L’aborto, o interruzione volontaria di gravidanza, è un diritto riconosciuto in Italia dalla legge 194 del 1978, cui la donna può accedere gratuitamente. La legge disciplina le condizioni da rispettare per l’aborto legittimo.
La legge italiana disciplina in maniera dettagliata l’interruzione volontaria di gravidanza, detta anche aborto. È infatti una pratica ritenuta legittima quando vengono rispettate determinate condizioni, che vedremo in questo articolo. La legge 194/1978 è un risultato di anni di scontri ideologici sull’argomento, tuttora molto presenti in Italia nonostante sia uno dei Paesi con meno aborti a livello internazionale.
Capiamo allora cosa dice la legge sull’aborto riguardo a quando può essere eseguito in modo lecito, quali sono le sanzioni per l’aborto illecito, chi può decidere sull’interruzione e come funziona, cosa prevede la legge per le minorenni e, infine, cos’è l’aborto farmacologico.
L’aborto consiste nella morte del feto, e può essere spontaneo o volontario. Quest’ultimo, altrimenti detto interruzione volontaria di gravidanza, è un procedimento medico-chirurgico o farmacologico con il quale viene provocata la morte del feto.
Fu la L. 194/1978, cosiddetta legge sull’aborto, a rendere lecita questa pratica, distinguendo i diversi casi in cui si può attuare.
Di norma, l’interruzione volontaria di gravidanza è una pratica permessa alle donne entro i primi 90 giorni dall’inizio della gestazione. La disciplina però prevede dei casi specifici in cui può essere attuata anche dopo tale termine.
Le condizioni previste dalla legge sull’aborto sono le seguenti:
Qualora non vengano rispettate le condizioni indicate dalla legge, sono previste delle sanzioni penali, che variano in base ai diversi casi:
La legge sull’aborto stabilisce in chiari termini che il diritto a decidere sull’aborto spetta alla sola donna. Anche per quanto riguarda il possibile coinvolgimento del padre nelle decisioni in itinere, la donna può decidere l’estromissione dell’uomo da ogni decisione a riguardo.
Infatti, pur essendo previsto che la struttura medica cui la donna si rivolge per praticare l’aborto debba coinvolgere anche il padre, questo coinvolgimento può aver luogo solo se la donna lo consente.
Quando la donna decide di interrompere la gravidanza, può rivolgersi a:
Il medico preposto avrà poi degli obblighi precisi da rispettare:
Una volta adempiuti questi compiti e tutti gli accertamenti medici, ci sono due opzioni:
Quando a voler procedere con l’interruzione di gravidanza è una donna minorenne, la legge sull’aborto prevede che ci sia l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Anche in questo caso, comunque, prevale il volere della donna. Se i genitori sono favorevoli all’aborto, ma la futura madre vuole proseguire la gravidanza, la gestazione proseguirà regolarmente.
Ci sono però alcuni casi specifici in cui la minorenne può abortire anche senza il consenso dei genitori:
Si tratta di un metodo meno invasivo dell’intervento medico-chirurgico, che avviene tramite un farmaco chiamato RU486, su richiesta espressa della donna.
I modi e i tempi sono stabiliti dal Consiglio Superiore di Sanità:
Fonti normative:
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