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Matrimonio putativo: cos’è e quali sono le conseguenze?

Il matrimonio putativo rappresenta un’unione tra coniugi che ha validità soltanto prima del suo annullamento. La sentenza non è retroattiva, quindi non ripristina le condizioni patrimoniali e i diritti esistenti prima della celebrazione dello stesso.

In genere quando si procede con l’annullamento del matrimonio, la sentenza ha effetti retroattivi, quindi l’unione decade completamente, come se non fosse mai avvenuta. In alcuni casi, però, ciò non avviene e la stessa rimane valida, ad esempio se uno o entrambi i coniugi non erano consapevoli della causa di nullità, quindi in buona fede.

Vediamo quindi, nel dettaglio, quando si può verificare una situazione di questo tipo, definita come matrimonio putativo, e quali sono le conseguenze.

Cos’è il matrimonio putativo?

Il matrimonio putativo è un istituto giuridico che ha lo scopo di proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede, o costretto da cause esterne, e soprattutto di tutelare i figli nati prima dell’annullamento. In sostanza il matrimonio resta valido fino alla pronuncia giudiziale.

L’art. 128 c.c. afferma infatti che:

Se il matrimonio è dichiarato nullo], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] incesto.

Come possiamo leggere, si tratta di una situazione che si verifica quando:

  • Entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, cioè senza conoscere la causa di nullità;
  • Il consenso è stato estorto con violenza, fisica o morale, o dal timore di potere subire conseguenze gravi da cause esterne, come persecuzioni politiche.

In tali circostanze il giudice può obbligare uno dei coniugi a versare delle somme di denaro all’altro, per un periodo massimo di tre anni, se non autosufficiente economicamente.

Se, invece il matrimonio è stato contratto in malafede da entrambi i coniugi, lo stesso viene annullato e saranno riconosciuti degli effetti soltanto nei confronti dei figli concepiti durante il periodo in questione.
In sostanza, per la legge si può parlare di matrimonio putativo solo quando il rito non è valido, ma entrambi i coniugi sono in buona fede. In tal caso la sentenza di annullamento non assume carattere retroattivo,

Matrimonio putativo: buona fede o mala fede

Come abbiamo visto in alcuni casi i coniugi potrebbero avere celebrato il matrimonio in buona fede, quindi inconsapevoli delle cause di nullità o irregolarità. Ad ogni modo, a volte soltanto uno degli interessati è all’oscuro di tutto.

In tal caso il legislatore prevede una forma di tutela nei confronti del coniuge più debole, riconoscendo la possibilità di ottenere un’indennità, che non può superare i 3 anni di mantenimento e un assegno per gli alimenti.

Quindi chi ha agito in male fede è obbligato a corrispondere la somma alla controparte. Il versamento avviene in modo automatico, nel senso che non è necessario dimostrare il danno patrimoniale subito.
La responsabilità, comunque, potrebbe essere di un soggetto terzo, ad esempio chi li ha minacciati, in tal caso sarà quest’ultimo a corrispondere l’indennità. 

Se esiste cooperazione tra il soggetto terzo e un coniuge, saranno entrambi obbligati in soli rispetto alla controparte.

Differenze con l’annullamento

Per concludere è utile descrive in quali casi si può annullare un matrimonio. Innanzitutto, va detto che l’unione tra due coniugi si basa su alcuni elementi descritti dall’art. 143 c.c.:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

La mancanza di alcuni di questi elementi può decretare la fine della vita da marito e moglie, ma in alcuni casi si può procedere con l’annullamento del vincolo, anche con carattere retroattivo.
In modo particolare la sentenza di annullamento può essere emessa:

  • Quando i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, ma ci sono delle irregolarità;
  • Quando soltanto uno è in malafede;
  • Quando entrambi sono in malafede;
  • Il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o imposizioni.

Come abbiamo visto solo nel primo caso di parla di matrimonio putativo, mentre nelle altre ipotesi l’annullamento è retroattivo.

Ad ogni modo, se sono presenti dei figli non è possibile annullare tutti gli effetti dello stesso.

MATRIMONIO PUTATIVO ANNULLAMENTO MATRIMONIO CIVILE
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