Ingiuria e diffamazione a volte vengono confusi, ma si riferiscono a situazioni molto diverse. Nel primo caso si tratta di un illecito civile, quindi di una ipotesi meno gravo, nel secondo caso invece si parla di reato.
Nella vita di tutti i giorni è probabile ricevere insulti ed offese, soprattutto in situazioni particolarmente tese, ma in quali casi è possibile denunciare o meglio querelare il responsabile e magari ottenere un risarcimento danni?
Per capire come è possibile agire, è necessario fare una distinzione tra ingiuria e diffamazione, dato che pur trattandosi di informazioni in grado di ledere l’onore e la reputazione di un soggetto, si basano su presupposti differenti.
E’ estremamente diverso parlare di una offesa personale, fatta di persona all’interessato, rispetto a informazioni pubblicate sui giornali o diffuse attraverso altri mezzi di comunicazione.
Nelle prossime righe cercheremo di chiarire i due concetti, descrivendo anche come può difendersi la vittima in entrambe le situazioni.
Ingiuria e diffamazione vanno ad intaccare l’onore e il rispetto di una persona, seppur in modo diverso.
La mancanza di rispetto può essere esercitata, però, con intensità e modalità differenti, in particolare:
se le offese vengono rivolte direttamente alla “vittima” si parla di ingiuria, recentemente depenalizzata, per la quale è possibile chiedere soltanto un risarcimento danni in sede civile
Se la reputazione viene lesa, mentre l’interessato non è presente per difendersi, si parla di diffamazione, ovvero un reato
Il legislatore ha deciso di stabilire conseguenze diverse per le due situazioni sopra elencate per sottolineare la gravità della seconda, visto che le informazioni sono disponibili a più persone e la vittima non può replicare immediatamente dato che non è presente.
Nella prima ipotesi invece, che ricordiamo si tratta di un reato depenalizzato nel 2016, insieme a tanti altri, per dare maggiore spazio nelle aule dei tribunali alle questioni più gravi, l’unica conseguenza è la possibilità di ottenere un risarcimento danni.
Entrambi i comportamenti non vengono, però, considerati negativi se avvengono come difesa ad attacchi ricevuti dalla vittima. Quindi, se durante un litigio “volano” parole offensive da entrambe le parti sarà difficile individuare il vero colpevole.
E’ importante sottolineare che la diffamazione mezzo stampa o altri media entra pesantemente in conflitto con il diritto di cronaca e di critica, come analizzeremo a breve, i quali si basano sul concetto di libertà di stampa, presente anche nella Costituzione italiana.
Ingiuria e diffamazione vengono definite “aggravate” quando coinvolgono anche persone terze, ovvero quando durante una litigata sono presenti anche altri, in grado di ascoltare quanto viene detto, oppure quando una notizia diffamante raggiunge un elevato numero di persone attraverso i media.
A tal proposito è utile sottolineare quanto afferma l’art. 21 della costituzione:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
Detto ciò è spontaneo chiedersi in quali casi il diritto di cronaca viene considerato più importante di quello alla riservatezza o all’oblio.
La legge prevede che una notizia possa essere resa pubblica soltanto se rispetta le seguenti caratteristiche:
L’ingiuria è aggravata se durante un litigio assistono diverse persone, che potrebbero modificare la propria opinione sulla persona lesa, proprio dopo avere sentito la litigata.
Il concetto di reputazione, infatti, è estremamente astratto e si basa sull’idea che altri potrebbero avere di un individuo. Si tratta di un immaginario che varia in funzione dei periodi storici, e del retaggio culturale.
Ad esempio offese considerate molto gravi in passato, oggi vengono recepite diversamente, o viceversa.
Ingiuria e diffamazione prevedono modalità diverse per difendersi. In particolare, a partire dalla depenalizzazione del 2016, è possibile fare una querela o una denuncia solo per fatti diffamatori.
In tal caso è sufficiente recarsi presso le forze dell’ordine più vicine ed esporre i fatti nei minimi dettagli. In seguito inizieranno le indagini preliminari per verificare se ci sono gli elementi per procedere in giudizio.
Ma quali sono le pene previste?
La pena prevede:
Durante il processo penale, la vittima può costituirsi anche come parte civile, per ottenere un risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda le offese ricevute di persona, un individuo invece ha solo la possibilità di agire civilmente con la consulenza di un avvocato civilista esperto in materia, per ottenere un risarcimento danni. Va, comunque, considerato che non è facile dimostrare quanto accaduto, e fornire delle prove certe in merito.
Per questo motivo, soltanto un professionista può consigliare al meglio il cliente, considerando anche che in alcuni casi i costi relativi alla causa sono notevolmente superiori all’eventuale risarcimento, senza contare che in caso di perdita è necessario sostenere anche le spese della controparte.
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