Il sequestro amministrativo di un veicolo viene effettuato quando viene violato il Codice della Strada. Ma esattamente cosa significa? Quando può essere effettuato? Quali sono le conseguenze?
Quando un soggetto viola determinate norme può andare incontro a delle conseguenze, che in alcuni casi comportano la limitazione dell’utilizzo di un bene, ad esempio un’automobile se viene infranto il Codice della Strada.
Ad ogni modo il sequestro amministrativo non riguarda solo i veicoli, ma può essere imposto al responsabile di certi comportamenti, anche in altri ambiti. Lo scopo è sempre di tipo cautelativo, cioè impedire al soggetto di reiterare atteggiamenti illeciti.
Nel seguente articolo vediamo di fare un po’ di chiarezza in merito alla definizione di sequestro e alla differenza con un altra sanzione cioè il fermo.
Il sequestro è una sanzione prevista nel diritto civile, ma anche in quello penale e amministrativo. Esso prevede la sottrazione di un determinato bene, sia mobile che immobile al legittimo proprietario, per evitare che quest’ultimo possa disporne liberamente e magari continuare ad utilizzarlo in modo improprio, infrangendo delle norme.
Esso può essere di diversi tipi
In alcuni casi, infatti, l’obiettivo è quello di confiscare un oggetto che rappresenta il corpo del reato, o collegato a quest’ultimo. Risulta evidente, che lasciare la proprietà dei beni all’indagato potrebbe essere molto pericoloso, dato che potrebbe compiere altri delitti.
Si tratta di una misura cautelativa quando viene sequestrato un veicolo per una grave infrazione al Codice della Strada, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’obiettivo in questo caso è quello di evitare che l’automobilista possa recare danno a se stesso a ad altri, guidando il proprio mezzo.
Il sequestro amministrativo, in ogni caso, è una forma provvisoria attuata in attesa che venga emanata una ordinanza di confisca, ovvero l’espropriazione del bene a favore dello Stato. In seguito Il veicolo verrà venduto all’asta.
In pratica, se l’infrazione commessa da un soggetto è talmente grave da prevedere come sanzione accessoria la confisca del veicolo, l’autorità competente provvede a sequestrare il mezzo per impedire che possa essere utilizzato, nel periodo di tempo necessario per emettere l’ordinanza definitiva di espropriazione.
L’auto sequestrata, ad ogni modo, viene lasciata al proprietario, che diventa a tutti gli effetti un custode, con l’obbligo di depositarlo in un luogo adeguato, a proprie spese, ovviamente evitando i passaggi pubblici.
L’interessato può comunque fare ricorso:
Se la contestazione viene accolta, il veicolo viene dissequestrato immediatamente.
In caso contrario, una volta che il provvedimento di confisca diventa definitivo, il proprietario deve trasferire il mezzo presso il luogo indicato, a proprie spese e in condizioni di sicurezza.
Sembra quasi banale dire che il soggetto non può assolutamente usare l’auto, anche se il veicolo è sotto la sua custodia provvisoriamente. Chi circola abusivamente viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2006 a 8025 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Dopo avere descritto nel paragrafo precedente in quali casi un bene può essere sequestrato in via cautelativa, probatoria o conservativa, vediamo ora di analizzare le differenze tra un sequestro amministrativo e un fermo.
Non sempre, infatti, gli automobilisti hanno le idee chiare in merito, e spesso non sanno esattamente a cosa vanno incontro una volta notificata l’infrazione e la relativa sanzione accessoria.
Innanzitutto in entrambi i casi si tratta di una misura cautelativa provvisoria, attraverso la quale un soggetto in può utilizzare il proprio mezzo, ma ha l’obbligo di custodirlo in un luogo adeguato a sue spese. Ovviamente il veicolo non può nemmeno essere venduto a terzi.
