Presidente della Repubblica: chi è
Il Presidente della Repubblica, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato, colui che rappresenta l'unità nazionale. Si figura come un potere "neutro", cioè posto fuori dalla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). La sua funzione è di coordinare e sorvegliare, secondo le norme stabilite dalla Costituzione Italiana, di cui è garante.
Caratteristiche del Presidente della Repubblica
Vediamo di seguito le varie caratteristiche della figura del Capo dello Stato:
- Art. 84: può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino che abbia più di 50 anni e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge;
- Art. 85: il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica;
- Art. 86: le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di inadempimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione;
- Art. 87: il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica;
- Art. 88: il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le camere o anche solo una di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura;
- Art. 89: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- Art. 90: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- Art. 91: il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Presidente della Repubblica: chi lo vota
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale; in base all'Art. 83 della Costituzione è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (tre consiglieri per regione, eletti dai Consiglieri regionali, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne elegge uno solo, per un totale di 58).
Fino a quando non sarà eletto il nuovo Parlamento con numeri ridotti a seguito della riforma costituzionale approvata nel settembre 2020, l'assemblea che lo elegge si compone di 1009 membri, tra cui:
- 630 deputati;
- 321 senatori (inclusi i senatori a vita);
- 58 delegati regionali.
L'Art. 83 della Costituzione stabilisce, inoltre, che il voto sia segreto e che il nuovo sia eletto con una maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea. Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione. Dopo i primi tre scrutini, se ancora non si riesce ad eleggere un candidato, diventa sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto al voto).
Dopo la seduta comune non sono ammessi interventi volti a proporre candidature o a esprimere dichiarazioni di voto. Lo scrutinio avviene in seduta pubblica. Allo spoglio procede il Presidente della camera che dà letture di tutte le schede, tranne quelle nulle. Per prassi si considerano "dispersi" i voti a quei candidati che raccolgano un numero di preferenza inferiore a due.
La seduta per l'elezione del Capo dello Stato è unica. Questo significa che finché non viene eletto il successore al Quirinale l'assemblea non si scioglie. Tra una votazione e l'altra sono, però, previste delle interruzioni. Ciò avviene per favorire il dialogo tra i partecipanti al voto e trovare un accordo su un possibile candidato. La durata media di ciascuno scrutinio è di circa quattro ore e mezzo, secondo i dati della Camera.