Quando si parla di polizia mortuaria si intende tutto quello che concerne i servizi funebri e le pratiche funerarie a seguito del decesso di un cittadino.
L’apposito corpo che si occupa di questo ramo però, non ha alcuna autorità di pubblica sicurezza, quindi da non confondere con le forze dell’ordine della Polizia di Stato.
Questa istituzione è conosciuta da pochi, spesso confusa con servizi di pompe funebri o semplici servizi ospedalieri e viene ingiustamente poco approfondita e citata spesso per motivazioni puramente scaramantiche, quando è invece estremamente importante essendo ciò che collega il triste avvento al mondo giudiziario, comunicando in prima battuta con aziende sanitarie, strutture ospedaliere, comuni e regioni, fino alle autorità. La polizia Mortuaria si occupa di controllare e regolamentare tutte quelle pratiche indissolubilmente legate al mondo del decesso in ottica legale.
In questo caso non si parla di patrimoni che il defunto lascia ai suoi posteri, in questo caso si parla di successione ereditaria, ma di normative che vanno messe in atto scelte da decreti nazionali o comunali, come vedremo in questo articolo.
Quando avviene un decesso ci sono diverse procedure da effettuare accessibili solo agli addetti qualificati, in questo caso interviene la polizia mortuaria che si occupa principalmente di questi servizi:
Tutte le azioni compiute sono regolamentate sia a livello Nazionale, da un decreto composto da 108 articoli, che locale.
Il decreto che regolamenta a livello nazionale la polizia mortuaria è il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 integrato poi nella Circolare Ministero Sanità 24 Giugno 1993, n. 24 ed enuncia precisamente ciò che questa istituzione può e deve svolgere, ovvero ciò che abbiamo brevemente visto in precedenza facendo da linea guida generale.
La regolamentazione a livello locale, invece, può essere definito da ogni singolo Comune redatto in totale autonomia.
Entrando nello specifico alcuni comuni hanno totalmente adottato il testo regolamentario Nazionale, altri lo hanno adottato con qualche piccola modifica, mentre alcuni lo hanno totalmente stravolto ricreandone uno totalmente personale, frammentando così il territorio e creando difficoltà di comunicazione tra comuni limitrofi e non.
Questa decisione è di competenza del Sindaco, sostituendo l’Autorità locale sanitaria e l’Ufficiale di governo, rendendo così la Polizia Mortuaria quasi totalmente uno strumento rilegato al Comune.
In ogni caso la parte giuridica comunale dovrà interfacciarsi con l’ASL che possiede gli strumenti tecnici e le norme sanitarie necessarie a questa operazione: dal medico legale, al trasporto del feretro.
Altre mansioni di competenza di questo istituto sono rilegate ad attività che risultano secondarie, ma necessarie in occasioni specifiche.
Una delle principali è la presenza su scenari con numerose vittime; infatti, sono tenuti ad intervenire ad esempio in situazioni di calamità naturali per la gestione dei corpi e per supporto di attività di protezione civile. In molte occasioni infatti sono dovuti intervenire a fianco di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, fungendo da sostegno indispensabile.
Inoltre la c’è la denuncia di rinvenimento di resti mortali. Anche questa è seguita dalla Polizia Mortuaria a partire dal momento della comunicazione al Sindaco, che deve avvenire tempestivamente.
Altri servizi di competenza sono l’esumazione ed estumulazioni ordinarie e speciali, trasporto dei feti e del materiale abortivo.
Quando accade un lutto non è mai facile reagire, si è emotivamente scossi e spesso incapaci di occuparsi di tutto ciò che necessita questa situazione. I cari del defunto vengono investiti da tantissimi oneri, da decisioni più personali ed intime come la scelta di indumenti del congiunto o l’avvisare tutti i conoscenti, dall’affrontare il costo di una funzione, tumulazione o cremazioni, fino situazioni legate al mondo legale più o meno complesse di successioni ereditarie, blocco di conti bancari ed estinzioni di debiti.
La polizia mortuaria va ad intervenire e ad ovviare tutte quelle pratiche di cui un comune cittadino non può legalmente occuparsi.
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