Con lo scoppio della pandemia legata al Covid-19, nel 2020 il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, assumendo poteri straordinari per la gestione della pandemia. La durata iniziale prevista era di un anno, ma le proroghe hanno esteso l’urgenza fino al 31 marzo 2022.
Era il 31 gennaio 2020 quando il Consiglio dei ministri, con a capo Giuseppe Conte, dichiarò l’emergenza per la pandemia da Coronavirus. L’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità - aveva da poco dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, e il governo italiano non ha tardato ad adeguarsi. Da allora la vita di tutti noi è cambiata drasticamente, divenendo strettamente legata alle disposizioni del Presidente del Consiglio.
Nell’articolo di oggi vediamo cos’è lo stato di emergenza, a cosa serve e quanto dura, chi ha il potere di deliberarlo e cosa comporta la nuova proroga fino al 31 marzo 2022.
Si tratta di un provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, quando si verificano eventi eccezionali che includono calamità naturali, come terremoti o inondazioni, o emergenze di carattere sanitario, come il Covid-19.
Questo secondo quanto stabilito dalla legge 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile. La normativa in questione prevede l’adozione, in caso di urgenza, di mezzi e poteri straordinari in capo al governo e alla protezione civile.
La disciplina relativa la possiamo ritrovare nella l. 225/1992 e nel d.lgs. n. 1 del 2018, il Codice della protezione civile. Lo scopo di questo particolare stato è quella di garantire l’immediatezza degli interventi a salvaguardia della popolazione, quando si verificano calamità naturali o legate all’attività dell’uomo.
Per farlo, sono necessari mezzi e poteri straordinari, grazie ai quali il governo può deliberare provvedimenti ad effetto immediato. A partire dalla nomina del commissario delegato che dovrà gestire gli interventi necessari. Durante lo stato emergenziale, quindi, i poteri in deroga si concentrano nelle mani del governo e della protezione civile.
Tale stato garantisce l’intervento immediato per fronteggiare un evento calamitoso, grazie all’assegnazione di poteri straordinari al governo e alla protezione civile.
Ci sono tre livelli di emergenze, come stabilito dall’art. 7 del Codice della protezione civile:
La pandemia da Covid-19 è stata gestita come un’emergenza di livello nazionale. Questo ha consentito al governo di adottare decisioni in tempi molto brevi, anche tramite i DPCM – decreti del Presidente del consiglio – che non necessitano di approvazione parlamentare.
Inoltre, la dichiarazione di uno stato d’urgenza permette al governo di creare organi di gestione straordinari: per il Covid-19 è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico, organo che interpreta le scoperte che man mano vengono fatte dalla scienza rispetto al virus.
Il provvedimento viene deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio, di un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio, dopo una valutazione compiuta dal Dipartimento di protezione civile.
Per dichiarare lo stato di emergenza non c’è la necessità di ricorrere al Parlamento per la ratifica. Il potere decisionale è quindi concentrato nelle mani dell’esecutivo, che ne determina anche la tipologia: rischio ambientale, pericolo sismico, rischio sanitario ecc.
Una delle prime azioni è poi quella di conferire al capo del dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza nell’ambito di competenza interessato, che può essere anche l’intero Paese, come accaduto per la gestione della pandemia da Covid-19.
Il Consiglio dei ministri fissa anche la durata e l’estensione territoriale dello stato eccezionale, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Vengono poi stanziate le risorse necessarie per fronteggiare i primi interventi di soccorso.
Secondo l’art. 24 del Codice di protezione civile, quando ha rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ma è prorogabile per ulteriori 12 mesi. Posto che lo stato di emergenza dichiarato dal governo Conte risale al 31 gennaio 2020, questo avrebbe dovuto durare fino al 31 gennaio 2022, adottando la proroga prevista.
Per prorogarlo ulteriormente, il governo ha infatti dovuto chiedere l’autorizzazione del Parlamento, arrivata il 17 febbraio.
Con l’arrivo della variante Omicron e l’aumento dei contagi, il governo ha ritenuto opportuno prorogare ulteriormente lo stato eccezionale, emanando il d.l. 221/2021, che sposta la scadenza al 31 marzo 2022.
Il 17 febbraio il Parlamento ha approvato il decreto legge, con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti.
I motivi che hanno spinto il governo ad adottare una proroga oltre i 2 anni massimi previsti sono diversi: la necessità di far proseguire la campagna vaccinale, i risvolti della variante Omicron, l’aumento dei contagi.
Ma cosa comporta la proroga dello stato emergenziale?
In tema di Green Pass, la persistenza dell’obbligo a livello nazionale è slegata dalla condizione di emergenza, in quanto la norma relativa è stata approvata dal Parlamento con procedura regolare.
Non sarà quindi destinato a scomparire con la fine dello stato emergenziale, ma finirà quando il governo deciderà che il Covid-19 non sarà più un problema per il sistema sanitario.
Fonti normative:
- art. 24, cod. protezione civile
- L. 225/1992
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