Gli interessi rappresentano un'obbligazione accessoria nei onfronti di un'obbligazione principale. Vediamo cosa sono gli interessi legali e come si calcolano
Parlando di interessi, in modo molto semplice, possiamo affermare che gli interessi sono il costo il denaro. Rappresentano, quindi, il costo del denaro rispetto ad una obbligazione pecunaria. Il denaro è un bene fruttifero e, quindi, gli interessi sono i frutti civili prodotti dal denaro stesso: questa è la definizione di interessi che fornisce l'articolo 820 comma 3 del Codice Civile. Vengono definiti anche come frutti che si traggono come corrispettivo dell'utilizzo del denaro o meglio del godimento del denaro.
Gli interessi sono definiti legali quando la loro fonte è definita per legge ed in particolare quando sono riconosciuti per legge come definito dall'articolo 1282 comma 1 del Codice Civile o quando questi interessi sono definiti per legge - come dice l'articolo 1284 del Codice Civile). La determinazione per legge degli interessi è data dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene publicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questa si basa sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superore ai dodici mesi. In questa determinazione viene tenuta in considerazione anche l'inflazione registrata nel corso dell'anno.
L'articolo 1282 del Codice Civile stabilisce che, riguardando obbligazioni pecuniarie, gli interessi sono prodotti da somme di denaro esigibili o da crediti liquidi a meno che il titolo o la legge non preveda diveramente.
La norma più importante in materia di interessi legali è l'articolo 1284 del Codice Civile. Esso disciplina che:
Gli ultimi due comma dell'articolo 1284 sono stai introdotti nel 2004 ed hanno una duplice funzione:
L'articolo 1282 del Codice Civile è una norma dispositiva. Con norma dispositiva s'intende una norma che può essere derogata convenzionalmente dalle parti per esempio stabilendo un saggio iù alto o più basso o stabilendo nel contratto che gli interessi non sono dovuti. Ed ecco le regolamentazioni disposte dall'articolo:
Ci sono due casi nei quali gli interessi legali sono dovuti di diritto al tasso legale:
Il creditore, dunque alla luce di quanto detto fino ad ora, non può esigere interessi se il credito non presenta uno dei due casi sopra descritti.
Alla domanda quando sono dovuti gli interessi legai, dunque, la risposta è da quando il credito è esigibile ed è liquido. In questa condizione, dunque, non sarà necessario costituire in mora poiché l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi trova proprio il suo fondamento nell'esigibilità stessa del credito.
La costituzione in mora o messa in mora è una deroga all'articolo e riguarda gli interessi per fitti e pigioni. In questo caso, infatti, serve a tutelare il debitore ovvero il conduttore il quale dovrà corrispondere gli interessi solamente dal momento in cui sarà costituito in mora dal locatore o creditore.
Le tre parole chiave per il calcolo degli interessi legali sono periodicità, percentuaità ed accessorietà. Gli interessi infatti maturno nel tempo (periodicità), sono calcolati attraverso un saggio (percentualità) e sono calolati in base al capitale a cui accedono (accessorietà).
Per il calcolo degli interesi legali, dunque, si devono tenere in considerazione il tempo, il saggio o il tasso percentuale ed il capitale di riferimento. Ed ecco, dunque, la formula per calcolare gli interessi legali:
Interesse = Capitale x Saggio x Tempo / 100.
Il saggio nuovo per gli interessi stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza 1 gennaio 2020, è pari allo 0,05% annuo contro una misura dello 0,8% dello scorso anno.
Se si va ad analizzare il saggio dal 2010 ad oggi, ci si accorge che da un saggio del valore dell'1% su base annua nel 2010 si è passati, appunto, allo 0,05% nel 2020. Il 2012 e 2013, invece, sono gli anni che hanno avuto un saggio più alto: il 2,5% su base annua.
La rivalutazione monetaria ha lo scopo di adeguare le somme alla variazione del costo della vita. Anche il calcolo degli interessi è soggetto a rivalutazione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione la quale ha stabilito:
Gli interessi che vengono a maturare sulla somma soggetta a rivalutazione devono essere calcolati tenendo conto che la rivalutazione ha natura progressiva.
Ciò significa che la rivalutazione degli interessi deve avvenire per tutti gli anni trascorsi dal momento dell'esigibilità degli interessi fino all'anno in corso in modo progressivo.
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