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Notifica tramite PEC: come funziona?

Con l’accelerazione delle innovazioni tipica del nostro secolo e la conseguente digitalizzazione applicata a diversi settori, oggi può accadere di ricevere una notifica tramite PEC, grazie alla legge 53 del 1994, che ha introdotto l’importante novità ispirata al principio della deregolamentazione. 

La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un mezzo di comunicazione innovativo, perché rappresenta un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, che tende a facilitare e rendere più economici gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati. Mittente e destinatario possono essere soggetti privati, enti, associazioni, istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese, e così via…

Trattandosi di un sistema riconosciuto e adottato anche da soggetti pubblici, la notifica tramite PEC ha assoluto valore legale. Questa versione 2.0 delle raccomandate, infatti, attesta la data di invio della comunicazione e da la conferma di avvenuta ricezione da parte del destinatario (attraverso una ricevuta di ritorno virtuale).

Con queste caratteristiche si rende atta all’invio di documentazioni, atti giudiziari, comunicazioni ufficiali, documenti informatici creati ad hoc o estratti da fascicoli telematici, ma anche scansioni di atti cartacei. Attraverso la PEC infatti, viene inviata anche la relata di notifica, che attesta l’invio della notifica stessa e ha valore legale.

Quando è avvenuta la digitalizzazione delle notificazioni?

Abbiamo visto come la Legge di riferimento portatrice della semplificazione delle comunicazioni sia la n°53 del 1994, ma nel tempo ha subito un iter di modifiche prima di essere la Legge odierna. Il punto cruciale lo rappresenta la legge 183 del 2011 che investe l’Avvocato della facoltà di notificare gli atti a mezzo PEC, senza necessità di alcuna autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.

Successivamente, nel 2012, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la possibilità all’avvocato di estrarre copie e duplicati informatici degli atti processuali attestandone anche la conformità: quest’altro passo avanti ha permesso all’Avvocato di divenire “moderno” e di organizzare ed esercitare la professione con efficienza e da qualsiasi luogo.

La relata di notifica tramite PEC

L’attestazione che deve accompagnare l’invio delle documentazioni, la relata, può essere generata anche digitalmente così come previsto dalla Legge 21/01/1994, n. 53 e dal DM 28/12/2015.

È importante che suddetto documento riporti alcuni dati, quali:

  • Dati dell’Avvocato che effettua la notifica;
  • Intestazione e informazioni in calce alla relata;
  • Dati della/e parte/i assistita/e;
  • Allegati da notificare firmati digitalmente;
  • Elenco dal quale sono stati estratti i documenti;
  • Modalità di attestazione della conformità;
  • Dati del/i destinatario/i;
  • Nome del giudice e dell'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale è pendente il giudizio, in caso di notifica con causa in corso;

Di seguito i pubblici elenchi ai fini della notificazione degli atti giudiziari:​


  • Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;
  • Indirizzo pubblicato sul registro imprese, per le società e nell’Albo di Ordini e Collegi per i professionisti;
  • Elenco delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia.
  • INI-PEC (artt. 6 BIS, 6 QUATER E 62 d.lgs. 82/05);

Quali procedure deve seguire una notifica tramite PEC?

Non è prevista alcuna formalità da espletare per una notifica che avviene a mezzo PEC, l’unica regola che deve rispettare è che nell’oggetto la mail contenga la dicitura obbligatoria: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". 


Nel momento in cui si ha la ricevuta di avvenuta consegna (come regolamentato dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68) avviene il perfezionamento della notifica, in quanto all’interno sono contenute tutta una serie di informazioni e indicazioni relative alla stessa, insieme ai file inviati e la ricevuta di accettazione (articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68).

Garantendo la corretta osservanza di queste norme si può ritenere acquisita la prova dei riferimenti cronologici, considerando che la ricevuta di consegna, emessa dal gestore della PEC del destinatario della notifica, è idonea a dimostrare, salvo prova avversa (rif. art. 16 d.m. 44/2011) che il messaggio sia stato inoltrato e sia correttamente pervenuto in data e ora indicate sullo stesso.


Può capitare che sia altresì necessario produrre la prova della comunicazione in forma cartacea, in tal caso deve essere garantita e attestata la conformità della documentazione stampata ai file dai quali è stata prodotta; questo lo dovrà fare l’avvocato in veste di pubblico ufficiale.

Negli anni sono anche stati commessi degli errori dai professionisti, ovvero, talvolta non è stata, ad esempio, correttamente indicata nell’oggetto della PEC la dicitura sopradetta, oppure non si è apposta la firma digitale o non si sono allegate le dovute attestazioni. A ciò ha posto rimedio la giurisprudenza che ha pronunciato di importanti principi di diritto da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte.


Adempimenti delle imprese


L’art. 37 del D.L. 76/2020 ha introdotto un cambiamento riguardo l’utilizzo della PEC tra imprese, Amministrazioni e professionisti, in quanto ha modificato i commi 6 e 6 bis dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e introdotto il comma 6 ter; questo indica che le aziende iscritte al Registro delle Imprese, sono state sottoposte all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale entro la data del 1 ottobre 2020, in caso contrario, la pena si sarebbe tradotta in una sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata.

Per sopperire all’eventuale inadempimento delle imprese, l’Ufficio del Registro Imprese avrebbe provveduto ad una assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da utilizzare per la ricezione di notifiche e comunicazioni varie.

La sanzione in misura raddoppiata sopraindicata, e l’assegnazione di un nuovo domicilio digitale, erano previste anche nel caso in cui l’azienda non avesse provveduto, entro 30 giorni, a indicare un nuovo domicilio digitale all’ordine del Conservatore del Registro Imprese, nel caso in cui quello indicato precedentemente fosse stato inattivo.

Il Professionista iscritto, che non avesse comunicato il proprio domicilio digitale entro i 30 giorni previsti, sarebbe stato diffidato dal Collegio o Ordine Professionale di appartenenza; in caso non avesse ottemperato alla diffida, sarebbe stato sospeso dal proprio Elenco o Albo d’appartenenza fino alla dichiarazione del domicilio digitale, per opera del Collegio o Ordine Professionale di riferimento.

Fonti normative:

Legge n°53 del 1994



NOTIFICA TRAMITE PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NOTIFICICAZIONI
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