La confisca è una misura di sicurezza adottata nei confronti di soggetti che hanno commesso dei reati. In sostanza si tratta delle sottrazione definitiva di beni ritenuti pericolosi. Vediamo esattamente come funziona.
Nel nostro ordinamento sono previste alcune misure di sicurezza sia patrimoniali che personali per evitare che i soggetti che hanno commesso dei reati possano essere pericolosi per la società.
Il legislatore ha previsto quindi delle limitazioni per scongiurare altri illeciti, ad esempio togliendo la proprietà ed il possesso di alcuni beni, in via temporanea o definitiva, in base alla gravità.
A tal proposito è utile chiarire la differenza tra due diversi strumenti ovvero la confisca e il sequestro.
La legge italiana ha l’obiettivo di regolare i rapporti tra i cittadini ed evitare che sorgano situazioni di pericolo. Per questo motivo vengono adottati dei provvedimenti con lo scopo di risocializzare soggetti considerati pericolosi, che hanno commesso dei reati,
In sostanza si cerca di evitare la possibile reiterazione di comportamenti illegali. Esistono particolari misure di sicurezza disposte dal giudice, anche prima che sia stata emanata una sentenza di condanna, per evitare che le lungaggini processuali possano consentire al soggetto di mettere in atto altri atteggiamenti pericolosi.
Si tratta di misure che non hanno una durata prestabilita, dato che rimangono attive fino a quando è ritenuto necessario per la sicurezza dei cittadini, a volte a tempo indeterminato.
A tal proposito i soggetti vengono sottoposti a controlli periodici di sorveglianza, utili per stabilire la perduranza della pericolosità.
Le misure di sicurezza, ad ogni modo, possono essere di due diversi tipi:
Le misure detentive sono le seguenti:
Quelle non detentive, invece, sono:
Le misure di sicurezza patrimoniali sono:
In modo particolare la confisca è una misura definitiva, che consiste nella sottrazione di alcuni beni al proprietario, senza la previsione di una futura restituzione.
L’art. 240 c.p. sottolinea infatti che:
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto
Come possiamo notare il provvedimento si riferisce a beni che sono collegati ad un reato, quindi frutto di illecito o mezzi utilizzati per commettere il fatto. Come abbiamo detto, essi non vengono più restituiti, quindi vengono acquistati dallo Stato oppure distrutti.
Se il bene in oggetto è andato perso, si provvede alla confisca di beni per un valore corrispondente.
A seconda della situazione la confisca può essere facoltativa oppure obbligatoria, ma cosa significa esattamente?
Nel primo caso il giudice può applicare il provvedimento, in caso di condanna, sui beni:
Nella seconda ipotesi, invece, il giudice deve necessariamente confiscare i beni:
In molti confondono due provvedimenti che spesso vengono considerati simili, ma hanno obiettivi e modalità differenti.
Il sequestro dei beni è una misura cautelare che funge da garanzia patrimoniale, quando il proprietario ha commesso un illecito, sia civile che penale. Si tratta di un provvedimento provvisorio preso in attesa che venga emessa la sentenza definitiva. In sostanza, l’obiettivo è quello di evitare che l’oggetto venga distrutto o fatto sparire.
In ambito civile, in genere, la cosa viene lasciata in custodia al proprietario, ma gli atti compiuti in merito ad essa non sono considerati validi, come ad esempio la vendita a terzi.
Nel penale, invece, il sequestro può essere:
Rispetto alla confisca, la differenza è l’aspetto temporale. Il sequestro infatti è provvisorio e rappresenta un provvedimento preso in attesa della sentenza del giudice, mentre la confisca è una pena accessoria applicata in caso di colpevolezza del soggetto.
Secondo quanto abbiamo detto, quindi, risulta evidente che un sequestro possa trasformarsi e diventare poi definitivo con la sentenza del giudice.
Prima di una sentenza di condanna, infatti, il bene può essere sequestrato in attesa di chiarimenti in merito alla posizione del proprietario. Soltanto in seguito esso può essere sottratto in modo definitivo in favore dello Stato o per essere distrutto.
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