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Plagio: cos’è e quando si verifica?

Il plagio rappresenta una violazione del diritto d’autore tra due canzone identiche, ma solo se la prima presenta tratti di originalità e creatività. Se si tratta di un motivo banale o popolare non viene violata alcuna legge.

La tematica legata al plagio di canzoni e musiche, diventa spesso l’oggetto di dibattiti televisivi o tra appassionati nei social network. Spesso, i fan o persone curiose seguono le vicende giudiziarie che riguardano personaggio più o meno famosi del panorama musicale.

Ma cosa dice in merito la legge sul diritto d’autore? Quando si può ritenere un’opera musicale copiata da una precedente? In quali casi vengono violati nei diritti? Quando e come si può procedere? 

Nelle prossime righe cercheremo di rispondere a tutte queste domande, ponendo l’attenzione anche su una recente sentenza della Cassazione in merito.

Cos’è il plagio?

Nel linguaggio comune il termine plagio, viene utilizzato di frequente. Tutti noi, infatti, siamo appassionati di musica, e in certe occasioni siamo in grado di sostenere che un brano musicale assomiglia ad un altro, ma ciò che normalmente la gente non conosce a fondo, è ciò che dice la legge in merito.

In quali casi viene violato il diritto d’autore? Le note musicali sono 7, quindi è probabile che ci possano essere delle melodie simili, un altro discorso però riguarda un pezzo copiato.

Quando un individuo copia un’opera altrui, o soltanto una parte di essa, spacciandosi come l’autore originale, rischia delle sanzioni. Tale situazione viene spesso confusa con la contraffazione che, come vedremo nei prossimi paragrafi, si verifica quando si sfrutta un’opera di altri economicamente. Un esempio di tale comportamento è la pirateria discografica.

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Senza dubbio le due azioni possono essere effettuate contemporaneamente dallo stesso soggetto, come avviene nel caso in cui un individuo decida di copiare un brano di un altro artista per poi metterlo in vendita con il proprio nome.

Secondo la legge il plagio avviene quando ci sono due brani uguali, ed il primo è caratterizzato da novità e originalità. Ciò significa che non ci può essere una violazione del diritto d’autore per opere banali, come ha sottolineato la Cassazione con la sentenza n. 22078/19 del 4 settembre 2019.

Va sottolineato, quindi, che la parte copiata deve riferirsi alla parte caratterizzante di una canzone, il ritornello, e non ad una parte qualsiasi. Infatti, le strofe si assomigliano molto soprattutto nella musica pop, e non sono determinanti per definire la melodia del pezzo.

Perciò, non vengono tutelati gli accorsi ma il ritornello, ovvero la sua linea melodica. Ci può essere uno stesso accompagnamento ma con melodie differenti, e in questo caso non si può parlare di plagio.

Come si protegge un’opera dal plagio?

Dopo avere visto nel paragrafo precedente in quali casi si verifica una violazione del diritto d’autore, se due canzoni sono simili, vediamo ora di descrivere come si può proteggere la paternità di un’opera.

Sembrerà strano ma una canzone viene protetta da eventuali plagi nel momento in cui viene composta, nel senso che, il diritto dell’autore si attiva nell’istante in cui crea qualcosa. Il vero problema riguarda però la necessità di dimostrare l’anteriorità di un pezzo rispetto ad un altro. 

Per chiarire possiamo dire che non c’è alcun obbligo di registrare o pubblicare una canzone, ma solitamente si procede in tal senso per avere degli elementi oggetti in grado di dimostrare la paternità e la data di creazione della stessa. 

In eventuali dispute legali, infatti, il fattore determinante è dato proprio dalla priorità temporale di un brano. Non basta affermare di avere prodotto qualcosa in un determinato periodo, ma bisogna avere elementi certi a supporto della propria tesi.

La prova potrebbe essere anche autoprodotta, nel senso che l’autore può stampare o produrre un pezzo, inviandolo a se stesso via posta raccomandata, oppure potrebbe avvalersi di testimoni in grado di confermare i fatti.

Il plagio involontario

In materia di diritto d’autore la legge intende punire chi copia le opere altrui, anche se avviene in modo non volontario. Ma è necessario chiarire il concetto.

Copiare qualcosa non è legittimo, quindi viene punito tale comportamento sia in caso di dolo che di colpa. Ciò significa che in alcuni casi il responsabile può agire in malafede, consapevole di ciò che sta accadendo, in altri invece no.

Il plagio involontario, tuttavia, si verifica quasi sempre per quanto riguarda brani poco originali, banali o scontati. In tal caso non si tratta di una violazione, come recentemente sottolineato da una sentenza della Cassazione.
Il primo compositore, quindi, non può proteggere la propria creazione se non presenta dei caratteri originali e creativi.

L’inconsapevolezza in tal caso è data dall’ignoranza dell’esistenza di un’opera identica prodotta in precedenza. La giurisprudenza infatti ha ammesso che sia possibile produrre casualmente dei pezzi simili, soprattutto all’interno di uno stesso genere musicale. Le opere considerate poco creative ed originali tendono ad assomigliarsi tutte.

Differenza tra plagio e contraffazione

Come abbiamo già accennato, spesso si fa confusione tra i termini plagio e contraffazione, in realtà nel primo caso si tratta di copiare un’opera altrui, mentre nel secondo si sfrutta una creazione di un altro soggetto per avere dei vantaggi economici in modo illegale.

Tra i due concetti, comunque, non esiste un confine molto netto, tanto che da un punto di vista giuridico esiste un’apposita figura detta “plagio-cotraffazione”, per indicare tutti i casi in cui avviene uno sfruttamento abusivo di un’opera musicale di proprietà altrui.

Il plagio viene considerato in effetti come aggravante della contraffazione e non come un reato autonomo. Ad ogni modo non esistono delle metriche specifiche per valutare quando si verifica tale situazione, ma è necessario valutare caso per caso.

Non è rilevante considerare l’elemento soggettivo del reato, ovvero se viene commesso con dolo o colpa, dato che è sufficiente avere recato un danno morale o patrimoniale all’autore plagiato

Va sottolineato anche che il consenso dell’offeso non è valido per escludere la punibilità, dato che il diritto di paternità intellettuale è indisponibile. 

Al limite, nel caso in cui un soggetto abbia agito in buona fede, è possibile escludere la condanna al risarcimento danni, in quanto l’azione è stata commessa senza dolo e senza colpa.

DIRITTO D'AUTORE PLAGIO CONTRAFFAZIONE
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