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Sequestro probatorio: cos’è e come funziona?

Il sequestro probatorio è uno strumento utilizzato nel diritto penale, con lo scopo di assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, di fatto togliendo il possesso al proprietario della stessa.

In alcuni casi per evitare che un oggetto, importante per lo svolgimento di un processo venga danneggiato, disperso o manomesso l’autorità giudiziaria dispone il sequestro probatorio, creando un vincolo di indisponibilità per lo stesso, ovvero impedendo al proprietario di poterlo utilizzare.

E’ importante capire, la differenza che esiste con la perquisizione, cioè un’azione finalizzata al recupero del cosiddetto corpo del reato o altri beni importanti per il procedimento penale.

Vediamo quindi, nelle prossime righe, di cosa si tratta esattamente, come funziona tale strumento e cosa dicono le norme di riferimento.

Cos’è il sequestro probatorio?

Il sequestro è presente sia nel diritto civile che nel diritto penale. SI tratta di uno strumento volto a sottrarre un bene, sia mobile che immobile, al fine di evitare che il proprietario possa disporne.
Ovviamente le finalità sono diverse si base all’ambito di riferimento.

Da un punto di vista civile, l’obiettivo è giuridico, cioè il bene sequestrato viene lasciato in custodia al proprietario stesso, rendendo però inefficaci nei confronti di terzi, eventuali atti compiuti dal titolare.

Da un punto di vista penale, invece, si parla di sequestro probatorio, cioè un modo per assicurare che la cosa mobile o immobile venga assicurata al procedimento penale che si dovrà svolgere. L’oggetto, quindi, viene reso indisponibile al titolare.

L’obiettivo è quello di conservare in maniera intatta le caratteristiche del bene, per potere accertare quanto è accaduto. In altre parole per essere sicuri che il mezzo di prova sia davvero utile è necessario evitare che venga disperso o manomesso.

Solitamente si tratta proprio del corpo del reato, ovvero dell’oggetto attraverso il quale è stato commesso il delitto.

L’art. 253 del codice di procedura penale sottolinea infatti che:

L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187].
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo

Si può trattare, quindi, di un’arma come una pistola o un coltello, ma anche di banconote false, o di un mezzo danneggiato. La norma indica anche prodotti o profitti come il denaro proveniente da ricettazione o da riciclaggio.

Con il sequestro probatorio, in pratica, si proteggono le cose che possono essere utili ai fini processuali, evitando che vengano disperse o che diventino irrecuperabili.

Differenza tra perquisizione e sequestro probatorio

Il sequestro probatorio avviene, generalmente, in seguito alla perquisizione, ovvero dopo l’attività di ricerca degli elementi utili come prova del reato, perciò estremamente importanti per condurre regolarmente il processo e per incriminare il presunto colpevole.

La perquisizione può essere di due tipi:

  • personale: disposta quando si ritiene che un soggetto nasconda il corpo del reato o altri oggetti pertinenti
  • locale: prevista quando esiste un fondato motivo che le prove si trovino in un determinato posto

Si tratta di elementi fondamentali per potere procedere con l’arresto dell’imputato o del soggetto evaso, come sostiene l’art. 247 c.p.p.:

Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253], è disposta perquisizione personale [249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso [c.p. 385], è disposta perquisizione locale

Un’azione di questo tipo, comunque, può essere disposta soltanto con decreto del giudice o del pubblico ministero. Entrambi possono disporre l’atto personalmente, delegando gli ufficiali di polizia giudiziaria ad eseguirlo.

Se la perquisizione ha esito positivo è possibile procedere con il sequestro probatorio del corpo del reato o di altre cose, sottraendolo a chi ne aveva la disponibilità.

L’intervento dell’autorità giudiziaria è necessario dato che si tratta di un’azione che incide sui diritti del titolare della cosa.

L’imputato, ad ogni modo, può agire contro il decreto proponendo la richiesta di riesame al tribunale, per ottenere la restituzione della cosa.

Come funziona il sequestro probatorio?

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che per effettuare il sequestro probatorio è necessario un decreto dell’autorità giudiziaria. Ciò che non abbiamo precisato, però, riguarda il fatto che essa può essere anche effettuata in un secondo momento, ovvero dopo l’esecuzione dello stesso.

Ad esempio se i carabinieri trovano delle armi ad una persona sospetta nel corso di una perquisizione, non possono attendere il decreto del pubblico ministero, per evitare che il soggetto fugga con le armi.

In tal caso soltanto successivamente l’autorità giudiziaria emanerà il decreto di convalida del sequestro probatorio già avvenuto. Ovviamente se non ci sono i presupposti previsti dalla legge, può essere anche ordinata la restituzione della cosa, tolta illegittimamente al titolare.

La legge chiarisce chiaramente in quali casi si può procedere con il sequestro probatorio, in particolare l’art. 354 c.p.p. afferma che:

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti

La polizia giudiziaria deve comunque consegnare copia del verbale alla persona interessata, e trasmettere l’atto entro 48 ore al P.M. Quest’ultimo nelle 48 ore successive deve convalidare il tutto se ricorrono i presupposti per farlo.

La persona contro la quale vengono svolte le indagini o il suo difensore possono agire contro il decreto di convalida, entro 10 giorni dalla notifica dello stesso, chiedendo un riesame, come previsto dall’art. 355 c.p.p.:

Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento

Cosa può essere sequestrato?

Non esiste una legge unica in grado di elencare quali sono gli oggetti che possono essere sequestrati. Nel codice di procedura penale di fa riferimento alla corrispondenza, anche telematica, se ci sono validi motivi per ritenere che si tratta di comunicazioni spedite o ricevute dall’imputato o in qualche modo collegate al reato.

A tal proposito l’agente che si occupa del sequestro probatorio ha l’obbligo di non aprire e non alterare gli stessi, dato che soltanto il P.m può violare il segreto della corrispondenza, tutelato anche dalla Costituzione.

In riferimento ai dati informatici, l’acquisizione può avvenire mediante una copia degli stessi su adeguati supporti, ordinando al fornitore dei servizi di conservare e proteggere i dati originali.

L’art. 254-bis c.p.p. infatti, sottolinea che:

L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

Possono essere oggetto di sequestro probatorio anche documenti, titoli, valori e somme depositate in conti correnti bancari se esiste un fondato motivo che siano pertinenti a un reato. 

Fonti normative

  • art. 253 del codice di procedura penale
  • art. 247 c.p.p.
  • art. 354 c.p.p
  • art 355 c.p.p.
  • art. 254-bis c.p.p
SEQUESTRO PROBATORIO PROCEDIMENTO PENALE PERQUISIZIONE
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