Ad ogni modo il fermo amministrativo è una sanzione per infrazioni più lievi, come ad esempio non avere pagato il bollo auto, la circolazione senza patente, avere una targa rubata o contraffatta, ecc.. Ha una durata limitata, solitamente tra i 30 e i 60 giorni.
Il sequestro amministrativo, invece è di tipo provvisorio soltanto perchè si attende il provvedimento definitivo di confisca, quindi viene utilizzato per violazioni ben più gravi.
Inoltre, non si tratta di una sanzione tipica soltanto del Codice della Strada, ma può riguardare anche altri ambiti.
Un aspetto molto interessante sul quale focalizzare la nostra attenzione è la necessità di dovere pagare il bollo auto, anche se il mezzo è sequestrato.
La tassa non deve essere pagata se la Pubblica Amministrazione ha richiesto il cosiddetto P.R.A., ovvero l’annotazione del sequestro amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico.
Se ciò non avviene il cittadino può fare ricorso al giudice di pace, attivando un’azione giudiziaria che viene definita “perdita di possesso”. L’obiettivo è quello di ottenere una sentenza in grado di dichiarare che il soggetto non è più il possessore del veicolo e quindi non è tenuto a pagare il bollo.
In seguito l’interessato dovrà recarsi al P.R.A. per trascrivere la perdita di possesso.
Se, invece si tratta di fermo amministrativo, le cose cambiano. La Corte Costituzionale, infatti, ha ribadito attraverso una sentenza la piena legittimità del pagamento del bollo auto. In questo caso non c’è una vera sottrazione del bene, anche se per un periodo il mezzo non può essere utilizzato. In altre parole si tratta di un provvedimento provvisorio, che non ha effetti sulla proprietà effettiva del bene in questione.
Va ricordato a tal proposito che il bollo auto è un tassa sulla proprietà di un veicolo e non è collegata alla circolazione.
Ad ogni modo,essendo il bollo auto un tributo regionale, è necessario verificare la disciplina applicata dalla Regione di competenza, per capire se la tassa deve essere ugualmente pagata.
Abbiamo detto nelle righe precedenti che il proprietario di un mezzo sequestrato non può utilizzare o vendere a terzi il bene, ed ha l’obbligo di custodire il veicolo in un luogo sicuro a proprie spese.
Il custode deve quindi conservare il bene nel migliore dei modi in previsione della confisca, e viene punito penalmente se provvede alla:
del bene in oggetto.
Ma cosa accade, invece, a chi circola con un auto sequestrata?
La circolazione diventa rilevante dal punto di vista penale quando diventa un ostacolo, o determina un ritardo nel reperimento del bene da parte della Pubblica Amministrazione.
Il reato, quindi, scatta quando il movimento del veicolo sia in grado di “offendere” il bene protetto dalla legge penale. Quindi sottrazione e circolazione non vengono equiparate, essendo l’ultima ipotesi meno rilevante della prima.
Detto ciò tale comportamento rappresenta comunque una infrazione, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero una multa da 2.006 a 8.025 euro, che diventa un reato se lo scopo è quello di fare sparire il mezzo per impedirne la confisca definitiva.
Il conducente o il proprietario del veicolo possono fare ricorso contro il provvedimento, rispettando i termini previsti dalla legge.
In modo particolare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale è possibile presentare il ricorso al Prefetto, che prenderà una decisione entro i successivi 90 giorni.
In sostanza può accadere che:
Se non ci sono elementi validi per procedere con un ricorso, quindi se non sono presenti errori o vizi, è possibile procedere con la richiesta di dissequestro.
Prima di effettuare la domanda al comando che la disposto il verbale, è però necessario:
Può anche accadere che l’interessato non abbia interesse a mettere in circolazione il mezzo, e scelga di procedere con la rottamazione dello stesso. In questo caso bisogna fare richiesta al comando che ha accertato l’infrazione entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria, ovvero è possibile pagare un quarto di quanto dovuto e ovviamente non è richiesto il premio assicurativo.
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