Per quanto riguarda l'edilizia e l'urbanistica, in Italia, purtroppo, gli abusi edilizi rappresentano un grave problema. Sono molti i soggetti che decidono di ignorare volutamente le regole in materia, per evitare di sostenere alcune spese, che in realtà rischiano di diventare molto più elevate.
Non tutti sanno che l’abuso edilizio è un reato urbanistico, e si concretizza nel momento in cui viene fatto un intervento sul territorio senza avere le autorizzazioni necessarie, ma anche se questi vengono effettuati in modo difforme a quanto concesso.
La legge prevede, in ambito di edilizia e urbanistica, due tipi di punizioni per i colpevoli:
L’argomento delle manutenzioni, per quanto riguarda l'edilizia e urbanistica, è molto sentito quando esiste un rapporto fra persone diverse: è il caso dei condomini o delle locazioni. L’argomento diventa ancor più spinoso quando c’è da distinguere una manutenzione ordinaria da una manutenzione straordinaria.
La differenza tra le due casistiche infatti comporta variazioni in ambito di edilizia e urbanistica importanti nella gestione dei lavori stessi. Basti pensare a ciò che accade nei rapporti di locazione, in cui i lavori di manutenzione ordinaria sono a totale carico dell’affittuario dell’immobile, mentre le manutenzioni straordinarie prevedono la partecipazione alle spese da parte del proprietario dell’immobile stesso. Inoltre tale distinzione è essenziale anche nell’ambito della possibilità di ricevere benefici fiscali a seconda dei lavori che si stanno svolgendo. Le manutenzioni straordinarie infatti forniscono il diritto di ottenere un incentivo elargito sotto forma di detrazione fiscale al 50%.
Infine l’importanza di saper distinguere l’ordinario dallo straordinario è fondamentale per capire se l’intervento che si va ad effettuare necessita di un titolo autorizzativo da parte del Comune in cui si risiede, onde evitare di incappare in sanzioni particolarmente elevate.
Nell'ambito dell'edilizia e urbanistica, in alcune particolari situazioni il legislatore ha previsto un’inversione contabile per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA. In pratica succede che il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, debba assolvere l’imposta in luogo del cedente o prestatore. Ovviamente ciò accade se si tratta di un soggetto passivo nel territorio italiano.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972, ma dal 1 gennaio 1025 sono state introdotte nuove ipotesi di applicazione inerenti a tre diversi settori, ovvero quello energetico, della grande distribuzione ed edile per edilizia e urbanistica.
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