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Sequestro conservativo: cos’è e quando viene disposto?

Il sequestro conservativo disciplinato dall’art. 671 del codice di procedura civile, e consiste in uno strumento messo in atto dal creditore, per conservare la garanzia patrimoniale del debitore. Vediamo quando può essere disposto.

In materia di recupero crediti, chi ha il diritto di ottenere il pagamento di determinate cifre, può agire in vari modi per soddisfare il proprio diritto.
Dopo avere tentato di dialogare pacificamente con la controparte, senza ottenere risultati positivi, il soggetto può agire giudizialmente, chiedendo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte del giudice.

Ad ogni modo, il creditore può agire con successo soltanto se il soggetto inadempiente è proprietario di beni mobili o immobili. Se, invece, è nullatenente purtroppo c’è ben poco da fare.

Per questo motivo il legislatore ha previsto la possibilità di potere conservare le garanzie patrimoniali del debitore, effettuando il sequestro conservativo, in attesa di ottenere un titolo esecutivo valido.

Il proprietario, quindi, non può disporre liberamente dei propri beni, e non può effettuare operazioni su di essi, ad esempio la vendita o il trasferimento.

Cos’è il sequestro conservativo?

Quando un individuo vuole tutelarsi in modo aggiuntivo, per riuscire a portare a termine con successo le operazioni di recupero crediti, può chiedere al giudice il cosiddetto sequestro conservativo dei beni del debitore, in ottica di procedere con il pignoramento degli stessi, appena ci sarà un titolo esecutivo.

L’art. 671 c.p.c., infatti, sottolinea che:

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento

E’ possibile trovare un riferimento normativo a tale strumenti anche nell’art. 2905 c.c.:

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [671 c.p.c.].
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione

Come possiamo notare, l’istanza può essere presentata quando c’è un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Ovviamente sarà il giudice a dovere confermare e verificare la sussistenza di tale rischio.

In pratica si tratta di una misura cautelare, utilizzata in modo preventivo con lo scopo di conservare i beni, in vista dell’esecuzione forzata.

Il proprietario dei beni messi sotto sequestro conservativo, infatti, non può esercitare alcuna operazione su di essi, dato che eventuali atti dispositivi non avrebbero alcun effetto.

Possiamo dire che si tratta di un’azione simile a quella del pignoramento, infatti anche i limiti sono gli stessi, che viene effettuata in via preventiva quando ancora non ci sono i presupposti per agire forzatamente.

L’istanza, infatti, viene richiesta proprio quando il creditore non dispone di un titolo esecutivo e non è ancora legittimato a procedere con l’espropriazione.

Per essere valido, il provvedimento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla sua autorizzazione, altrimenti perde di efficacia.

Il sequestro conservativo d’altra parte può concorrere a peggiorare la situazione del debitore, che non potendo disporre liberamente del proprio patrimonio, rischia di non tenere fede di suoi debiti. Abbiamo detto, infatti, che ci sono degli effetti sia giuridici che materiali sui beni sottoposti a custodia, ovvero essi sono legati a un vincolo di indisponibilità.

Il soggetto inadempiente, quindi, non ha la possibilità di vendere alcuni beni per ricavarne delle somme denaro.

Sequestro conservativo: i presupposti

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che, in mancanza di specifici titoli esecutivi, un creditore può comunque mettere sotto sequestro i beni della controparte per avere una garanzia sul credito, simile a quella del pignoramento.

Per agire in tal senso, comunque, è necessaria la presenza di due presupposti:

  • il periculum in mora
  • il fumus boni iuris

Il periculum in mora è la presenza di un rischio effettivo, ovvero di un reale pregiudizio per il diritto di credito. In sostanza c’è il timore che l’inadempiente possa compiere atti di disposizione in grado di diminuire la garanzia patrimoniale.
Egli potrebbe liberarsi del patrimonio per evitare di pagare il debito. In tal caso è fondamentale valutare con attenzione i comportamenti dello stesso, e la situazione patrimoniale.

Il fumus boni iuris rappresenta, invece, l’esistenza di elementi in gradi di far ritenere motivato e fondato il diritto di credito, e quindi la richiesta di sequestro conservativo. Non si può parlare esattamente di piena prova, perchè altrimenti sarebbe possibile ottenere subito un titolo esecutivo, ma il concetto si avvicina molto ad esso.

Per potere effettuare la richiesta, entrambi i presupposti devono essere reali. La mancanza di soltanto uno dei due, determina l’impossibilità a proseguire in tal senso.

Come si richiede il sequestro conservativo?

Abbiamo detto che il sequestro conservativo viene autorizzato da un giudice in seguito a un’istanza fatta dal creditore. Il procedimento prevede gli stessi limiti stabiliti per il pignoramento.

Ad ogni modo, non è il giudice a stabilire quali beni devono essere sottoposti a sequestro, ma è il soggetto interessato a dover effettuare ricerche in merito e a stabilire quali beni coinvolgere.

In sostanza, l’autorità giudiziaria ha il compito di stabilire se la richiesta è legittima, e di porre il limite massimo, a seconda del tetto fissato dalla legge.

Proprio come accade per quanto riguarda il pignoramento, anche il sequestro conservativo viene effettuato in modo diverso a seconda della tipologia di beni in oggetti, ovvero 

  • mobili
  • immobili
  • crediti

A tal proposito l’art. 513 c.p.c sottolinea che:

L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica

Tutto ciò che viene sequestrato, deve essere poi affidato a un custode.

Ovviamente se il debitore presta una idonea cauzione, il giudice può anche disporre la revoca del sequestro conservativo, attraverso una ordinanza non impugnabile.
Infatti il vincolo viene trasferito direttamente sulla cauzione, che non corrisponde necessariamente ad una somma di denaro.

Conversione del sequestro in pignoramento

Fino ad ora abbiamo detto che, in mancanza di un titolo esecutivo, il creditore può chiedere un sequestro preventivo per evitare di perdere la garanzia inerente al recupero del credito.

Nel momento in cui l’interessato ottiene la sentenza di condanna, però, ha la facoltà di mettere in atto l’esecuzione forzata.

A tal proposito in giurisprudenza si discute in merito alla necessità di rendere automatica la conversione, oppure dell’opportunità di lasciare la scelta al creditore.

Ad ogni modo a seguito della conversione, i beni potranno essere venduti all’asta ed il ricavato sarà utilizzato per coprire il credito.

Come abbiamo potuto capire, quindi, il sequestro conservativo rappresenta uno strumento molto utile per proteggere il diritto a recuperare una somma di denaro.

Fonti normative

  • Art. 671 c.p.c
  • Art. 2905 c.c
  • Art. 513 c.p.c
SEQUESTRO CONSERVATIVO PIGNORAMENTO RECUPERO CREDITI
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