INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEBOLE E FORTE
La Commissione Europea ha riconosciuto l'importanza di mantenere la competitività a livello globale e, a tal fine, si è impegnata a favorire l'innovazione nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie di IA in tutti i settori industriali e in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La crescita e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale rappresentano un'opportunità cruciale per aumentare la competitività sia a livello nazionale che privato, contribuendo a rafforzare il posizionamento delle imprese europee sul mercato internazionale.
Esistono due tipologie fondamentali di intelligenza artificiale:
- Intelligenza Artificiale debole: Si basa sull'uso di programmi sviluppati dall'uomo per eseguire specifici compiti e risolvere problemi, come ad esempio un traduttore online.
- Intelligenza Artificiale forte: Possiede capacità di ragionamento e risoluzione dei problemi che non possono essere distinti da quelli umani.
In entrambi i casi, l'ambito di sviluppo del software si interseca con il mondo della proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale concede al creatore o inventore dell'opera il diritto di sfruttare le proprie creazioni e fornisce modalità di tutela contro l'uso improprio dell'opera da parte di terzi non autorizzati.
La
proprietà intellettuale può essere suddivisa in due categorie principali:
- Diritto d'autore: Protegge opere letterarie e artistiche, così come beni immateriali come banche dati e software.
- Proprietà industriale: Garantisce protezione a invenzioni e creazioni tramite marchi depositati e brevetti.
Ne conseguono quindi due diverse forme di tutela che si vanno ad applicare all'IA. La prima riguarda le opere che
utilizzano l'intelligenza artificiale e la seconda le opere
generate dall'intelligenza artificiale (intelligenza artificiale generativa).
Proprietà intellettuale dell'Intelligenza Artificiale (IA)
Quando ci riferiamo alle creazioni realizzate con l'ausilio dell'IA o basate sulla tecnologia IA, parliamo principalmente dello sviluppo di software. Ma quali sono i diritti riconosciuti all'inventore di un software basato sull'IA? In Italia, la normativa individua due possibili forme di protezione: il diritto d'autore e la tutela brevettuale.
Il diritto d'autore è regolato dalla legge 633/1941 e considera i "programmi per elaboratore" come opere letterarie, garantendo all'autore del programma i seguenti diritti:
- Diritti morali: questi diritti sono inalienabili e comprendono il riconoscimento della paternità dell'opera. In altre parole, l'autore avrà sempre il diritto di essere riconosciuto come creatore del software.
- Diritti patrimoniali: questi diritti possono essere trasferiti e consentono all'autore di sfruttare economicamente l'opera. Ciò significa che l'autore può concedere a terzi il diritto di utilizzare, distribuire o vendere il software in cambio di una remunerazione.
La protezione attraverso il diritto d'autore non richiede formalità particolari ed è valida per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte.Tuttavia, è importante sottolineare che la legge sul diritto d'autore offre una protezione
solo ai software che presentano un carattere creativo, ovvero che siano originali (art. 2 punto n. 8).Un software sarà considerato originale se presenta
elementi di novità rispetto ad altri software preesistenti e se non offre una soluzione standard già conosciuta nel settore. In altre parole, deve mostrare un
livello di creatività e innovazione che lo distingue da altre soluzioni simili presenti nel mercato.
In conclusione, l'inventore di un software basato sull'IA può beneficiare della protezione del diritto d'autore se il suo lavoro
rispetta i criteri di originalità stabiliti dalla legge. Questa protezione gli consentirà di godere di diritti morali e patrimoniali, garantendo il riconoscimento della sua paternità e il diritto di
sfruttare economicamente l'opera.
Proprietà intellettuale: tutela del brevetto
La tutela brevettuale è un importante strumento legale per tutelare le innovazioni tecnologiche e le invenzioni. Secondo il Codice della proprietà industriale, in Italia, i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e, quindi, non sono brevettabili. Tuttavia, a livello europeo, l'Ufficio Europeo Brevetti ha recentemente aggiornato le sue linee guida per includere una sezione specifica riguardante la brevettabilità delle invenzioni che coinvolgono l'Intelligenza Artificiale (IA), definite anche "computer-implemented inventions" (CII).
Perché un software possa essere brevettabile, deve essere incorporato in un'invenzione che soddisfi determinati requisiti previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice:
- Novità
- Originalità
- Applicazione industriale
Inoltre, affinché sia concesso un brevetto, l'IA coinvolta nell'invenzione deve presentare un
carattere tecnico, contribuendo a fornire una soluzione ad un problema tecnico specifico. La domanda di brevetto deve soddisfare i requisiti di chiarezza, concisione e una descrizione sufficiente, in modo che un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione leggendo la domanda di brevetto. Questa evoluzione delle linee guida rappresenta un passo significativo nell'ambito della protezione brevettuale per le invenzioni basate sull'IA, permettendo agli sviluppatori e alle aziende di ottenere una
maggiore tutela legale per le loro innovazioni tecnologiche in questo settore in continua espansione.