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Le soglie di rilevanza comunitaria

La stipula di un contratto con Pubblica Amministrazione è disciplinata dal Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017 e seguenti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.


Soglie di rilevanza comunitaria: perché conoscerle

​Le normative vigenti in ambito di appalti pubblici si applicano con procedure differenziate a seconda che si tratti di appalti al di sopra di una certa soglia economica, detta appunto "di rilevanza comunitaria", o viceversa, al di sotto di questa.

Conoscere a quale tipo di normativa si deve far riferimento è importante, al fine di avvalersi della procedura meno competitiva, poiché esistono appalti che si rifanno a contratti cosiddetti “sotto soglia”, i quali possono avvalersi di procedure negoziate, le quali, garantendo comunque il principio di concorrenzialità necessario fra gli operatori economici in gioco, sono di fatto meno competitive.

Per tutti i tipi di contratto che eguagliano o superano, come valore stimato dell’intero progetto, le soglie di rilevanza comunitarie, si applicano invece normative europee con procedure differenti, al fine di garantire un equo principio di concorrenzialità e trasparenza tra gli operatori economici in possesso dei requisiti.

Procedura negoziata: di cosa si tratta

La procedura negoziata, di fatto applicabile a quei tipi di progetti che non superano il limite economico imposto dalle soglie di rilevanza comunitaria, prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione, di dividere il processo di assegnazione in due fasi: individuazione degli operatori economici, tramite un’indagine di mercato, oppure tramite un elenco di operatori, precedentemente costituito e appunto la fase di negoziazione, nella quale si esaminano le offerte proposte degli operatori economici partecipanti.

Questo tipo di procedura, sicuramente più vantaggiosa per entrambe le parti, permette a questi ultimi, di partecipare all’assegnazione di un progetto pubblico, senza un bando, aggiudicandosi quindi un appalto per opere pubbliche o forniture di servizi e allo stesso tempo permette alla Pubblica Amministrazione di utilizzare il criterio economico più vantaggioso, per la scelta della stazione appaltante. Vi sono però alcune condizioni che devono essere necessariamente soddisfatte:

  1. Consultazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici già precostituiti. Questo per quanto concerne l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro purché fino alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 50/2016. (Legislazionetecnica.it)​
  2. Consultazione di almeno 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 50/2016. Oltre le soglie indicate, si parla invece di Soglie di rilevanza comunitaria per le quali non si ha più diritto a questo tipo di procedura.
  3. La Rotazione degli inviti ai partecipanti, a lungo discussa, perché di fatto prevede l’affidamento di un appalto a coloro che hanno già partecipato ad affidamenti precedenti (da qui il fatto di essere meno competitiva rispetto procedure con bando, nello specifico per coloro che hanno già ricevuto appalti) vieta l’ assegnazione diretta di un appalto ad un contraente non affidatario di un lavoro precedente.
    Le nuove soglie economiche aggiornate stabilite dalla legge

Si parla di “Soglie di rilevanza comunitaria” per indicare, quelle classi di valori, necessarie all’attivazione di un tipo diverso di procedura. Le nuove soglie di rilevanza comunitaria per concessioni e appalti per lavori in settori ordinari e settori speciali sono state disciplinate dall’Unione Europea, con 4 regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data l’11 novembre 2021.

La Direttiva n. 1950 che apporta modifiche ai settori difesa e sicurezza; la Direttiva 1951 che apporta modifiche in materia di concessioni pubbliche; la Direttiva 1952 che modifica la legge in merito agli appalti per settori ordinari e infine la Direttiva 1953 la quale apporta modifiche alla legge in materia di settori speciali.

Le soglie economiche indicate dalla legge europea applicano di fatto procedure differenti per la scelta del contraente e quindi, dell’affidamento di un contratto pubblico, il quale sarà disciplinato da norme europee e non più da norme statali, a causa dell’ammontare della cifra stimata per il progetto.
Ma vediamo nel dettaglio le cifre di soglia per le due tipologie di contratto pubblico, aggiornate al 01/01/2022 (legislazione che sostituisce quella del 2020):

  • Contratti sotto soglia: sono contratti il cui valore economico stimato per il progetto, al netto dell’IVA, ammonta per settori ordinari a fino e non oltre 139.000 euro, per quanto riguarda l’affidamento diretto di servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione e forniture e, fino 150.000, per affidamento diretto di lavoro, ma fino e non oltre ad un milione di euro con procedura negoziata.
  • [e non oltre 5.382.000 per lavori e concessioni. In queste soglie non rientrano però coloro che operano nel settore della difesa (vedere allegato VIII). ]
  • Contratti a rilevanza comunitaria: contratti pubblici i cui valori stimati per l’intero progetto ammontano o superano le cifre indicate dal codice contratti : si passa da 5.350.000 euro a 5.382.00 del 2022 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni in settori ordinari e, da 139.000 euro a 140.000, per servizi e forniture. Se si tratta però di appalti pubblici per servizi sociali, il valore di soglia è invece 750.000 che rimane invariato anche per il 2022.


Per quanto concerne la Difesa, settore disciplinato dalla Direttiva 1950, la soglia per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, passa da euro 428.000 ad euro 431.000. La soglia per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000.

Per quanto concerne i settori speciali, elencati qui sotto, invece, si passa da euro 5.350.000 a 5.382.000 per gli appalti di lavori; ancora, da euro 428.000 a 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

Quali sono i settori speciali? Per il codice appalti sono tutte quelle voci indicate all’art. 3, nello specifico:

  • Gas ed energia termica;
  • Elettricità;
  • Acqua;
  • Servizi di trasporto;
  • Porti e aeroporti;
  • Servizi postali;
  • Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.



Fonti :
- Art. 3 - Codice Contratti Pubblici
-Gazzetta Europea 11 novembre 2021, Direttive n. : 1950,1951,1952,1953
-Codice appalti artt. 35, 36

CONTRATTI SOTTO SOGLIA APPALTI PUBBLICI SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
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