Analizziamo insieme quando il fermo amministrativo dell'auto è illegittimo ed in particolare quando l'auto è utilizzato per la propria mobilità o per il lavoro
Negli ultimi tempi è sempre più argomento di discussione Equitalia - Agenzia delle Riscossioni dell'Agenzia delle Entrate - con le sue tanto disilluse e controverse azioni di riscossione del credito che arrivano, anche, al fermo amministrativo dell'auto o, come si dice, le ganasce fiscali.
Questo strumento permette all'Agente di riscossione di porre in blocco i veicoli in presenza di somme da recuperare attraverso i ruoli. Ma quando è possibile questa attività? E quali sono i veicoli che possono essere posti sotto fermo amministrativo?
Partiamo da una premessa che comprende una specifica: per veicoli s'intendono tutti i veicoli regolarmente registrati e non solamente le autovetture. Ricadono in ciò, quindi, anche motociclette, scooter, tre ruote eccetera che normalmente vengono utilizzati per la mobilità.
I casi di fermo amministrativo, inoltre, riguardano anche coniugi con un unico veicolo o coniugi con due veicoli in separazione dei beni che necessitano del proprio per recarsi sul posto di lavoro; portatori di handicap e loro familiari, persone sole e/o conviventi. Possiamo dire, dunque, che nessuna categoria di persone è esclusa da ciò che può permettere il fermo amministrativo all'Agente di riscossione.
Una delle domande che spesso viene posta agli avvocati e che molte persone si chiedono è: "un veicolo sottoposto a un fermo amministrativo può circolare?" La risposta è no! Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare. Ed infatti, se fermati dalle Forze dell'Ordine come Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, si rischia una sanzione amministrativa che va da 731 euro fino ad un massimo di 2928 euro. Inoltre, sempre in questo malaugurato caso, il veicolo viene posto sotto sequestro e non può essere rottamato. E neanche la vendita del veicolo sarebbe poi così semplice: se, infatti, il veicolo può essere venduto e quindi può esserne trasferita la proprietà, il nuovo proprietario si ritroverebbe con un veicolo sottoposto a delle limitazioni.
Il fermo amministrativo, dopo una serie di vicissitudini giudiziarie non da poco, ha trovato, finalmente, un suo inquadramento definitivo. La Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 15354 del 22/07/2015 ha definitivamente chiarito che:
Il fermo amministrativo non ha natura di atto esecutivo, ma afflittivo e pertanto contro di esso l''opposizione va preposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e secondo la ordinaria ripartizione di competenza per materia e per valore. [...] Si tratta di un'azione per l'accertamento negativo.
Proprio questa ultima frase è fondamentale. Non si tratta di un'azione esecutiva ma afflittiva: non è una esecuzione forzata ma intimidatoria per fare pressione sul debitore ed incalzarlo nel pagare il suo debito.
Ripetendo il concetto espresso poc'anzi, il fermo amministrativo di un'auto - ad esempio - non è un atto esecutivo ma inflittivo, ovvero che mette pressione sul debitore per costringerlo a saldare il suo debito. Ci sono dei casi, però, in cui anche il fermo amministrativo è stato - ormai in maniera definitiva - ritenuto illegittimo e dove, quindi, non è difficile ottenere una dichiarazione di nullità o illegittimità del fermo stesso.
Per fare un esempio su tutti, ecco il caso in cui l'unico veicolo familiare viene sottoposto a fermo amministrativo. In un momento di crisi, vedersi porre sotto fermo amministrativo l'unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia non è mai bello e soprattutto è logorante. Ma è una pratica corretta? Questa particolare situazione è stata riconosciuta come pratica scorretta dalla giurisprudenza ed ha fornito una maggior tutela per il proprietario del veicolo.
In particolare, la Commissione Tributaria di Milano del 3/4/2014 ha deciso quanto segue:
Quando il fermo amministrativo iscritto dalla società di riscossione, abbia ad oggetto un veicolo che viene adoperato dal contribuente per recarsi al lavoro e quest'ultimo non abbia altri mezzi di locomozione, l'autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa
Pertanto, il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo e nel caso ciò avvenisse saremmo di fronte ad un caso di fermo amministrativo illegittimo. In definitiva, dunque, quando il veicolo è necessario per il sostentamento umano vi è maggior tutela ad un diritto di credito.
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