Con l’approvazione dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), l’Europa ha introdotto il primo regolamento organico sull’intelligenza artificiale. Entrato in vigore il 1° agosto 2024, sarà applicato gradualmente, vediamo come.
A partire dal 2 febbraio 2025 sono già vietati i sistemi di intelligenza artificiale classificati come a rischio inaccettabile, mentre dal 1° agosto 2025 sono divenuti obbligatori i requisiti di trasparenza per i modelli di IA di carattere generale. Restano invece differiti al 1° agosto 2027 gli obblighi più stringenti per i sistemi ad alto rischio, che richiederanno standard tecnici e organizzativi particolarmente severi.
Parallelamente, è stata adottata la Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi, che aggiorna la disciplina includendo software e sistemi di intelligenza artificiale. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 9 dicembre 2026, sostituendo definitivamente la vecchia direttiva del 1985.
La nuova direttiva estende la responsabilità oggettiva del produttore anche al software, agli aggiornamenti e ai sistemi IA. In caso di malfunzionamento o difetto che causi danni, il consumatore non deve dimostrare la colpa del produttore, ma solo il nesso tra difetto e danno.
Sono previste presunzioni di causalità a favore del danneggiato, in particolare quando il produttore non collabora o quando le complessità tecniche rendono impossibile la prova diretta. Si rafforzano anche gli obblighi di disclosure: il giudice può ordinare l’esibizione di prove, bilanciando con la tutela dei segreti commerciali.
In Italia, in attesa del recepimento europeo, la tutela passa attraverso:
Il Governo ha inoltre avviato un disegno di legge-quadro sull’IA, destinato a coordinarsi con AI Act e direttiva responsabilità prodotto.
Un sistema di IA difettoso, che generi errori gravi o produca risultati dannosi, può dar luogo a responsabilità oggettiva del produttore. Sono coinvolti anche importatori, distributori e piattaforme online che agevolano la commercializzazione.
Accanto alla product liability, restano valide le regole su responsabilità per colpa: lo sviluppatore o l’utilizzatore professionale risponde se non adotta le cautele richieste. In questo senso, gli obblighi di conformità previsti dall’AI Act (gestione del rischio, supervisione umana, logging, trasparenza) divengono standard di diligenza valutabili in sede giudiziaria.
La direttiva introduce importanti novità processuali:
È inoltre prevista la possibilità per gli Stati membri di limitare la “difesa dello stato dell’arte”, scelta che l’Italia dovrà valutare entro il recepimento.
Oltre al diritto UE, il Consiglio d’Europa ha adottato nel 2024 la Convenzione quadro sull’IA e i diritti umani, che promuove trasparenza, accountability e rimedi effettivi. Non regola direttamente la responsabilità civile, ma orienta gli ordinamenti nazionali a rafforzare la protezione degli individui nei confronti dei rischi dell’IA.
Il nuovo panorama normativo disegna un sistema a doppio binario:
Per imprese e professionisti, ciò significa dimostrare compliance lungo tutto il ciclo di vita del sistema, aggiornare contratti e polizze assicurative, e predisporre procedure interne di risk management.
Per gli utenti, invece, si aprono strumenti più chiari ed efficaci per ottenere ristoro in caso di danni causati dall’intelligenza artificiale. Tra questi rientrano le azioni di responsabilità civile ordinaria per fatto illecito o inadempimento contrattuale, l’accesso alla responsabilità oggettiva da prodotto difettoso secondo la nuova direttiva europea, il ricorso a presunzioni di causalità e a strumenti di disclosure probatoria introdotti a tutela della parte danneggiata. A ciò si aggiungono i meccanismi di tutela collettiva previsti dal diritto UE (azioni rappresentative promosse da associazioni di consumatori) e i rimedi garantiti dalla normativa settoriale, come nel caso di dispositivi medici o servizi finanziari basati su IA.
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