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Sequestro conto corrente: quando può scattare?

Il sequestro del conto corrente viene fatto su iniziativa del creditore che si rivolge al Tribunale per potere ottenere la cifra di cui ha diritto. Si tratta di un pignoramento presso terzi, ovvero vengono aggrediti i crediti che il debitore vanta nei confronti di altri, ovvero la Banca.

Quando si parla di sequestro del conto corrente si fa riferimento ad una operazione di recupero crediti, che ha inizio in genere con un decreto ingiuntivo, e soltanto se non vengono rispettati i termini per il pagamento si può arrivare a un’azione esecutiva.

Risulta evidente, quindi, che non basta essere creditori verso qualcuno per bloccare i soldi in banca, ma è necessario fare una specifica istanza ad un tribunale.

Detto in altre parole è necessaria la presenza di un titolo esecutivo in gradi di accertare la situazione. In tal senso oltre a una ingiunzione di pagamento sono validi anche gli assegni, le cambiali, i contratti di mutuo, e gli atti pubblici stipulati di fronte a un notaio.

Nelle prossime righe analizzeremo nello specifico quando è possibile agire in tal senso, e quali sono i limiti previsti dalla legge.

Quando viene sequestrato un conto corrente?

La prima cosa da sottolineare è che il sequestro del conto corrente immediatamente in seguito a una fattura o bolletta non pagata, dato che non è possibile procedere con il pignoramento senza avere richiesto un decreto ingiuntivo o avere instaurato una causa civile ordinaria.

In genere possono essere espropriati dei beni mobili o immobili del soggetto inadempiente, per venderli all’asta e ricavare la somma necessaria a coprire il credito. Ma, in alcuni casi non è possibile procedere in questo modo, se il soggetto non ha delle proprietà.
Il pignoramento presso terzi, quindi, rappresenta una delle alternative nel caso in cui non ci siano beni immobili da mettere a garanzia.
Il sequestro del conto corrente non è l’unica possibilità, infatti è possibile agire anche nei confronti della pensione, dello stipendio o del TFR.

Il riferimento normativo è dato dall’art. 491 c.c., che sottolinea:

Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento

In pratica chi intende bloccare le cifre in banca del debitore, deve agire facendo una specifica richiesta al Giudice, che a sua volta può obbligare l’istituto di credito a bloccare il conto del soggetto inadempiente.

Come funziona il sequestro del conto corrente?

Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato in quali casi ci può essere il sequestro del conto corrente, vediamo ora di soffermarci sulla relativa procedura.

In realtà le procedure sono diverse a seconda che il soggetto richiedente sia un privato o l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nel primo caso, il creditore già in possesso di un titolo esecutivo quale una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, un mutuo, ecc, deve notificare il cosiddetto atto di precetto, ovvero una specie di ultimatum per permettere alla controparte di regolarizzare la situazione entro 10 giorni, prima di procedere.

In seguito deve essere notificato l’atto di pignoramento sia alla banca che al correntista. Con tale documento si obbliga la banca ad effettuare il sequestro del conto corrente, ovvero il cliente non ha più la facoltà di prelevare e utilizzare le somme depositate, dato che vengono bloccate.

Ovviamente si potrà sequestrare soltanto la cifra necessaria a coprire il debito e non tutto il conto corrente.

Ad ogni modo il debitore viene invitato a presentarsi in udienza, ed eventualmente può opporsi al provvedimento, attivando così una causa civile ordinaria.

E’ possibile anche, che il soggetto inadempiente proponga al creditore delle soluzioni alternative al sequestro del conto corrente.

Ad ogni modo in seguito al blocco:

  • se il credito è superiore al saldo, verranno trattenuti dalla banca tutti i bonifici o i versamenti fino a raggiungere la cifra in questione
  • se è inferiore, la parte eccedente può essere liberamente usata dal correntista.

Sequestro conto corrente: i limiti

E’ importante sottolineare che, il sequestro del conto corrente deve avvenire sempre rispettando determinati limiti imposti dalla legge.

In particolare se si tratta di conti correnti dei pensionati o lavoratori dipendenti, non è possibile prelevare tutti gli importi. Si possono bloccare soltanto:

  • le somme presenti all’atto di pignoramento fino a 3 volte l’ammontare dell’assegno sociale, che nel 2019 è di 457,77 euro al mese. Il limite quindi è di 1.373,97 euro
  • le somme accreditate in un secondo momento possono essere bloccate fino a un quinto.

Risulta evidente, quindi, che si possono sequestrare le somme al 100% soltanto se non derivano da lavoro dipendente o dalla pensione.

Sequestro conto corrente cointestato

Fino ad ora abbiamo descritto cosa accada quando un conto corrente viene pignorato. In realtà va sottolineato che a volte il sequestro avviene in quanto il soggetto ha commesso un reato.

Senza dubbio questa seconda tipologia è più grave, dato che ci sarà un procedimento penale volto a valutare le colpe dell’indagato.

In caso di inadempimento il debitore, invece, può risolvere la situazione chiedendo eventualmente una rateizzazione dei pagamenti.

Ad ogni modo va chiarito che, il denaro presente in un conto corrente cointestato appartiene per il 50% a entrambi. Risulta ovvio che i soggetti possono compiere operazioni in modo autonomo e separatamente, ma entrambi sono responsabili, anche dei debiti.

Detto ciò, l’istituto di credito può rivolgersi indifferentemente ad uno di loro per pretendere la restituzione delle somme.

E’ diverso il discorso in merito al rapporto tra i due correntisti. Chi ritiene di avere versato una quota maggiore deve dare prova di quanto afferma per avere delle pretese, e ciò vale anche per i debiti.

In pratica se si presenta una situazione in cui viene a mancare la perfetta parità è possibile superare la contitolarità.

Ad ogni modo se non si dimostra, con prove documentabili quanto detto sopra, entrambi sono responsabili in merito al conto corrente, e anche le conseguenze negativo ricadono inevitabilmente su tutti i contitolari.

Fonti normative

  • Art 502 del codice civile​
  • Art. 491 del codice civile
SEQUESTRO DI CONTI CORRENTI PIGNORAMENTO RECUPERO CREDITI
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