Il falso d’autore è la riproduzione di opere note non solo pittoriche, ma più in generale figurative, eseguite da artisti che ne rilasciano contestualmente una certificazione di non autenticità. Cosa dice la legge in proposito?
La produzione di falsi, riproduzioni, copie e repliche è un mercato in costante aumento, dove spesso anche occhi più attenti come quelli dei critici vengano ingannati dai falsari e rappresenta un serio problema per gli artisti, più o meno emergenti, in merito di materia dei diritti d'autore.
L'illecito nel caso del falso d’autore è che, nonostante il talento del falsario si tratta comunque di una copia di un'opera non autorizzata che va ad incidere gravemente sulla violazione del copyright. Cosa succede ai soggetti che si macchiano di questo illecito? Si può definire un reato? Vediamo insieme cosa dice la giurisprudenza in merito.
Quindi, cos'è in concreto un falso d’autore? Il falso d’autore è un'opera d’arte quasi equivalente ad un originale, le somiglia così tanto da confondersi con quest'ultima. Imitare alla perfezione per esempio un dipinto, è frutto di grande padronanza della tecnica e maestria: la locuzione falso d'autore rimanda proprio al concetto di bravura del falsario.
Il problema del falso d’autore, come già sopracitato, è che esso viola il copyright, ovvero il diritto d’autore che è riconosciuto su ogni opera dell’intelletto. Nel momento in cui un soggetto decide di scrivere un libro, o dipingere una tela, la legge italiana tutela il tuo lavoro con il diritto d'autore, che ti attribuisce la paternità dell'opera e il conseguente sfruttamento economico di essa.
Esistono però moltissimi falsari d'autore di professione, che contraffano, alterano e riproducono opere nell'intento di trarre profitto e che vivono di rendita, copiando opere non loro, e commettendo un reato che è punibile con la reclusine dai tre mesi ai quattro anni, con multe salatissime che variano dai cento ai tremila euro. Insomma, il falsario spesso rischia la galera. Sia lui, che chi, seppur non avendo preso parte alla contraffazione cerca di fare business sull'opera, spacciandola per originale e mettendola in commercio. La legge italiana quindi punisce non solo il falsario, ma anche tutti coloro che, conoscendo la falsità dell'opera in questione, cercano di trarne profitto vendendo le opere come fossero originali.
Sempre secondo la legge italiana, il falso d’autore non è reato quando viene esplicitato espressamente come tale. Occorre infatti dichiarare all’atto dell'esposizione o della vendita che le opere in questione non sono autentiche, con un'annotazione scritta sull’opera oppure mediante una dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Bisogna rilasciare quindi “certificato di falso d’autore".
Nel caso in cui l'acquirente scopra successivamente l'acquisto di avere tra le mani un falso d'autore, secondo la legge deve innanzitutto controllare la documentazione che ne attesti l'autenticità e la probabile attribuzione dell'opera. Il venditore di opere d’arte ha l'obbligo di rilasciare apposita certificazione circa l’autenticità o la provenienza dell'opera. A volte però è lo stesso venditore ad essere stato ingannato.
Esistono tre possibili scenari nel caso in cui si dovesse incappare in un falso d'opera:
Chiunque riproduca un quadro di un artista in vita o deceduto da meno di settant'anni va incontro alla violazione del diritto d'autore. Non sempre, però, la perfetta riproduzione dell’originale costituisce illecito. Secondo la Corte di Cassazione [3], a proposito di sculture, nel caso in cui queste siano ottenute da calco originale a opera di terzi e non dell’autore e poi esposte come originali, tale attività come non è illecita in quanto le sculture in oggetto rappresentavano il risultato contenuto per il tramite di calchi originali. In pratica, secondo i giudici, la riproduzione da parte del detentore legittimo della matrice non configura alcuna falsificazione, giacché l’opera resta autentica.
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