Con l’accelerazione delle innovazioni tipica del nostro secolo e la conseguente digitalizzazione applicata a diversi settori, oggi può accadere di ricevere una notifica tramite PEC, grazie alla legge 53 del 1994, che ha introdotto l’importante novità ispirata al principio della deregolamentazione.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un mezzo di comunicazione innovativo, perché rappresenta un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, che tende a facilitare e rendere più economici gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati. Mittente e destinatario possono essere soggetti privati, enti, associazioni, istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese, e così via…
Trattandosi di un sistema riconosciuto e adottato anche da soggetti pubblici, la notifica tramite PEC ha assoluto valore legale. Questa versione 2.0 delle raccomandate, infatti, attesta la data di invio della comunicazione e da la conferma di avvenuta ricezione da parte del destinatario (attraverso una ricevuta di ritorno virtuale).
Con queste caratteristiche si rende atta all’invio di documentazioni, atti giudiziari, comunicazioni ufficiali, documenti informatici creati ad hoc o estratti da fascicoli telematici, ma anche scansioni di atti cartacei. Attraverso la PEC infatti, viene inviata anche la relata di notifica, che attesta l’invio della notifica stessa e ha valore legale.
Abbiamo visto come la Legge di riferimento portatrice della semplificazione delle comunicazioni sia la n°53 del 1994, ma nel tempo ha subito un iter di modifiche prima di essere la Legge odierna. Il punto cruciale lo rappresenta la legge 183 del 2011 che investe l’Avvocato della facoltà di notificare gli atti a mezzo PEC, senza necessità di alcuna autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.
Successivamente, nel 2012, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la possibilità all’avvocato di estrarre copie e duplicati informatici degli atti processuali attestandone anche la conformità: quest’altro passo avanti ha permesso all’Avvocato di divenire “moderno” e di organizzare ed esercitare la professione con efficienza e da qualsiasi luogo.
L’attestazione che deve accompagnare l’invio delle documentazioni, la relata, può essere generata anche digitalmente così come previsto dalla Legge 21/01/1994, n. 53 e dal DM 28/12/2015.
È importante che suddetto documento riporti alcuni dati, quali:
Quali procedure deve seguire una notifica tramite PEC?
Adempimenti delle imprese
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