Sono molte le sentenze che trattano l'argomento del preavviso di licenziamento o dimissioni di lavoro e che hanno portato, nel tempo, a cambiare l'applicazione. Vediamo, dunque, insieme, come il lavoratore si deve comportare in caso di cambio di lavoro.
Tra il 2016 ed oggi sono state molte le sentenze che hanno ridefinito il modo di comunicare il preavviso di licenziamento o dimissioni di lavoro. Ma cosa è cambiato realmente? Scopriamolo insieme.
L'articolo 2118 del c.c. prevede quanto segue in materia di preavviso di licenziamento o dimissioni del lavoro:
Nell'articolo 2121 del c.c., invece, vengono messi in evidenza tutti gli elementi per il computo preciso dell'indennizzo di mancato preavviso. In questo rientrano, ad esempio, i rimborsi spese, le provvigioni, i premi produzione, vitto e alloggio (ove previsti) dovuti al lavoratore. Per ciò che concerne, invece, l'inclusione nell'indennizzo della quota spettante di tredicesima e quattordicesima è l'articolo 2118 a sancirlo.
Come detto, un rapporto lavorativo può terminare da parte del datore di lavoro così come da parte del lavoratore a patto che, fra questi, vengano rispettati i tempi di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni dal posto di lavoro. In caso di licenziamento, per un rapporto con un impegno settimanale superiore alle 24 ore il preavviso dovrà essere come segue:
Se, invece, il rapporto di lavoro è racchiuso fino ad un massimo di 24 ore settimanali, ecco come cambiano le cose:
Se a dare le dimissioni è il lavoratore, questi termini vengono ridotti del 50%. Come detto prima, poi, se a non dare il preavviso è il datore di lavoro al lavoratore spetta l'indennizzo calcolato come visto poc'anzi. Se, invece, è il lavoratore a non dare il preavviso, verrà decurtata tale somma dalla sua liquidazione come indennizzo verso il datore di lavoro.
Va ricordato che il termine del preavviso può essere interrotto per infortunio, malattia, servizio civile, maternità (fino ad un anno del neonato) e ferie.
Dal 2016, le interruzioni di lavoro consensuali vanno presentate solamente in modo telematico sui moduli messia disposizione del Ministero del Lavoro e questa procedura, comunque, non deve essere applicata al lavoro domestico.
Questa sentenza, però, è solo la prima di una serie di sentenze che nel corso degli ultimi anni hanno visto giudizi non sempre concordi al riconoscimento, in parte, dell'indennizzo. Ciò cui si fa riferimento, dunque, è sempre il diritto del lavoro ma ogni caso va valutato con attenzione da un avvocato specializzato.
Il diritto del lavoro è una materia molto complessa che richiede costanti aggiornamenti ed una specifica conoscenza del mondo INPS, Naspi, contratti CCNL e molto altro. E' fondamentale, dunque, mettersi nelle mani di un buon avvocato che abbia esperienza in cause simili.
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