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Diritto d’autore: cos’è e come funziona?

Il diritto d’autore serve per proteggere le creazioni intellettuali dei soggetti, in modo esclusivo. L’autore ne può rivendicare la paternità, ricavando i relativi compensi economici, ed è l’unico che può modificare il contenuto di tali opere.

Quasi la totalità delle creazioni intellettuali sono coperte dal diritto d’autore, ma in concreto cosa significa? Come funzionano i diritti d'autore?

Sappiamo che non è legale scaricare musica gratis da internet, soprattutto con lo scopo di ricavarne dei guadagni economici. Non è consentito copiare testi scritti da altri e rivenderli, non è possibile utilizzare foto coperte da copyright, ecc...

In altre parole, qualsiasi opera è di proprietà esclusiva del suo creatore, se non indicato diversamente, come vedremo.

Si tratta di un modo per valorizzare la capacità, la creatività e la competenza di chi riesce ad arricchire culturalmente la società con delle opere intellettuali.

Ciò significa che per usufruire di tali creazioni è necessario pagare un compenso, o diritto, al proprietario.

Cos’è il diritto d’autore?

E’ un istituto giuridico che ha l’obiettivo di proteggere l’attività intellettuale, ovvero le creazioni che ne derivano (opere musicali, arti figurative, libri, opera cinematografica, opere dell'ingegno in generale), riconoscendo all’autore tanto i diritti morali quanto i diritti patrimoniali.

Attraverso la tutela del copyright il creatore ha la possibilità di sfruttare la sua opera da un punto di vista commerciale, ricavandone dei profitti.

In altre parole, si tratta di un diritto di proprietà intellettuale che consente all'autore di controllare l'utilizzazione economica delle proprie opere e di rivendicare la paternità dell'opera stessa. A differenza di marchi e brevetti, per i quali è richiesto il deposito, non è necessario "chiedere i diritti d'autore", poiché tale istituto si basa più semplicemente sul fatto di essere i creatori dell'opera, di poterne rivendicare la realizzazione. Il deposito presso un ente che ne certifichi la data non è obbligatorio ma risulta tuttavia consigliato al fine di garantirsi la possibilità di dimostrare senza difficoltà di essere gli autori.

Il diritto d’autore è stato ideato per tutelare l’atto creativo, cioè il lavoro e l’investimento fatto da un individuo per riuscire a dare vita a qualcosa di unico, una creazione apprezzata dalla società.
In un certo senso è utile anche per incoraggiare la creatività e il desiderio di produrre opere intellettuali di valore.

In Italia, l’ente preposto alla protezione dei diritti inerenti alle creazioni musicali è la SIAE, Società Italiana degli Autori e Editori. Essa ha il compito di proteggere i diritti patrimoniali, morali e connessi.

I diritti patrimoniali

Riguardano la possibilità di sfruttamento economico della propria opera in qualsiasi modo e forma (diritto di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione al pubblico, di utilizzazione economica delle opere, di pubblicazione e di sfruttamento commerciale dell'opera) e sono diritto esclusivo del creatore. Per quanto concerne la durata, essi sono validi per tutta la vita dello stesso, e fino a 70 anni dopo la sua morte. In tal caso il diritto può essere rivendicato dal coniuge e/o dai figli dell'autore defunto o, in loro assenza, da ascendenti e discendenti diretti oppure, in mancanza di questi, da fratelli / sorelle dell'autore e discendenti di questi ultimi. Le opere protette possono essere utilizzate solo con il consenso dell'autore o dei suoi eredi e/o parenti in vita. 

Sul tema dei diritti patrimoniali, la legge regola una serie di questioni fondamentali. In dettaglio:

  • la pubblicazione delle opere: solo l’autore può rendere pubblica l’opera per la prima volta nel mercato;
  • esecuzione e rappresentazione: se la creazione viene riprodotta in pubblico, l’autore ha diritto a un guadagno;
  • seguito: percepire un compenso ogni volta che l’opera viene venduta, anche da intermediari;
  • comunicazione al pubblico: la diffusione dell’opera deve essere autorizzata dall’autore;
  • riproduzione: moltiplicazione dell’opera;
  • elaborazione: ogni trasformazione deve essere autorizzata dal creatore.

