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Pensione di invalidità civile: quando e come viene riconosciuta?

La pensione di invalidità civile viene erogata ai soggetti che presentano riduzioni superiori al 33% delle capacità lavorative. SI tratta di un sostegno economico previsto dall’Inps.

I cittadini che si trovano in particolari condizioni fisiche che non consentono di svolgere le attività lavorative al meglio, possono fare una richiesta per ottenere un sostegno economico da parte dello Stato, o meglio dall’Inps.

Non tutti però, possono usufruire di tale auto, dato che è stato espressamente previsto che chi presenta determinate percentuali di invalidità, che devono essere superiori al 33%.

Ovviamente non tutte le patologie sono trattate allo stesso modo, quindi, ci sono erogazioni diverse in base al grado di invalidità civile che presenta l’interessato.

Nelle prossime righe analizzeremo cosa prevede la legge in merito, e come è possibile effettuare la domanda per la pensione di invalidità civile.

Cos’è la pensione di invalidità civile?

Alcune persone, con particolari menomazioni fisiche, intellettive e psichiche, con una incapacità lavorativa permanente non inferiore al 33% possono presentare una domanda per ottenere un aiuto economico da parte dell’Inps.

La condizione di salute, comunque deve essere riconosciuta attraverso dei particolari accertamenti.

In particolare vengono accertate le effettive difficoltà del soggetto a compiere le attività tipiche della vita quotidiana e lavorativa. In base a quanto accertato dal medico viene attribuita una percentuale di invalidità, che può dare diritto ad alcuni benefici di natura economica.

Per potere ricevere la pensione di invalidità civile, comunque, è necessario che la patologia rientri tra quelle previste dalla legge.

E’ opportuno non confondere tale situazione con il cosiddetto stato di handicap, descritto dall’art 3 della legge 104/1992 nel seguente modo:

colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Gli importi per la pensione di invalidità civile del 2019 sono pari a 185,66 euro, previsti per 13 mensilità, La prestazione, tuttavia, non è reversibile per gli eredi in caso di decesso del titolare.

Il beneficio economico viene erogato soltanto a chi si trova in particolari condizioni di difficoltà, cioè a chi ha un reddito personale annuo entro 16.847,67 euro.

Gli importi indicati sopra si riferiscono ad uno stato di invalidità del 100%, se invece è parziale il limite di reddito per potere usufruire della prestazione è pari a 4.906,68 euro

Chi ha diritto alla pensione di invalidità civile?

Come anticipato, il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere fisica, psichica o sensoriale, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Possono accedere ai benefici, a seguito del riconoscimento della condizione invalidante:

  • il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 67 anni) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%);
  • i minori di 18 anni se hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • il cittadino con più di 67 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.
  • Sono considerati invalidi civili anche i ciechi civili ed i sordi.

Al contrario, non sono considerati invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra;
  • gli invalidi di lavoro (per i lavoratori privati);
  • gli invalidi di servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Come anticipato in premessa, l’invalidità civile viene riconosciuta in percentuali e a ciascuna di esse corrisponde un determinato beneficio. In particolare:

  • dal 34% spetta la concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
  • dal 46% è possibile iscriversi alle liste di collocamento mirato;
  • dal 50% spetta il congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
  • dal 67% è possibile fruire dell’esenzione parziale del pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
  • dal 74% spetta l’erogazione dell’assegno mensile se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. È possibile richiedere anche l’APE sociale;
  • con il 100% spetta l’erogazione della pensione di inabilità nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.

Come fare domanda?

Per poter avviare una pratica di invalidità civile, il cittadino, deve recarsi presso un medico certificatore, che può essere anche il medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (modello SS3). Il certificato medico introduttivo deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria del cittadino che ne fa richiesta, la specifica patologia che rende il soggetto invalidante e la relativa diagnosi.

Il certificato, che viene redatto in forma digitale, deve essere inviato dallo stesso medico, telematicamente all’INPS attraverso il attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”. Una volta inviato in via telematica verrà rilasciata una ricevuta con il codice identificativo della pratica avviata.

La ricevuta di invio e il certificato medico introduttivo, che ha una validità di 90 giorni, verrà rilasciato e conservato dal cittadino che ha fatto la richiesta di invalidità che presenterà la documentazione in fase di visita medica.

La domanda può essere trasmessa tramite un intermediario, quale un Patronato o un’associazione di categoria per disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) utilizzando i loro servizi telematici oppure gestita direttamente dall’interessato attraverso la piattaforma INPS con il rilascio delle credenziali per l’accesso (codice fiscale e PIN oppure con le credenziali SPID) nella sezione “Invalidità civile” – “Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”. Nella pratica dovrà essere indicato il codice identificativo e deve essere allegato il certificato medico introduttivo. Una volta completata la stipula e l’invio della domanda l’INPS provvederà a trasmettere la domanda completa, sempre per via telematica, all’ASL di competenza.

Pensione di invalidità civile e accertamento sanitario

Dopo aver presentato la domanda il cittadino riceverà, dall’ASL, la convocazione della visita medica, che verrà fissata entro 15 giorni per i malati oncologici. Nel caso invece ci sia un’impossibilità dell’interessato a recarsi presso l’ASL ad effettuare la visita medica, il medico che ha avviato la pratica deve inviare e compilare telematicamente il certificato medico per la richiesta della visita domiciliare entro i cinque giorni prima della data fissata per la visita in sede.

Sarà compito del Presidente della Commissione medica verificare la richiesta della visita domiciliare e, entro 5 giorni dalla ricezione, comunicherà al cittadino se la visita a domicilio può avvenire e in quali giorni, oppure, se deve avvenire presso lo studio medico, in un altro giorno da quello fissato in precedenza.

L’interessato può spostare l’appuntamento una sola volta, la seconda volta la pratica viene archiviata e si considera che il cittadino ha rinunciato alla pensione di invalidità. Alla visita medica il cittadino può farsi assistere da un medico di fiducia. L’accertamento dell’invalidità viene effettuata da una Commissione Medica Integrata, ovvero la Commissione Medica dell’ASL più un Medico dell’Inps. Completato l’accertamento la Commissione Medica Integrata (CMI) redige il verbale di visita.

Il verbale di visita, redatto dall’ASL, viene validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps che puo’ disporre anche nuovi accertamenti anche direttamente presso l’istituto. Vengono inviati al cittadino due tipi di verbali: uno dettagliato con tutti i dati del soggetto dell’accertamento e l’altro con il solo giudizio finale, tramite tre alternative: tramite raccomandata, tramite PEC tramite il servizio del portale INPS “Cassetta Postale online”.

La Commissione Medica può ritenere anche che il cittadino possa subire delle modifiche del suo grado di invalidità, in questo caso il verbale finale conterrà una scadenza entro la quale il cittadino dovrà essere sottoposto a nuova visita. Ricevuto il verbale, l’interessato deve presentare un modulo denominato “modulo AP70“ attraverso il servizio del portale Inps “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

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