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Separazione e mutuo cointestato: cosa fare?

Quando il matrimonio finisce, e marito e moglie decidono di procedere con la separazione il mutuo cointestato potrebbe diventare un problema. Vediamo di seguito quali sono le soluzioni che si possono prendere in merito.

A volte si prendono delle decisioni senza pensare a ciò che potrebbe accadere in futuro. Nel momento in cui una coppia decide di passare la vita insieme e si vincola con il matrimonio, l’unico obiettivo è quello di riuscire a vivere la vita dei propri sogni.

Succede molto spesso, infatti, che marito e moglie decidano di aprire un mutuo cointestato per riuscire ad acquistare una casa, nella quale fare crescere la loro famiglia.

Ma cosa accade in caso di separazione e divorzio? Come possono svincolarsi dal contratto? A chi viene assegnata la casa coniugale?

Il mutuo cointestato

Come ci suggerisce il termine stesso in un mutuo cointestato i soggetti obbligati sono più di uno, e possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Tutti i mutuatari devono pagare per intero il debito. Cosa significa questo?

In sostanza in caso di inadempimento il creditore, ovvero la banca, può agire contro ognuno di essi per recuperare la cifra. Non è previsto, infatti, l’obbligo ad agire preventivamente nei confronti di uno dei debitori.

Tale situazione rimane valida per tutta la durata del mutuo, anche in caso di litigi tra i cointestatari, magari dovuti alla fine del matrimonio.

In caso di separazione il mutuo cointestato mantiene salde le stesse regole, quindi entrambi i soggetti continuano ad essere responsabili in modo solidale nei confronti della banca. Perciò se una parte non versa la propria quota, come stabilito, l’istituto può procedere con il pignoramento presso l’altro soggetto. In seguito quest’ultimo può rivalersi sull’inadempiente per la relativa quota di pertinenza.

Ad ogni modo va detto che, spesso il mutuo cointestato è un’opzione obbligatoria per potere procedere con l’acquisto di una casa. La banca, infatti, per concedere il prestito chiede delle garanzie elevate che non sempre un solo individuo è in grado di fornire.

Separazione e mutuo cointestato

Separazione e mutuo cointestato sono due argomenti che frequentemente sono collegati tra loro. Tra le varie tematiche di cui discutere quando un matrimonio finisce, infatti, c’è anche quella relativa al proseguimento del contratto con la banca.

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, con una separazione consensuale o giudiziale, non cambiano i rapporti tra i soggetti e la banca e l’obbligazione rimane in capo ad entrambi. Detto ciò non è rilevante che la casa coniugale sia stata assegnata alla moglie o al marito.

Nonostante gli obblighi nei confronti del debitore, tuttavia, il giudice potrebbe imporre il pagamento delle rate in capo al marito o alla moglie, in forma di contribuzione per il mantenimento dei figli.

Si tratta, comunque, di rapporti interni tra i debitori, non opponibili alla banca.

Ma, vediamo di seguito quali potrebbero essere le soluzioni in caso di separazione e mutuo cointestato.

Accollamento del mutuo

Soltanto uno dei coniugi continua a pagare le rate, accollandosi per intero la rata. Ciò può accadere per detrarre l’ammontare dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o nell’accordo di separazione consensuale.

Ad ogni modo, ciò non significa che la controparte sia totalmente libera dalle responsabilità. La banca, infatti, è un soggetto estraneo all’accordo pattuito tra i coniugi, e potrebbe agire in modo indifferente nei confronti di entrambi in caso di inadempimenti.

Quello descritto è un accollo interno, quindi inopponibile al creditore.

Vendita dell’immobile 

Una soluzione in caso di separazione a mutuo cointestato potrebbe essere la vendita dell’immobile e di conseguenza l’estinzione del mutuo. Ad ogni modo, ciò comporta la perdita della casa, ovvero una situazione particolarmente spiacevole soprattutto in presenza di figli minori, che potrebbero non vivere bene la situazione.

In ogni caso se l’immobile risulta essere troppo grande e costoso, si tratta di un’opzione da tenere in considerazione. 

Pagamento delle rate residue

Se le rate rimanenti non sono molte, per liberarsi dai vincoli è possibile effettuare il versamento di tutte, In tal modo è possibile conservare la casa, ad esempio per i figli.

Inoltre, è possibile cedere a titolo oneroso la quota di comproprietà all’altro coniuge assegnatario. Tale situazione è abbastanza difficile e improbabile se il contratto è stato sottoscritto da poco tempo, e se le rate rimanenti sono ancora molte.

Uscita dal contratto

Un ulteriore modo per svincolarsi è l’uscita dal contratto con la conseguente cessione della quota di proprietà alla controparte. In questo modo soltanto uno dei coniugi diventa il proprietario dell’immobile e unico titolare del contratto.

Per procedere in tal senso è necessario, però, chiedere il consenso alla banca. L’istituto di credito, infatti, deve effettuare delle valutazioni in merito per capire se la garanzia offerta è sufficiente a coprire l’adempimento delle rate rimanenti.

Va valutato inoltre se c’è l’obbligo di chiedere l’intervento del notaio. La vendita della quota implica anche la cessione di una parte di proprietà dell’immobile, che deve essere trascritta con un atto notarile.

Tale formalità può essere evitata soltanto se in sede di separazione consensuale viene inserita l’operazione completa di tutti i dati catastali come clausola dell’accordo. In questo modo è sufficiente solamente l’omologa del giudice.

L’accordo, in questo caso assume la forma di atto pubblico, come previsto dall’art. 2699 c.c.:

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato

Surrogazione o portabilità

Con la separazione il mutuo cointestato può diventare un problema, per questo motivo è possibile procedere con la surrogazione ovvero con il passaggio ad un’altra banca, modificando il contratto stipulato da entrambi i coniugi.

In questo modo è possibile ottenere nuove condizioni contrattuali, e il mutuatario può essere soltanto il marito o la moglie. L’importo dovuto è pari al residuo delle rate ancora da versare.

In sostanza le modifiche sono inerenti al regolamento contrattuale e al numero di mutuatari.

Va precisato che, il nuovo istituto di credito può essere disponibile ad accettare soltanto se le rate residue sono poche e l’importo totale non elevato, e se il soggetto interessato riesce a fornire le garanzie necessarie.

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