I diritti morali

Si riferiscono alla tutela della personalità dell’autore, alla sua immagine e reputazione, quindi al rispetto della sua creatività. Vengono considerati dei diritti inalienabili e possono persistere anche nel caso in cui vengono ceduti i diritti patrimoniali, e valgono per sempre, anche dopo la morte del titolare. Possono infatti essere rivendicati dai familiari. 

Si tratta dei diritti di:

  • paternità dell’opera: l’autore deve essere indicato e riconosciuto come il creatore 
  • inedito: solamente l’artista può decidere quando pubblicare l’opera, e può anche scegliere di lasciarla per sempre inedita
  • pentimento: ritirare la creazione dal commercio
  • integrità dell’opera: il creatore può opporsi a qualsiasi deformazione che può ledere la sua reputazione

I diritti connessi

Si tratta di diritti che la legge riconosce a soggetti terzi, che sono comunque collegati all’autore. Ad esempio è il caso degli interpreti, esecutori, produttori, emittenti radio, canali televisivi, siti internet.

In altre parole si tratta di soggetti che offrono l’opera al pubblico.

Norme di riferimento

In Italia la legge sul diritto d'autore di riferimento è il Decreto Legislativo 633 del 1941, conosciuto anche come “Legge sulla protezione del diritto d’autore”.

La normativa del 1941 era stata realizzata in modo conforme a quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886. 

Nel corso degli anni le disposizioni sono state modificate diverse volte, per recepite anche svariate direttive dell’UE, e per adattarsi alla Costituzione Italiana.

Gli altri riferimenti giuridici in merito al diritto d’autore si possono trovare dell’art 2575 del codice civile, che afferma:

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Nel 2017 è stata approvata, con molte polemiche, la nuova Legge Europea sul Copyright, che impone regole restrittive, soprattutto per i grandi colossi del web. La Direttiva 2014/26/UE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 35/2017, ha rafforzato la tutela del diritto d'autore nell'ambiente digitale, introducendo nuove regole per la tutela delle opere in rete e il diritto di pubblicazione.

L’ar 11 è probabilmente il più discusso e criticato e prevede l’obbligo per i social network e motori di ricerca di pagare gli autori di contenuti che vengono condivisi nelle piattaforme. 

Si tratta di un passaggio chiave in quanto viene riconosciuto il diritto d’autore anche per la presentazione di creazioni, in quanto il copyright si estende all’anteprima di un contenuto.

Ovviamente tale obbligo riguarda esclusivamente gli usi a scopo di lucro dei materiali, perciò tutti gli altri usi sono consentiti, come ad esempio la divulgazione enciclopedie senza scopo di lucro come Wikipedia, e per uso personale.

Diritti d’autore alternativi

Abbiamo detto che ogni autore ha il diritto di proteggere la propria opera, ricavandone un guadagno economico e personale.

Ma, in alcuni casi, gli artisti possono scegliere di non proteggere le loro creazione, per agevolarne una maggiore diffusione, oppure possono decidere di tutelarsi solo per alcuni aspetti, lasciano liberi tutti gli altri.

Si tratta delle licenze:

  • Copyleft
  • Creative Commons

Copyleft

Il Copyleft rende un determinato bene “libero”, nel senso che tutti possono usufruirne, anche se ad alcune condizioni.

Giuridicamente gli utenti hanno la possibilità di utilizzare, modificare e diffondere un’opera con meno vincoli rispetto al classico copyright. E’ modello scelto soprattutto per creare software aperti a più sviluppatori, favorendone un’evoluzione più completa. 

In un certo senso, con questa licenza, viene sospeso il diritto d’autore. 

Creative Commons

Le Creative Commons sono licenze che si basano sul concetto di “alcuni diritti riservati”.

Succede, infatti, che l’autore decide di proteggere solo alcuni aspetti inerenti alla sua opera, lasciando gli altri liberi.

Le licenze in questione sono composte da 4 attributi base, che possono essere combinati tra loro per tutelare le creazioni in modo personalizzato, esse sono:

  • attribuzione: si può utilizzare un’opera, anche per scopi di lucro, ma menzionando l’autore;
  • non opere derivate: si può utilizzare una creazione, senza modificarla;
  • non commerciale: si può usare solo per scopi personali;
  • condividi allo stesso modo: deve essere condivisa con la stessa licenza originaria.

COPYRIGHT DIRITTO D'AUTORE
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