nel mercato.

A differenza del marchio e dell’insegna, la ditta è obbligatoria, ovvero senza un nome non è possibile operare con un’impresa economica.

L’imprenditore deve rispettare i seguenti principi:

  • verità: se l’attività deve essere esercitata in nome e per conto dell’imprenditore, la ditta deve contenere almeno il cognome dello stesso
  • novità: in riferimento ad imprese operanti nella stessa parte di territorio e nel medesimo settore

Per evitare confusione in merito, l’art. 2564 c.c. sottolinea che:

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore

L’insegna

L’insegna è un elemento distintivo che può corrispondere alla ditta o avere un contenuto diverso. In particolare può essere caratterizzata da una denominazione, ma anche da figure o simboli.

Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, dato che rappresenta ciò che gli utenti vedono prima di entrare in un locale, in un negozio, o per riconoscere un’azienda.

Anche in questo caso devono essere rispettati i principi di originalità, ovvero di capacità distintiva, e di novità, cioè non deve creare confusione rispetto ai segni distintivi dell’azienda adottati da un altro imprenditore.

Il marchio

A differenza degli elementi descritti sopra, il marchio serve a definire un prodotto, quindi può essere emblematico ma può anche corrispondere a una denominazione o logo. In ogni caso esso deve presentare un carattere distintivo, cioè deve essere nuovo, non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Il marchio in modo particolare, ha lo scopo di differenziare i prodotti dell’azienda da quelli immessi sul mercato dai concorrenti, ma anche i servizi ad esempio connessi ad imprese bancarie, assicurative, di spettacoli, ecc

In italia esso è regolato dalle legge inerenti al Codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legislativo 30/2005 poi modificato con il 131/2010.

I marchi possono essere:

  • di fabbrica: per indicare la provenienza dei prodotti
  • di commercio: per sottolineare che i beni sono venduti da una specifica impresa. Ad ogni modo un eventuale rivenditore, come il marchio di un supermercato o grande magazzino può apporre il proprio segno distintivo, senza cancellare quello di fabbrica
  • di forma: involucro o forma del prodotto
  • collettivi: utile per distinguere una specifica categoria di prodotti, ad esempio “pura lana vergine”

Essi possono essere figurativi o emblematici se costituiti da figure o disegni di fantasia, ma anche nominativi, se hanno il nome del produttore o denominativi se i nomi sono di fantasia o comuni.

Esistono, comunque, anche marchi complesso o composti, caratterizzati da una combinazione degli elementi sopra indicati.

Tali segni distintivi dell’azienda devono avere i seguenti requisiti:

  • novità: non devono essere simili ad altri
  • liceità: devono rispettare la legge
  • verità: non devono essere ingannevoli
  • originalità: non devono essere generici, ma devono avere capacità distintiva

L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo del marchio, della ditta e dell’insegna.

In modo particolare per avere dei diritti si può:

In merito a quest’ultima ipotesi è utile leggere quanto afferma l’art. 2571 c.c.:

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso

Ovviamente un marchio non registrato gode di minore tutela, dato che, chi ottiene la registrazione ha la presunzione assoluta di titolarità, mentre chi vanta un preuso deve fornire delle prove e ottiene delle tutele solo in merito agli utilizzi fatti dello stesso.

Contro eventuali contraffazioni del marchio l’imprenditore può esercitare:

  • l’azione di usurpazione e di contraffazione con lo scopo di accertare la riproduzione abusiva. Possono essere adottate delle misure cautelari quali la descrizione e il sequestro, per evitare che i prodotti possano circolare
  • l’azione di rivendicazione
  • l’azione inibitoria: per obbligare il colpevole a non utilizzare il marchio contraffatto
  • l’azione di rimozione
  • risarcimento danni

Le creazioni intellettuali

Tra i segni distintivi dell’azienda rientrano anche le creazioni intellettuali, ovvero le invenzioni industriali o le opere dell’ingegno.

Quando si tratta di opere letterarie ed artistiche si parla di diritto d’autore, invece, in riferimento ai modelli di utilità e creazioni industriali si fa riferimento ai brevetti.
In questa ultima ipotesi rientrano tutte le nuove soluzioni individuate per risolvere problemi tecnici e per migliorare il sistema produttivo.

Ad ogni modo per avere dei diritti è necessario ottenere la concessione del brevetto, possibile se sono presenti i requisiti di novità, originalità, liceità e industrialità.

Il brevetto dura 20 anni dalla data di deposito, ma se si tratta di un modello di utilità la durata è di 10 anni.

La tutela penale

I segni distintivi dell’azienda sono tutelati dalla legge, e sono previste diverse sanzioni penali in merito al loro utilizzo non corretto.

In modo particolare l’art. 473 c.p. sanzione la contraffazione e l’alterazione degli stessi, come possiamo leggere di seguito:

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000

L’art. 474 c.p., invece punisce il commercio di prodotti con segni distintivi dell’azienda falsi:

Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Infine, viene sanzionata la vendita o la circolazione di prodotti con segni distintivi che possono ingannare i consumatori, come previsto dall’art. 517 c.p.:

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri , atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

Fonti normative

  • Art. 2564 c.c.
  • Art. 2571 c.c
  • Art. 473 c.p
  • Art. 474 c.p
  • Art. 517 c.p
SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA MARCHIO BREVETTO
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.