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La legge sull’aborto in Italia

L’aborto, o interruzione volontaria di gravidanza, è un diritto riconosciuto in Italia dalla legge 194 del 1978, cui la donna può accedere gratuitamente. La legge disciplina le condizioni da rispettare per l’aborto legittimo.

La legge italiana disciplina in maniera dettagliata l’interruzione volontaria di gravidanza, detta anche aborto. È infatti una pratica ritenuta legittima quando vengono rispettate determinate condizioni, che vedremo in questo articolo. La legge 194/1978 è un risultato di anni di scontri ideologici sull’argomento, tuttora molto presenti in Italia nonostante sia uno dei Paesi con meno aborti a livello internazionale.

Capiamo allora cosa dice la legge sull’aborto riguardo a quando può essere eseguito in modo lecito, quali sono le sanzioni per l’aborto illecito, chi può decidere sull’interruzione e come funziona, cosa prevede la legge per le minorenni e, infine, cos’è l’aborto farmacologico.


Legge sull’aborto: quando è lecito

L’aborto consiste nella morte del feto, e può essere spontaneo o volontario. Quest’ultimo, altrimenti detto interruzione volontaria di gravidanza, è un procedimento medico-chirurgico o farmacologico con il quale viene provocata la morte del feto. 

Fu la L. 194/1978, cosiddetta legge sull’aborto, a rendere lecita questa pratica, distinguendo i diversi casi in cui si può attuare.

Di norma, l’interruzione volontaria di gravidanza è una pratica permessa alle donne entro i primi 90 giorni dall’inizio della gestazione. La disciplina però prevede dei casi specifici in cui può essere attuata anche dopo tale termine.

Le condizioni previste dalla legge sull’aborto sono le seguenti:

  • Entro 90 giorni dall’inizio della gravidanza, in presenza di circostanze che giustifichino la scelta di interrompere la gestazione. Tali circostanze sono tutte quelle per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica e psichica della donna, in relazione a specifiche condizioni personali (stato di salute, condizioni economiche, sociali o familiari, circostanze in cui è avvenuto il concepimento, previsioni di anomalie o malformazioni del feto).
  • Dopo i primi 90 giorni, può essere praticato l’aborto solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la donna, o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. In questo caso il rischio per la salute deve essere accertato da un medico, e si parla di aborto terapeutico.


Sanzioni per l’aborto illecito

Qualora non vengano rispettate le condizioni indicate dalla legge, sono previste delle sanzioni penali, che variano in base ai diversi casi:

  • Chi interrompe la gravidanza senza rispettare le modalità e procedure previste, è punito con la reclusione fino a 3 anni, mentre la donna con la multa di 100.000 lire (51,65 euro).
  • Chi pratica l’aborto senza gli accertamenti medici necessari, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni, mentre la donna con la reclusione fino a 6 mesi. È prevista un’aggravante quando l’aborto è praticato su minori o interdette senza il rispetto delle regole previste per questi casi.
  • Se dall’aborto illecito deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da 3 a 7 anni; se derivano lesioni gravissime, da 2 a 5 anni. Sono previste delle aggravanti in mancanza degli accertamenti medici necessari e del rispetto delle regole previste per i casi di minore o interdetta.
  • Un’ulteriore aggravante è prevista quando l’aborto è provocato da chi ha sollevato obiezione di coscienza.


Legge sull’aborto: chi decide e come funziona

La legge sull’aborto stabilisce in chiari termini che il diritto a decidere sull’aborto spetta alla sola donna. Anche per quanto riguarda il possibile coinvolgimento del padre nelle decisioni in itinere, la donna può decidere l’estromissione dell’uomo da ogni decisione a riguardo. 

Infatti, pur essendo previsto che la struttura medica cui la donna si rivolge per praticare l’aborto debba coinvolgere anche il padre, questo coinvolgimento può aver luogo solo se la donna lo consente.

Quando la donna decide di interrompere la gravidanza, può rivolgersi a:

  • Un consultorio
  • Il medico di famiglia
  • Il pronto soccorso

Il medico preposto avrà poi degli obblighi precisi da rispettare:

  • Deve garantire gli accertamenti medici necessari
  • Deve esaminare, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna, le possibili soluzioni ai problemi individuati, per aiutarla a risolvere gli ostacoli alla gravidanza
  • Deve metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e madre
  • Deve promuovere ogni intervento opportuno per sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari durante la gravidanza e dopo il parto.

Una volta adempiuti questi compiti e tutti gli accertamenti medici, ci sono due opzioni:

  • Se si riscontra l’urgenza di intervenire, il medico rilascia alla donna un certificato attestante l’urgenza, col quale ella può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per praticare l’aborto.
  • Se non si riscontra l’urgenza, il medico rilascia alla donna copia di un documento attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, invitandola a far passare 7 giorni, nei quali può ragionare sulla sua decisione. Una volta trascorsi, può presentarsi presso una sede autorizzata per ottenere l’interruzione di gravidanza.


Cosa prevede la legge sull’aborto per le minorenni

Quando a voler procedere con l’interruzione di gravidanza è una donna minorenne, la legge sull’aborto prevede che ci sia l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Anche in questo caso, comunque, prevale il volere della donna. Se i genitori sono favorevoli all’aborto, ma la futura madre vuole proseguire la gravidanza, la gestazione proseguirà regolarmente.

Ci sono però alcuni casi specifici in cui la minorenne può abortire anche senza il consenso dei genitori:

  • Con l’intervento del giudice tutelare territorialmente competente, interpellato dal consultorio o dalla struttura sanitaria cui si è rivolta la donna, quando vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione dei genitori, oppure quando questi, interpellati, rifiutino l’assenso o esprimano pareri tra loro difformi.
  • Quando vi siano urgenti motivi di salute o un grave pericolo per la salute della minore, certificati dal medico preposto.


Aborto farmacologico: cos’è

Si tratta di un metodo meno invasivo dell’intervento medico-chirurgico, che avviene tramite un farmaco chiamato RU486, su richiesta espressa della donna.

I modi e i tempi sono stabiliti dal Consiglio Superiore di Sanità:

  • Si può fare entro il 63^ giorno di gravidanza, che corrisponde a 9 settimane
  • Avverrà in strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate e autorizzate dalla Regione, oppure nei consultori
  • È possibile procedere in modalità di day hospital.


Fonti normative:

  • Legge 194/1978 (legge sull’aborto)
LEGGE ABORTO MEDICO SANITARIO
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